L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 novembre 1998,
  Premesso che:
  gli eccezionali  eventi sismici  verificatisi dopo il  26 settembre
1997  in  alcune  aree  delle  regioni  Marche  e  Umbria  richiedono
interventi nella materia tariffaria  di competenza dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il  gas  (di  seguito: l'Autorita')  volti  a
sopperire  ai disagi  creatisi nell'utenza  coinvolta dallo  stato di
emergenza ed  ospitata nei moduli "container"  temporanei predisposti
dal Dipartimento della protezione civile;
  il Sottosegretario  di Stato per il  Coordinamento della protezione
civile  con  lettera  del  22  settembre  1998,  a  cui  allegava  un
precedente carteggio con l'Enel S.p.a., con  sede legale in via G. B.
Martini, 3, Roma, segnalava all'Autorita' l'opportunita' di praticare
un trattamento tariffario speciale in favore della sopradetta utenza;
  l'utilizzo dei  suddetti moduli "container"  temporanei consistenti
in  strutture  prefabbricate impone,  per  ragioni  di sicurezza,  di
evitare il  ricorso a fonti energetiche  nella circostanza pericolose
(quali  il gas)  e  per  contro richiede  un  eccezionale livello  di
utilizzo  dell'energia elettrica  per soddisfare  elementari esigenze
abitative e  sociali e  commerciali (quali riscaldamento  dei locali,
riscaldamento di acqua, uso di cucina);
  gli obiettivi generali di carattere sociale costituiscono una delle
principali  finalita'  dell'azione amministrativa  dell'Autorita'  in
materia tariffaria;
  Visto l'art. 1  e l'art. 3, comma 1, della  legge 14 novembre 1995,
n. 481;
  Visto  il  documento "Proposta  di  delibera  per la  fornitura  di
energia   elettrica  all'utenza   ospitata  nei   moduli  "container"
temporanei  predisposti  dal  Dipartimento della  protezione  civile,
colpita da eventi sismici verificatisi  nelle regioni Marche e Umbria
dopo il 26 novembre 1997" (PROT.AU/98/203);
  Ritenuta:
  l'opportunita' che siano praticati  agli utenti ospitati nei moduli
"container" temporanei  ad uso  abitativo ubicati nelle  zone colpite
dai sopradetti eventi sismici le tariffe di "fascia sociale" relative
all'erogazione    di   energia    elettrica   per    usi   domestici,
indipendentemente dalla potenza impegnata e dal consumo mensile;
  altresi'  l'opportunita' di  applicare  una  congrua riduzione  dei
corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la
fornitura  di energia  elettrica  nei  moduli "container"  temporanei
adibiti ad usi diversi dagli usi abitativi;
  l'opportunita'  di limitare  ad un  periodo di  18 (diciotto)  mesi
decorrente dal  giorno 1  dicembre 1997 l'applicazione  delle tariffe
speciali  sopracitate  in  favore   della  sopradetta  utenza,  salvo
uniformare detto  periodo in relazione alle  ulteriori proroghe della
dichiarazione  dello stato  di emergenza  per le  aree colpite  dagli
eventi sismici di cui in premessa;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Tariffe speciali per la  fornitura di energia elettrica all'utenza,
ospitata   in   moduli   "container"   temporanei   predisposti   dal
Dipartimento della  protezione civile,  colpita dagli  eventi sismici
verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997.
  Alle  forniture   di  energia   elettrica  effettuate   nei  moduli
"container"  temporanei  ad  uso  abitativo,  sociale  o  commerciale
predisposti dal Dipartimento della protezione civile nelle aree delle
regioni  Marche e  Umbria colpite  dagli eventi  sismici verificatisi
dopo il  26 settembre 1997 si  applicano, a decorrere dal  1 dicembre
1997 e  per un periodo  non superiore  ai diciotto mesi,  le seguenti
tariffe:
  a)   forniture   di   energia    elettrica   per   usi   domestici,
indipendentemente  dalla  potenza  impegnata  e  dallo  scaglione  di
consumo:
  quota fissa  mensile, per ogni kW  di potenza impegnata, pari  a un
terzo  dell  quota fissa  mensile  prevista  dalla vigente  normativa
tariffaria per le forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino
a  3   kW  effettuate   nelle  abitazioni  di   residenza  anagrafica
dell'utente;
  parte  variabile della  tariffa  elettrica pari  a quella  prevista
dalla  vigente normativa  tariffaria  per le  medesime forniture  con
consumi fino a 75 kWh mensili;
  b)  forniture  di  energia  elettrica per  usi  diversi  dagli  usi
domestici:
  una riduzione  del 35% dei  corrispettivi di potenza e  della parte
variabile della tariffa in vigore.
  Alle forniture di cui al comma 1, lettera a), non si applica quanto
previsto dal comma  2 del capitolo I, comma 2,  del provvedimento del
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  14 dicembre  1993,  n.  15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 24
dicembre  1993   e  dall'art.  2,  comma   2.2,  della  deliberazione
dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas 26 giugno  1997, n.
70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del
30 giugno 1997.