L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e dei  natanti, e  le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione  della citata legge n. 990/1969,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970,  n.   973,  e   le  successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione  della delinquenza  di tipo mafioso  e di  altre gravi
forme  di   pericolosita'  sociale,  e  le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi,  e  le successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  e  le   successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla  vita,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di  interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e  14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Vista   l'istanza  in   data  14   gennaio  1998,   successivamente
modificata, con la quale la societa' R & P Assicurazioni Societa' per
azioni ha chiesto di  essere autorizzata all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa in alcuni  rami danni indicati al punto
A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Rilevata la conformita' delle  norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Visto il  parere favorevole  espresso dal  consiglio dell'Istituto,
nella  seduta  del 13  novembre  1998,  in merito  all'istanza  sopra
richiamata presentata dalla societa' R & P Assicurazioni Societa' per
azioni;
                              Dispone:
  La societa'  R & P Assicurazioni  Societa' per azioni, con  sede in
Verona,  via  Carlo  Ederle  n.  45,  e'  autorizzata  ad  esercitare
l'attivita'  assicurativa e  riassicurativa nei  seguenti rami  danni
indicati al  punto A) dell'allegato  al decreto legislativo  17 marzo
1995,  n.  175:  1)  Infortuni,  2) Malattia,  3)  Corpi  di  veicoli
terrestri (esclusi quelli ferroviari), 6) Corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali, 7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed
ogni altro bene), 8) Incendio ed elementi naturali, 9) Altri danni ai
beni,  13)  R.  C.  generale, nonche'  l'attivita'  assicurativa  nei
seguenti rami:  10) R.  C. autoveicoli terrestri,  12) R.  C. veicoli
marittimi,  lacustri  e fluviali,  16)  Perdite  pecuniarie di  vario
genere,  17)  Tutela  giudiziaria, 18)  Assistenza,  approvandone  il
relativo statuto  ai sensi  dell'art. 11,  paragrafo 4,  del suddetto
decreto legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1998
                                             Il presidente: Manghetti