IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  decreto legislativo 4  febbraio 1993, n.  64, riguardante
l'attuazione  della direttiva  88/344/CEE in  materia di  solventi di
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei
loro ingredienti;
  Visto in  particolare l'art. 7  del decreto legislativo  4 febbraio
1993, n.  64, il quale  prevede che  "con decreto del  Ministro della
sanita'  e' data  attuazione, ai  sensi dell'art.  20 della  legge 16
aprile 1987,  n. 183, alle  direttive delle Comunita' europee  per le
parti in cui  modificano le modalita' esecutive  e le caratteristiche
di ordine tecnico relative al presente decreto";
  Visto il  regolamento 8 luglio  1994, n. 557, di  recepimento della
direttiva 92/115/CEE, che modifica la direttiva 88/344/CEE;
  Visto il  regolamento 14 marzo  1996, n. 243, di  recepimento della
direttiva 94/92 che modifica la direttiva 88/344/CEE;
  Vista la  direttiva 97/60/CE  che modifica la  direttiva 88/344/CEE
per  il   ravvicinamento  delle   legislazioni  degli   Stati  membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
  Ritenuto  di  dover   provvedere  al  recepimento  nell'ordinamento
nazionale della direttiva 97/60/CE sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'allegato I  del decreto legislativo 4 febbraio  1993, n. 64,
come modificato  dall'art. 1 dei decreti  8 luglio 1994, n.  557 e 14
marzo 1996, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nella  parte I, concernente "Solventi  da utilizzare rispettando
le corrette prassi di fabbricazione  per tutti gli usi", e' soppressa
la sostanza "acetato di butile";
  b)  nella parte  II,  concernente "Solventi  di  estrazione e  loro
condizioni di impiego", le condizioni  d'impiego ed i relativi limiti
massimi  dei   residui  concernenti  l'esano,  sono   sostituiti  dai
seguenti:
=====================================================================
  Nome    |  Condizioni di impiego     | Limiti massimi dei residui
          |  (descrizione sommaria     |  nei prodotti alimentari o
          |     dell'estrazione)       |     nei loro ingredienti
__________|____________________________|_____________________________
Esano (*) | Produzione o frazionamento | 1 mg/kg nel grasso o olio o
          |  di grassi e  oli e produ- |   nel burro di cacao
          |  zione di burro di cacao   |
          |                            |
          | Preparazione di prodotti a | 10 mg/kg nei prodotti ali-
          |  base di  protezione       |   mentari contenenti il
          |  sgrassate e di farine     |   prodotto a base di pro-
          |  sgrassate                 |   teine sgrassate e le fa-
          |                            |   rine sgrassate
          |                            |
          |                            | 30 mg/kg nei  prodotti
          |                            |   sgrassati  di  soia
          |                            |   venduti al  consumatore
          |                            |   finale
          |                            |
          | Preparazione di germi di   | 5 mg/kg nei germi di
          |  cereali sgrassati         |  cereali sgrassati
            (*) Il testo della nota in calce resta invariato.
  c)  nella   parte  III,  concernente  "Solventi   di  estrazione  e
condizioni    d'utilizzazione",    sono   apportate    le    seguenti
modificazioni:
  1)  e' soppressa  la sostanza  "1-metilpropan-1-olo" e  la relativa
quantita' massima di residuo;
  2) e' aggiunto, in fine, la sostanza "1,1,1,2-tetrafluoroetano" con
la seguente quantita' massima di residuo: 0,02 mg/kg.