L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 novembre 1998, Premesso che: gli eccezionali eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 in alcune aree delle regioni Marche e Umbria richiedono interventi nella materia tariffaria di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') volti a sopperire ai disagi creatisi nell'utenza coinvolta dallo stato di emergenza ed ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile; il Sottosegretario di Stato per il Coordinamento della protezione civile con lettera del 22 settembre 1998, a cui allegava un precedente carteggio con l'Enel S.p.a., con sede legale in via G. B. Martini, 3, Roma, segnalava all'Autorita' l'opportunita' di praticare un trattamento tariffario speciale in favore della sopradetta utenza; l'utilizzo dei suddetti moduli "container" temporanei consistenti in strutture prefabbricate impone, per ragioni di sicurezza, di evitare il ricorso a fonti energetiche nella circostanza pericolose (quali il gas) e per contro richiede un eccezionale livello di utilizzo dell'energia elettrica per soddisfare elementari esigenze abitative e sociali e commerciali (quali riscaldamento dei locali, riscaldamento di acqua, uso di cucina); gli obiettivi generali di carattere sociale costituiscono una delle principali finalita' dell'azione amministrativa dell'Autorita' in materia tariffaria; Visto l'art. 1 e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il documento "Proposta di delibera per la fornitura di energia elettrica all'utenza ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, colpita da eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 novembre 1997" (PROT.AU/98/203); Ritenuta: l'opportunita' che siano praticati agli utenti ospitati nei moduli "container" temporanei ad uso abitativo ubicati nelle zone colpite dai sopradetti eventi sismici le tariffe di "fascia sociale" relative all'erogazione di energia elettrica per usi domestici, indipendentemente dalla potenza impegnata e dal consumo mensile; altresi' l'opportunita' di applicare una congrua riduzione dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la fornitura di energia elettrica nei moduli "container" temporanei adibiti ad usi diversi dagli usi abitativi; l'opportunita' di limitare ad un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrente dal giorno 1 dicembre 1997 l'applicazione delle tariffe speciali sopracitate in favore della sopradetta utenza, salvo uniformare detto periodo in relazione alle ulteriori proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui in premessa; Delibera: Art. 1. Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica all'utenza, ospitata in moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997. Alle forniture di energia elettrica effettuate nei moduli "container" temporanei ad uso abitativo, sociale o commerciale predisposti dal Dipartimento della protezione civile nelle aree delle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 si applicano, a decorrere dal 1 dicembre 1997 e per un periodo non superiore ai diciotto mesi, le seguenti tariffe: a) forniture di energia elettrica per usi domestici, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo: quota fissa mensile, per ogni kW di potenza impegnata, pari a un terzo dell quota fissa mensile prevista dalla vigente normativa tariffaria per le forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente; parte variabile della tariffa elettrica pari a quella prevista dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture con consumi fino a 75 kWh mensili; b) forniture di energia elettrica per usi diversi dagli usi domestici: una riduzione del 35% dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa in vigore. Alle forniture di cui al comma 1, lettera a), non si applica quanto previsto dal comma 2 del capitolo I, comma 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 e dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.