IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                          di  concerto con
         IL  MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base dell'adeguamento  al costo  vita con  cadenza annuale  ed
effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
  Visto l'art. 14 della legge 23  dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;
  Visto l'art. 24, commi 4 e 5,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11;
  Visto l'art.  59, comma 13, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
recante ulteriori criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto l'art. 21  della legge 27 dicembre 1983, n.  730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959,  n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto 20 novembre 1997  (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1
dicembre 1997) concernente la  perequazione automatica delle pensioni
per l'anno 1997;
  Vista  la comunicazione  dell'Istituto nazionale  di statistica  in
data  27 gennaio  1998,  prot.  957, dalla  quale  si  rileva che  la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
1996-dicembre  1996  ed  il  periodo gennaio  1997-dicembre  1997  e'
risultata pari a + 1,7;
  Vista  la comunicazione  dell'Istituto nazionale  di statistica  in
data 10  novembre 1998,  prot. 12852,  dalla quale  si rileva  che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
1997-dicembre  1997  ed  il  periodo gennaio  1998-dicembre  1998  e'
risultata  pari a  +  1,7,  ipotizzando, per  i  mesi  di novembre  e
dicembre  1998,   la  ripetizione  in  via   provvisoria  dell'indice
accertato per il mese di ottobre dello stesso anno;
  Considerata la necessita':
  di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per
l'aumento  di perequazione  automatica con  decorrenza dal  1 gennaio
1998;
  di  determinare   la  variazione   percentuale  per   l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1  gennaio  1999,  salvo
conguaglio  all'accertamento dei  valori definitivi  relativamente ai
mesi di novembre e dicembre 1998;
   di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale di  variazione  per il  calcolo della  perequazione
delle pensioni per l'anno 1997 e'  determinata in misura pari a + 1,7
dal 1 gennaio 1998.