L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione  della citata legge n. 990/1969,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970,  n.   973,  e   le  successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il decreto  legislativo 26  novembre 1991,  n. 393,  recante
norme in materia di assicurazioni  di assistenza, credito, cauzione e
tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che
prevede l'approvazione  delle modifiche del programma  di attivita' e
dello statuto sociale;
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674  CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle  imprese di assicurazione ed  in particolare l'art.
11, relativo al termine per l'approvazione del bilancio;
  Visti il decreto  ministeriale di ricognizione in  data 26 novembre
1984, nonche'  i decreti  ministeriali in  data 15  luglio 1988  e 21
luglio    1993    concernenti   le    autorizzazioni    all'esercizio
dell'attivita'   assicurativa  e   riassicurativa   nei  rami   danni
rilasciate  alla  Friuli-Venezia  Giulia assicurazioni  "La  Carnica"
S.p.a., con sede in Udine, viale Venezia n. 99;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  verbale  dell'assemblea  straordinaria  dei  soci  della
Friuli-Venezia Giulia  assicurazioni "La Carnica" S.p.a.  tenutasi il
30  ottobre  1998, nel  corso  della  quale  e' stata  deliberata  la
modifica degli articoli 5, 8, 10, 13, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31 e 33
dello statuto sociale;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   ordine
all'approvazione del  testo del nuovo statuto  sociale della societa'
di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'   approvato  il   nuovo  testo   dello  statuto   sociale  della
Friuli-Venezia Giulia assicurazioni "La  Carnica" S.p.a., con sede in
Udine, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:
  "Art.   5:   possibilita'   che  i   certificati   azionari   siano
sottoscritti, anche  mediante riproduzione meccanica della  firma, da
due  amministratori  ovvero  da  un amministratore  e  dal  direttore
generale";
  "Art. 8: modifica  del termine di approvazione  del bilancio, entro
il 30 aprile di ogni anno, con possibilita' di prorogare tale termine
al 30  giugno, quando  particolari esigenze  lo richiedano,  ai sensi
dell'art. 11  del decreto legislativo  26 maggio  1997, n. 173,  e in
ottemperanza al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
  "Art. 10: adeguamento  al decreto legislativo 24  febbraio 1998, n.
58, delle disposizioni in materia  di rappresentanza in assemblea per
le persone soggette alla potesta' dei genitori";
  "Art. 13: deliberazioni di competenza dell'assemblea";
  "Art. 19:  riguardante l'assistenza  al presidente  da parte  di un
segretario in sede di delibere assembleari";
  "Art. 24: concernente i poteri di  cui e' investito il consiglio di
amministrazione  per l'ordinaria  e la  straordinaria amministrazione
della societa'";
  "Art. 25: introduzione della possibilita' di tenere le adunanze del
consiglio di amministrazione in tele e videoconferenza";
  "Art. 28: relativo ai poteri attribuiti al direttore generale";
  "Articoli 29 e  30: concernenti i poteri di  rappresentanza e firma
della societa'";
  "Articoli 31  e 33: relativi  alla compilazione dei bilanci  e alla
destinazione degli eventuali utili di esercizio".
   Roma, 23 novembre 1998
                                             Il presidente: Manghetti