IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Vista  la legge  18  maggio 1989,  n. 183,  recante  "Norme per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
  Vista  la legge  7  agosto 1990,  n.  253, contenente  disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989;
  Visti gli atti amministrativi con  cui le regioni Marche, Abruzzo e
Lazio, hanno istituito l'Autorita' di bacino interregionali del fiume
Tronto, in base all'intesa approvata dalla giunta regionale del Lazio
con  deliberazione  del  18  maggio  1991,  n.  3735,  dal  consiglio
regionale dell'Abruzzo con  deliberazione 21 maggio 1991,  n. 19136 e
dal  consiglio regionale  delle Marche  con deliberazione  15 ottobre
1991, n. 49;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1990  contenente   l'atto  di  indirizzo  e   coordinamento  ai  fini
dell'elaborazione degli schemi  previsionali e programmatici inerenti
che  la  ricognizionedelle  caratteristiche territoriali  del  bacino
volte  ad   individuare,  in  particolare,  le   aree  minacciate  da
inondazioni  con pericolo  per  la pubblica  incolumita'  e aree  con
insediamenti residenziali ed industriali gia' in possesso soggette ad
inondazioni;
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
cosi'  come modificato  ed  integrato dalla  legge  di conversione  4
dicembre 1993, n.  493, che dispone "in  attesa dell'approvazione del
piano  di  bacino,  le  Autorita'  di  bacino,  tramite  il  Comitato
istituzionale, adottano  misure di salvaguardia (omissis),  le misure
di salvaguardia  sono immediatamente  vincolanti e restano  in vigore
fino all'approvazione del  piano di bacino e comunque  per un periodo
non superiore a tre anni";
  Visto il decreto-legge 11 giugno  1998, n. 180, convertito in legge
3 agosto 1998, n. 267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del
rischio idrogeologico (omissis), che dispone entro il 30 giugno 1990,
l'adozione  di piani  stralcio per  l'assetto idrogeologico  da parte
delle  Autorita' di  bacino  di rilievo  nazionale, interregionale  e
regionale, unitamente alle misure di salvaguardia con il contenuto di
cui al comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989";
  Visti gli  studi eseguiti  dalla societa'  d'ingegneria C.  Lotti &
Associati di  Roma, in base  alla convenzione  di incarico n.  905 di
rep. del 13  marzo 1997, contenenti, oltre la  prima fase conoscitiva
propedeutica alla  redazione del piano  di bacino, in  conformita' ai
criteri emanati  dal Ministero  dei lavori  pubblici con  decreto del
Presidente della Repubblica  18 luglio 1995 (Gazzetta  Ufficiale n. 7
del  10  gennaio  1996),  anche  un'indagine  specifica  condotta  in
relazione all'emergenza  evidenziata dalla  crisi dal punto  di vista
idraulico dell'asta  fluviale terminale  del fiume  Tronto, culminata
con la disastrosa esondazione del 9-10 aprile 1992;
  Dato  atto  che,  nell'ambito  delle suddette  indagini,  e'  stato
applicato un  modello matematico  di propagazione dell'onda  di piena
per l'individuazione  delle aree esondabili  nel tratto dal  ponte di
Monsampolo al  mare, prevedendo adeguate misure  di salvaguardia allo
scopo di  porre un freno  all'espansione edilizia in  prossimita' del
corso d'acqua principale e dei suoi affluenti;
  Vista la propria precedente deliberazione  n. 5 del 7 novembre 1997
con la quale  si provvedeva all'approvazione dei  predetti studi che,
in relazione  alla finalita'  primaria ed  ineludibile di  difesa dal
rischio idraulico, rappresentano di per se' un piano stralcio secondo
gli  indirizzi   contenuti  nel   decreto-legge  n.   180/1998  sopra
richiamato;
  Rilevata  conseguentemente  la  necessita' di  adottare  misure  di
salvaguardia che  prevedono una  serie di norme  di prevenzione  e di
comportamento  finalizzate  a   non  compromettere  ulteriormente  il
territorio in  vista degli interventi di  sistemazione definitiva che
saranno  indicati   nel  piano  di  bacino,   definendo  altresi'  la
competenza  dell'Autorita'  di  bacino   ad  esprimere  pareri  sugli
interventi di rilevante trasformazione del territorio;
  Rilevato inoltre  che l'Autorita'  di bacino  ha provveduto  a dare
ampia diffusione  a pubblicita'  al piano stralcio  ed alle  norme di
salvaguardia, successivamente rielaborate,  convocando una conferenza
dei rappresentanti degli  enti locali, tenutasi in  Ascoli Piceno l'8
giugno 1998,  ed inviando agli  assenti copia delle norme  stesse con
nota prot. n. 130 del 9 giugno 1998;
  Visti:
  il parere espresso dal comitato  tecnico nella seduta del 10 giugno
1997;
  il  verbale della  seduta del  23 ottobre  1998 di  questo Comitato
istituzionale,  costituito  ai  sensi   dell'art.  4  del  protocollo
d'intesa interregionale, dai presidenti  delle giunte regionali delle
Marche, dell'Abruzzo  e del Lazio,  ovvero da assessori  dagli stessi
opportunamente  delegati  per  la   funzione,  dai  presidenti  delle
province  di Ascoli  Piceno,  l'Aquila, Rieti  e  Teramo, ovvero  gli
assessori dagli stessi  appositamente delegati per la  funzione e dal
segretario generale, con voto consultivo;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
                               Art. 1.
               Destinazione delle pertinenze demaniali
  1. Le pertinenze  demaniali dei fiumi, torrenti,  nonche' dei corsi
d'acqua  iscritti nell'elenco  delle acque  pubbliche debbono  essere
rese  disponibili per  la difesa  idraulica  dei territori  e per  la
rinaturalizzazione delle aste dei fiumi, torrenti e degli altri corsi
d'acqua.
  2. Conseguentemente non possono essere rilasciate nuove concessioni
di pertinenze  idrauliche demaniali, e quelle  scadute, relative alle
aree  da utilizzarsi  per  le finalita'  di cui  al  primo comma  del
presente punto,  non debbono essere  rinnovate; per le  medesime aree
deve essere altresi' ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
  3.  Qualora  sulle  aree  di  cui  al  comma  precedente  insistano
manufatti realizzati abusivamente, i  sindaci sono tenuti ad ordinare
l'immediata demolizione ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni ed integrazioni.
  4.  Puo'  essere  consentito  in   via  esclusiva  il  rilascio  di
concessioni  annuali, eventualmente  rinnovabili,  per uso  agricolo,
limitatamente a colture erbacee a ciclo di durata annuale.
  5. Sugli  immobili esistenti regolarmente autorizzati,  nel residuo
corso  di  validita'  delle concessioni  demaniali,  sono  consentiti
interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria, esclusivamente
funzionali al mantenimento dello stato  di fatto, senza che in virtu'
di essi possano essere acquisiti  diritti relativi alla permanenza in
sito dei manufatti.