LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto legislativo  30  giugno  1993, n.  266,  recante
riordinamento  del  Ministero della  sanita',  a  norma dell'art.  1,
lettera  h), della  legge 23  ottobre 1992,  n. 421,  con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1993,  relativo  alla  riclassificazione   dei  medicinali  ai  sensi
dell'art. 8,  comma 10,  della legge  24 dicembre  1993, n.  537, nel
quale sono state previste anche le "note relative alla prescrizione e
modalita' di  controllo delle confezioni  riclassificate", modificate
ed integrate con successivi provvedimenti;
  Visto l'art. 1, comma 4, del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito con modificazioni  dalla legge 8 agosto 1996,  n. 425, che
stabilisce  tra  l'altro, che  "...  la  prescrizione dei  medicinali
rimborsabili a  carico del Servizio sanitario  nazionale sia conforme
alle condizioni  e alle limitazioni previste  dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco ...";
  Visto il  proprio provvedimento del  7 agosto 1998,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 239  del 13 ottobre
1998, con il  quale si e' provveduto alla revisione  delle note sopra
citate;
  Rilevata l'opportunita' di chiarire il testo delle note 12, 30, 32,
36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71, 72 e 74;
  Constatato che  nel predetto  provvedimento del  7 agosto  1998 non
risultano   incluse   alcune   specialita'  medicinali   di   recente
autorizzazione,  a base  di principi  attivi disciplinati  da "note",
mentre, per errore, risultano inserite alcune specialita' non poste a
carico del Servizio sanitario nazionale;
  Rilevata, altresi', la necessita'  di apportare alcune precisazioni
o correzioni al  testo della premessa alle note, al  testo di singole
note e ai relativi commenti;
  Ritenuto  di dover  precisare  che il  citato  provvedimento del  7
agosto 1998, come modificato  e integrato dal presente provvedimento,
si riferisce ai medicinali  attualmente commercializzati e che quelli
al   momento  non   in  commercio   saranno  oggetto   di  successivo
provvedimento;
  Ritenuto di dover estendere l'applicazione delle note ai medicinali
generici a base di principi attivi in essi contemplati;
  Viste le deliberazioni assunte  dalla Commissione unica del farmaco
in data 28 aprile, 24 giugno e 29 luglio 1998;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  provvedimento della Commissione  unica del farmaco  7 agosto
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
239 del 13 ottobre 1998, e' modificato ed integrato come segue:
  a) nel testo delle note 12, 30, 32, 36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71,
72 e 74  le parole "diagnosi e piano terapeutico  (posologia e durata
del trattamento)  di centri universitari o  ospedalieri specializzati
individuati  dalle regioni  e  dalle province  autonome  di Trento  e
Bolzano" sono  sostituite dalle parole "diagnosi  e piano terapeutico
(posologia  e  durata  del   trattamento)  di  centri  specializzati,
universitari o  delle aziende sanitarie, individuati  dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano";
  b) alle  note 1-bis, 2,  13, 14,  15, 28, 32,  37, 39, 48,  51, 55,
55-bis, 57, 66, 67, 71-bis, 73 e 76 sono aggiunti i principi attivi e
le confezioni  di specialita'  medicinali riportati  nell'allegato 1,
che forma parte integrante del presente provvedimento;
  c) dal testo relativo alla nota 13 e' soppresso il riferimento alla
specialita' medicinale "Sanaprav 10 20 cpr 10 mg"; dal testo relativo
alla nota 41 e' soppresso  il riferimento alla specialita' medicinale
"Aimacalcin 5 fl 50 U. I. + 5  f. 1 ml"; dal testo relativo alla nota
55-bis  sono  soppressi  i riferimenti  alle  specialita'  medicinali
"Gentalyn BB 20  im iv 1 f. 20 mg;  Gentalyn BB 40 im iv 1  f. 40 mg;
Gentalyn im iv  1 f. 160 mg; Megental  BB 1 f. 1 ml; Megental  1 f. 2
ml; Megental 1 f. 1 ml 40 mg";
  d) alla nota 37 i  riferimenti alla specialita' medicinale Immunine
Stim Plus sono  sostituiti dai seguenti "Immunine Stim Plus  1 f. 200
U. I.,  Immunine Stim Plus 1  f. 600 U.  I., Immunine Stim Plus  1 f.
1200 U. I.;
  e) nel  testo della premessa alle  note, la frase "Per  alcune note
relative all'uso  di farmaci  di costo  elevato in  patologie severe,
necessitanti di un  processo diagnostico di particolare  impegno e di
un progetto  terapeutico che  richiede competenze specifiche  di alta
specializzazione, si e' adottata, nella  nuova stesura delle note, la
norma generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio
da parte del medico di famiglia  sulla base di una ''diagnosi e piano
terapeutico   (posologia  e   durata  del   trattamento)  di   centri
universitari o ospedalieri specializzati  individuati dalle regioni e
dalle  province autonome  di  Trento e  Bolzano'' e'  sostituitadalla
seguente  "Per  alcune note  relative  all'uso  di farmaci  di  costo
elevato in patologie severe,  necessitanti di un processo diagnostico
di  particolare impegno  e di  un progetto  terapeutico che  richiede
competenze specifiche di alta specializzazione, si e' adottata, nella
nuova stesura delle  note, la norma generale che  la prescrizione sia
possibile anche nel territorio da  parte del medico di famiglia sulla
base di  una ''diagnosi e  piano terapeutico (posologia e  durata del
trattamento) di  centri specializzati,  universitari o  delle aziende
sanitarie,  individuati dalle  regioni e  dalle province  autonome di
Trento e Bolzano''";
  f)  nel testo  della  premessa  alle note,  la  frase "Dodici  note
riportano  l'obbligo  della prescrizione  solo  su  diagnosi e  piano
terapeutico  di centri  universitari  o  ospedalieri autorizzati  con
l'attivazione di registro  USL (note 12, 30, 32, 33,  39, 40, 51, 52,
56, 61, 65,  74)" e' sostituita dalla seguente  "Dieci note riportano
l'obbligo della prescrizione solo su  diagnosi e piano terapeutico di
centri  specializzati,   universitari  o  delle   aziende  sanitarie,
autorizzati con l'attivazione  di registro USL (note 12,  30, 32, 39,
40, 51, 52, 56, 61, 74)";
  g)  nel  testo  della  premessa  alle  note,  la  frase  "Tre  note
comportano  l'obbligo  di  diagnosi  e piano  terapeutico  di  centri
universitari  o   ospedalieri  autorizzati  senza   l'attivazione  di
registro  USL (note  36, 71,  72)"  e' sostituita  con "Quattro  note
comportano  l'obbligo  di  diagnosi  e piano  terapeutico  di  centri
universitari  o   ospedalieri  autorizzati  senza   l'attivazione  di
registro USL (note 36, 71, 71-bis, 72)";
  h) nel testo  della nota 39, dopo "1. Eta'  evolutiva" aggiungere "
a)  bassa   statura  da  deficit   di  GH;  b)  sindrome   di  Turner
citogeneticamente dimostrata; c) deficit staturale nell'insufficienza
renale cronica."; dopo "2. Adulti"  la frase "soggetti con livelli di
GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica  3mcg/ L o, in presenza di
controindicazioni al test di ipoglicemia  insulinica, o ad altro test
di stimolo, per:" e' sostituita  dalla seguente "soggetti con livelli
di GH 3 mcg/L dopo stimolo  con ipoglicemia insulinica o, in presenza
di controindicazioni  a questo  test, con un  picco inadeguato  di GH
dopo stimoli alternativi, per:";
  i) nel testo  di commento alla nota 51 la  frase "La goserelina nel
solo caso del carcinoma prostatico  puo' essere iniettata con siringa
precaricata  contenente   10,8  mg  intramuscolo  ogni   3  mesi"  e'
sostituita dalla seguente "La goserelina  nel solo caso del carcinoma
prostatico puo'  essere iniettata con siringa  precaricata contenente
10,8 mg sottocute ogni 3 mesi";
  l)  nel  testo  di  commento  alla nota  55  la  frase  "Tutti  gli
antibiotici  di   cui  si  e'   detto  devono  essere   riservati  al
trattamento, abitualmente e necessariamente, ospedaliero di infezioni
serie  provocate da  microrganismi  provati  resistenti alla  maggior
parte di altri farmaci; ..."  e' sostituita dalla seguente "Tutti gli
antibiotici  di  cui  si  e' detto  dovrebbero  essere  riservati  al
trattamento, abitualmente e necessariamente, ospedaliero di infezioni
serie  provocate da  microrganismi  provati  resistenti alla  maggior
parte di altri farmaci; ...";
  m) alla nota 66, con  riferimento alle specialita' medicinali Aulin
Beta 30 buste 400  mg; Aulin Beta 30 cpr 400 mg;  Mesulid Fast 30 cpr
400 mg,  il principio attivo  Nimesulide e' sostituito  dal principio
attivo Nimesulide betaciclodestrina;  la specialita' medicinale Zacam
30 cps 20  mg e' sostituita dalla specialita'  medicinale Ciclajet 30
cps  20  mg  (nuova   denominazione  del  prodotto);  la  specialita'
Naproxene sod.  30 cps 550  mg dalla specialita' Naproxene  Dorom cps
550 mg;
  n)  alla  nota  76,  con riferimento  alla  specialita'  medicinale
Liquifer  CR ad  os 10  fiale 10  ml, il  principio attivo  Gluconato
ferroso e' sostituito dal principio attivo Ferro polistirensulfonato;
  o) alle  specialita' Zyprexa 28  cpr 5 mg e  Zyprexa 28 cpr  10 mg,
oltre alla nota 71-bis, e' applicata la nota 37.