IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto   il  decreto-legge   17  febbraio   1998,  n.   23,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo
oncologico  e altre  misure  in materia  sanitaria", convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
  Visto   il  decreto-legge   16   giugno  1998,   n.  186,   recante
"Disposizioni  urgenti   per  l'erogazione  gratuita   di  medicinali
antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della
sentenza  della Corte  costituzionale  n. 185  del  26 maggio  1998",
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257;
  Visto il comunicato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 181 del
5 agosto 1998  con il quale, secondo quanto previsto  dall'art. 1 del
citato decreto-legge 16  giugno 1998, n. 186, e'  stato reso pubblico
il  termine della  sperimentazione  del  "Multitrattamento Di  Bella"
(MDB) relativa ai protocolli n. 4, 6, 8 e 10;
  Visto  il comunicato  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  in data
odierna  con il  quale,  conformemente  alla richiamata  disposizione
legislativa, viene reso pubblico il termine della sperimentazione del
"Multitrattamento Di Bella" relativa ai protocolli n. 1, 3, 5, 7 e 9;
  Rilevato che con  la chiusura degli ultimi cinque  protocolli si e'
conclusa, con esito non  favorevole, l'intera sperimentazione clinica
disciplinata dal citato decreto-legge n. 23 del 1998;
  Ritenuta necessaria  l'adozione di un provvedimento  straodinario e
urgente  per  garantire la  prosecuzione  del  MDB, limitatamente  ai
pazienti  stabili,   come  auspicato  dalla   Commissione  oncologica
nazionale e dal Comitato etico nazionale;
  Rilevato  che  per  i  pazienti  gia'  ammessi  a  usufruire  della
erogazione gratuita del  MDB per effetto del  citato decreto-legge n.
186 del 1998 occorre stabilire  le modalita' per l'accertamento della
stabilita' della malattia;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117,  comma 1, del decreto legislativo  31 marzo 1998,
n. 112;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Ai pazienti  sottoposti al "Multitrattamento Di  Bella" (MDB) ai
sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, o ai
sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge   16  giugno  1998,  n.  186,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257, che
alla data della presente ordinanza presentano una risposta obiettiva,
anche parziale, e  a quelli che presentano  malattia stabile rispetto
all'inizio  del  trattamento,  viene assicurata,  presso  i  medesimi
centri oncologici da cui i  pazienti hanno finora ricevuto assistenza
ai sensi  dei decretilegge richiamati, la  prosecuzione della terapia
predetta,  alle condizioni  previste dai  protocolli di  riferimento,
fino  ad eventuale  progressione  di  malattia o  ad  altra causa  di
sospensione prevista.
  2.  Il  giudizio  di  stabilita' della  malattia  deve  basarsi  su
parametri clinicostrumentali  di chiara obiettivita'. Il  giudizio e'
affidato ai responsabili dei centri oncologici di riferimento.
  3.   Nei   casi  in   cui   i   pazienti  hanno   usufruito   della
somministrazione   del   "Multitrattamento   Di   Bella"   sotto   la
responsabilita' del medico  curante, ai sensi del  quarto periodo del
comma  2  dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  186  del  1998,  come
modificato  dalla legge  di conversione  30 luglio  1998, n.  257, il
trattamento    viene   proseguito,    in   mancanza    di   parametri
clinicostrumentali di chiara obiettivita', a condizione che il medico
curante sottoscriva una dichiarazione che attesti la stabilita' della
malattia dall'inizio del trattamento e previa effettuazione, da parte
del centro oncologico,  degli opportuni controlli clinicostrumentali;
in seguito, il  centro e' tenuto a verificare la  non progressione di
malattia  con  una  frequenza  almeno  pari  a  quella  prevista  dai
protocolli.