IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Visto l'articolo 80, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, come modificato dal decreto  legislativo  10  settembre
1993, n. 360, secondo il quale il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi  e  le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale 
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il suindicato articolo 80,  comma  2,  secondo  il  quale  le
prescrizioni contenute nei decreti in  questione  debbono  essere  in
armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' Europea 
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; 
  Vista la direttiva 96/96/CE del  20  dicembre  1996  del  Consiglio
dell'Unione europea che ha proceduto alla elaborazione  in  un  testo
unico delle norme concernenti il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi, in precedenza stabilite dalla direttiva 
77/143/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 94/23/CE; 
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20, recante norme
sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro 
rimorchi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 
(nota n. 4007 del 4 agosto 1998); 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
            Categorie di veicoli da sottoporre a revisione 
  1. E' disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti 
categorie di veicoli: 
  a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e  il  cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore 
ad otto; 
  b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso 
speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; 
  c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3.500 kg; 
  d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio 
con conducente, autoambulanze, 
  con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in
cui  ricorre  l'obbligo  della  revisione,  a  visita  e  prova   per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai  sensi
dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come 
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. 
  2. E' disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al
trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 kg, nonche' dei quadricicli a motore,  a
partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e
quindi successivamente  ogni  due  anni,  sempre  che  i  veicoli  in
questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in  cui  ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova  per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  3. Con successivo decreto sara' stabilita la  data  di  decorrenza,
comunque non posteriore al 1 gennaio 2000, della  revisione  generale
degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il  cui  numero
di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore  ad
otto, nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone  e
cose. Detta revisione avra' luogo a partire dal quarto anno  seguente
a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due
anni, sempre  che  i  veicoli  in  questione  non  siano  stati  gia'
sottoposti nell'anno in  cui  ricorre  l'obbligo  della  revisione  a
visita e prova per l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto 
legislativo n. 285 del 1992. 
 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.


    
           Note alle premesse: 
            - Il testo  dell'art.  80,  commi  1  e  2,  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285   (pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
          maggio 1992), come modificato dal  decreto  legislativo  10
          settembre  1993,  n.  360,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del  15  settembre
          1993) e' il seguente: 
            "Art. 80. - 1. Il Ministro dei trasporti stabilisce,  con
          propri decreti, i criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per
          l'effettuazione della revisione generale o  parziale  delle
          categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al  fine
          di accertare  che  sussistano  in  essi  le  condizioni  di
          sicurezza per la circolazione e di silenziosita'  e  che  i
          veicoli  stessi   non   producano   emanazioni   inquinanti
          superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo  quanto
          stabilito nei commi 8 e seguenti, sono  effettuate  a  cura
          degli uffici provinciali  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui
          deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi
          che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno
          rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 
            2. Le  prescrizioni  contenute  nei  decreti  emanati  in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea 
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore". 
            - Il D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, recava: "Norme relative
          alla  revisione  generale  dei  veicoli  a  motore  e  loro
          rimorchi". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti ministeriali ed interministeriali,  ferma  restando
          la necessita' di apposita  autorizzazione  da  parte  della
          legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo. 
            Essi  debbono  essere  comunicati   al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
           Nota all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 75 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
          (pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992) e' il seguente: 
            "Art. 75 (Accertamento dei requisiti  di  idoneita'  alla
          circolazione  e  omologazione).  -  1.  I  ciclomotori,   i
          motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e  i  rimorchi,
          per  essere  ammessi  alla  circolazione,   sono   soggetti
          all'accertamento dei dati di identificazione e  della  loro
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche costruttive  e  funzionali  previste  dalle
          norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti  da
          un  normale  velocipede  e  da  un  motore  ausiliario   di
          cilindrata fino a 50 cm(elevato a)3 , tale accertamento  e'
          limitato al solo motore. 
            2. L'accertamento di cui al comma  1  ha  luogo  mediante
          visita  e  prova  da  parte  dei  competenti  uffici  della
          Direzione generale della M.C.T.C. con  modalita'  stabilite
          con decreto del  Ministro  dei  trasporti.  Con  lo  stesso
          decreto e' indicata  la  documentazione  che  l'interessato
          deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 
            3. I veicoli indicati nel comma 1, i  loro  componenti  o
          entita'  tecniche,  prodotti  in   serie,   sono   soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata  su  un
          prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
          Ministero dei trasporti. Con lo stesso decreto e'  indicata
          la documentazione che l'interessato 
          deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 
            4. I veicoli di tipo omologato da adibire a  servizio  di
          noleggio con conducente per trasporto  di  persone  di  cui
          all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
          servizio di linea per trasporto di persone di cui  all'art.
          87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2. 
            5.    Fatti    salvi    gli    accordi    internazionali,
          l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno  Stato
          estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione  di
          reciprocita'. 
            6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a  veicoli
          privi  di  carrozzeria.  Il  successivo  accertamento   sul
          veicolo carrozzato ha luogo con le modalita'  previste  nel
          comma 2. 
            7.  Sono  fatte  salve  le   competenze   del   Ministero
          dell'ambiente".