Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  regioni e province autonome
                                     e, per copia:
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni e province autonome
                                  Alla  Federazione  degli Ordini dei
                                  farmacisti italiani
                                    Alla      Federazione   nazionale
                                  degli  Ordini dei  medici chirurghi
                                  e degli odontoiatri
                                  Alla Federfarma
                                  Alla Assofarm
                                  Alla Farmindustria
  Sulla  Gazzetta Ufficiale  n.  251  del 27  ottobre  1998 e'  stato
pubblicato  il D.P.R.  8 luglio  1998,  n. 371,  che rende  esecutivo
l'accordo collettivo nazionale per la  disciplina dei rapporti con le
farmacie  pubbliche e  private, ai  sensi dell'art.  8, comma  2, del
decreto  legislativo   30  dicembre   1992,  n.  502,   e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  L'accordo, che introduce significative innovazioni nel rapporto tra
le  farmacie  ed il  Servizio  sanitario  nazionale, contiene  alcune
disposizioni  la  cui  portata normativa  deve  essere  correttamente
individuata  mediante  uno  sforzo interpretativo  che  trascende  la
semplice esegesi del testo della convenzione. Si fa riferimento, piu'
precisamente,  alla  norma  contenuta  nell'art. 4,  comma  6  -  che
considera "regolarizzabile" anche la ricetta che risulti mancante del
timbro e  della firma del medico  - e a quella  contenuta nell'art. 6
comma  2  -  secondo  cui il  farmacista  sprovvisto  del  medicinale
prescritto dal medico puo'  consegnare all'assistito un altro farmaco
di uguale  composizione e  forma farmaceutica  e di  pari indicazione
terapeutica, purche' di prezzo uguale o inferiore.
  Al riguardo,  e' appena il caso  di ricordare che l'accordo  di cui
trattasi va  letto alla luce  del quadro normativo vigente,  che reca
una  disciplina  di  fonte  primaria  di  gran  parte  della  materia
concernente la prescrizione di farmaci.
  Non vi e'  dubbio, pertanto, che in caso di  conflitto tra la norma
pattizia,  resa esecutiva  dal richiamato  regolamento, ed  una norma
imperativa di legge, quest'ultima debba senz'altro prevalere.
  I limiti all'applicabilita' delle norme vanno considerati anche con
riferimento alla  sfera di competenza  del medico, rispetto  al quale
l'accordo rimane res inter alios acta.
  Per  le ragioni  predette, il  disposto dell'art.  4, comma  6, non
potra' spiegare i suoi effetti nei casi in cui la legge espressamente
prescriva l'obbligo  per il  medico di apporre  timbro e  firma sulla
ricetta a pena di invalidita' della stessa. Pertanto, non si potranno
considerare regolarizzabili le ricette non ripetibili di cui all'art.
5, comma  1, del decreto  legislativo 30  dicembre 1992, n.  539, per
l'esplicita previsione, concernente l'obbligo  di apposizione di data
e  firma da  parte del  medico, contenuta  nel comma  5 dello  stesso
articolo. Rimangono ferme, al riguardo, anche le misure sanzionatorie
previste dal successivo comma 6.
  Nelle altre ipotesi, e' evidente che la successiva regolarizzazione
della ricetta non e' di per se'  idonea a ledere la sfera del medico,
dato che la mancanza di elementi formali e' sicuramente addebitabile,
nella maggioranza  dei casi,  a dimenticanza.  Lo stesso  medico, del
resto,  nel procedere  alla  regolarizzazione ha  la possibilita'  di
verificare se a suo tempo aveva effettivamente prescritto il farmaco.
  Per  quanto attiene,  invece,  al disposto  dell'art.  6, comma  2,
dell'accordo, si  fa presente  che esso estende  una facolta'  che la
precedente  convenzione   concedeva  solo   in  un  caso   del  tutto
eccezionale  - riportato  all'art. 6,  comma 3,  del nuovo  accordo -
qualora,  cioe',   l'erogazione  del  farmaco   rivestisse  carattere
d'urgenza per  la tutela della salute  del cliente. Non vi  e' dubbio
che l'operativita' della nuova  norma rimanga, comunque, confinata ad
ipotesi straordinarie e che essa sia da ritenersi valida ai soli fini
del riconoscimento del diritto  al rimborso della prescrizione stessa
da  parte  del  Servizio   sanitario  nazionale,  ferma  restando  la
possibilita'  che,  in relazione  alle  singole  fattispecie, ove  il
comportamento  del  farmacista  costituisca violazione  di  norme  di
rilevanza  penale  o  deontologica,  il  comportamento  stesso  venga
valutato  dalle   autorita'  competenti  ad  irrogare   le  eventuali
sanzioni.
  Infatti, la  indisponibilita' del farmaco da  parte della farmacia,
ove non  sia da riferirsi  a cause  estranee alla gestione,  quali la
irreperibilita' del farmaco nel normale  ciclo di distribuzione, o la
indisponibilita' da parte dei distributori intermedi della zona, deve
essere temporanea e casuale, atteso  che la reiterata sostituzione di
un  medesimo  farmaco  dovrebbe indurre  l'azienda  unita'  sanitaria
locale  a promuovere  le opportune  verifiche, al  fine di  accertare
l'esistenza di  eventuali attivita'  sanzionabili ai  sensi dell'art.
171 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
  Infine, dalla  natura pattizia  della norma  in esame  discende che
essa non  e' automaticamente applicabile  ai clienti, i  quali devono
essere informati  dal farmacista  della indisponibilita'  del farmaco
prescritto   e  della   possibilita'   di  ottenerne   un  altro   in
sostituzione, ma rimangono liberi  di accettare o declinare l'offerta
(permanendo in vigore il disposto dell'art. 38, comma 2 , del R.D. 30
settembre  1938, n.  1706). E'  del  tutto evidente,  infine, che  il
farmacista non potra' proporre la  sostituzione del farmaco quando il
medico   abbia   espressamente   indicato  nella   ricetta   la   non
sostituibilita'  dello stesso,  in  considerazione del  fatto che  la
normativa  vigente   individua  nel  medico  il   responsabile  della
prescrizione.
                                                   Il Ministro: Bindi