L'art. 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia disciplina l'oggetto sociale bancario, prevedendo che le banche possono svolgere, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna; sono comunque fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. Tra le attivita' finanziarie esercitabili e' ora espressamente ricompresa la possibilita' di gestire, mediante apposite convenzioni, le risorse dei fondi pensione, nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dalla relativa normativa di attuazione. Il medesimo decreto riserva infatti tale attivita' ai soggetti indicati nell'art. 6, comma 1: tra questi vi sono le banche autorizzate all'esercizio della gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi. L'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 124/1993, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, per le banche che intendono stipulare le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione. Inoltre, l'art. 9 del decreto medesimo prevede la possibilita' per le banche che presentano i requisiti richiesti di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di fondi pensione aperti. Le allegate istruzioni di vigilanza (capitolo LXV, di nuova istituzione) definiscono, per gli aspetti di competenza della Banca d'Italia, i requisiti e gli adempimenti procedurali che le banche devono rispettare per gestire i fondi pensione e istituire i fondi pensione aperti. Esse fanno seguito alle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia con nota dell'agosto 1997; il paragrafo 3 della predetta nota resta in vigore. Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.