L'art.  10  del testo  unico  delle  leggi  in materia  bancaria  e
creditizia disciplina  l'oggetto sociale bancario, prevedendo  che le
banche  possono svolgere,  oltre all'attivita'  bancaria, ogni  altra
attivita'  finanziaria, secondo  la disciplina  propria di  ciascuna;
sono  comunque fatte  salve le  riserve di  attivita' previste  dalla
legge.
  Tra  le attivita'  finanziarie  esercitabili  e' ora  espressamente
ricompresa la possibilita' di gestire, mediante apposite convenzioni,
le risorse dei fondi pensione,  nel rispetto della disciplina dettata
dal  decreto legislativo  21 aprile  1993, n.  124, e  dalla relativa
normativa di attuazione.
  Il  medesimo decreto  riserva  infatti tale  attivita' ai  soggetti
indicati  nell'art.  6,  comma  1:  tra  questi  vi  sono  le  banche
autorizzate  all'esercizio  della  gestione su  base  individuale  di
portafogli di investimento per conto terzi.
  L'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 124/1993, attribuisce
alla   Banca  d'Italia   il  compito   di  determinare   i  requisiti
patrimoniali  minimi,  differenziati  per  tipologia  di  prestazione
offerta, per le banche che  intendono stipulare le convenzioni per la
gestione delle risorse dei fondi pensione.
  Inoltre, l'art. 9 del decreto  medesimo prevede la possibilita' per
le banche  che presentano  i requisiti  richiesti di  istituire forme
pensionistiche  complementari  mediante   la  costituzione  di  fondi
pensione aperti.
  Le  allegate  istruzioni  di  vigilanza  (capitolo  LXV,  di  nuova
istituzione) definiscono,  per gli aspetti di  competenza della Banca
d'Italia, i  requisiti e  gli adempimenti  procedurali che  le banche
devono rispettare  per gestire i  fondi pensione e istituire  i fondi
pensione  aperti. Esse  fanno  seguito alle  disposizioni emanate  in
materia dalla Banca d'Italia con  nota dell'agosto 1997; il paragrafo
3 della predetta nota resta in vigore.
  Le   presenti  disposizioni   saranno  pubblicate   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.