IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'articolo 354, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16  dicembre 1992,  n. 495, come  modificato dall'articolo
199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, che  demanda al Ministro  dei trasporti e della  navigazione, di
concerto con  il Ministro dei  lavori pubblici, l'approvazione  di un
disciplinare  unico   riguardante  le  tariffe  che   debbono  essere
applicate dai  soggetti concessionari  del servizio di  rimozione dei
veicoli  per le  operazioni relative  ed il  massimale della  polizza
assicurativa  contro  la responsabilita'  civile  verso  terzi per  i
veicoli adibiti alla rimozione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato  espresso nella  adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 5939 del 5 dicembre 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le tariffe per la rimozione  dei veicoli, da applicarsi da parte
dei concessionari di  cui all'articolo 354, comma 1,  del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dall'articolo  199 del  decreto  del Presidente  della Repubblica  16
settembre 1996, n. 610, sono individuate come segue:
  A) Per la rimozione di veicoli  di massa complessiva a pieno carico
fino a 1,5 t:
     a) diritto di chiamata                           L./km   20.000
     b) operazioni connesse al carico ed
         allo scarico del veicolo                     L./km   30.000
     c) indennita'   chilometrica
         (dal   luogo   di   stazionamento
         dell'autoveicolo  adibito alla
         rimozione  al  luogo d'intervento
         e, quindi, al luogo di deposito)             L./km    4.300
  B) Per la rimozione di veicoli  di massa complessiva a pieno carico
superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:
     a) diritto di chiamata                           L./km   25.000
     b) operazioni connesse al carico ed
         allo scarico del veicolo                     L./km   50.000
     c) indennita'   chilometrica
         (dal  luogo   di   stazionamento
         dell'autoveicolo  adibito alla
         rimozione  al  luogo d'intervento
         e, quindi, al luogo di deposito)             L./km    5.000
  C) Per la rimozione di veicoli  di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t:
  si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni
tonnellata, o  frazione di tonnellata,  superiore al valore di  3,5 t
della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
  2. E' data facolta', agli  enti concedenti il servizio di rimozione
dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione
di  ogni singola  voce tariffaria,  non  superiore al  20% di  quella
stabilita  dal presente  decreto a  fronte di  particolari situazioni
temporali ed ambientali, alla densita' di traffico, alla dislocazione
delle depositerie  ed alla variazione della  popolazione presente nel
territorio interessato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana,  approvato  con  decreto  D.P.R.    28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di   facilitare la
          lettura delle disposizioni  di legge alle quali e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 354, commi 1  e  2,  del  D.P.R.  16
          dicembre   1992,   n.  495  (pubblicato  nel    supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  303 del  28  dicembre
          1992),    come  modificato   dall'art. 199   del D.P.R.  16
          settembre  1996,   n.  610  (pubblicato   nel   supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 284  del 4 dicembre
          1996), e' il seguente:
            "Art. 354  (Concessione  del  serivizio  di  rimozione  e
          veicoli  ad  esso  addetti).    -   1.   Il   servizio   di
          rimozione  dei  veicoli  ai  sensi dell'art. 159 del codice
          puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile  a
          soggetti  in  possesso    della licenza di rimessa ai sensi
          dell'art. 19  del decreto del  Presidente della  Repubblica
          24  luglio 1977,   n. 616,  che  dispongono  di almeno  uno
          dei  veicoli con  le caratteristiche   tecniche    definite
          all'art.   12    del    presente regolamento e che siano in
          possesso dei seguenti requisiti:
            a) cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  della
          CEE;
               b) eta' non inferiore ad anni 21;
            c)   non  essere sottoposti  a  misure  amministrative di
          sicurezza personale o a misure di prevenzione;
            d)  non  aver    riportato  condanne  penali  o     avere
          procedimenti  penali in corso,  per reati non  colposi, che
          siano  sanzionati  con    la  pena  della  reclusione   non
          inferiore a due anni;
            e)    non   aver    riportato   condanne  e  non   essere
          sottoposti    a  procedimenti  penali  per  reati  commessi
          nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;
            f)  non  esssere   stati interdetti o inabilitati o avere
          in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
            g)  essere  forniti  di  polizza  assicurativa  contro la
          responsabilita' civile verso terzi  prevista dall'art. 2043
          del codice  civile per un massimale che verra'  determinato
          con  il disciplinare di cui al comma 2.
            2.  Alla  concessione  provvede l'ente proprietario della
          strada. Alla concessione  vanno allegate   le  prescrizioni
          tecniche  del    veicolo  e copia   delle   formalita'   di
          omologazione di  cui  all'art.  12.  La concessione    deve
          contenere    la    indicazione  del    numero dei   veicoli
          impiegati con  i  loro  estremi  di  identificazione  e  di
          omologazione,  il tempo  di validita'  della  concessione e
          le  tariffe da   applicarsi secondo un  disciplinare  unico
          approvato    dal Ministro dei trasporti e della navigazione
          di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono  essere    adottati  con  decreti  ministeriali  ed
          interministeriali,  ferma    restando  la    necessita'  di
          apposita  autorizzazione   da  parte    della  legge.     I
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo.
            Essi    debbono essere   comunicati   al Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri  prima  della  loro  emanazione. Il
          comma   4   dello   stesso articolo  stabilisce    che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano recare la denominazione  di
          "regolamento",   siano    adottati    previo  parere    del
          Consiglio   di  Stato,    sottoposti  al  visto  ed    alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
 
           Nota all'art. 1:
            - Per il  testo dell'art. 354, comma 1, del  sopra citato
          D.P.R.  16  dicembre  1992, n. 495, si veda nelle note alle
          premesse.