Si comunica che la misura di salvaguardia adottata con deliberazione del comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998 "Vincolo di non edificazione in aree di pertinenza fluviale e/o a rischio idraulico" (integrata con deliberazione del comitato istituzionale n. 82 del 14 luglio 1998, con l'aggiunta, all'ultimo capoverso dell'art. 1, dei comuni di Abetone, Seravezza e Stazzema), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 18 maggio 1998 - serie generale - e' stata modificata con deliberazione del comitato istituzionale n. 85 del 14 ottobre 1998 nel senso sottoriportato: all'art. 2, che disciplina i casi di esclusione dal vincolo, alla fine del comma 5, e' aggiunto: "e classificate come zone E (ovvero parti del territorio destinate a usi agricoli) limitatamente agli impianti di acquacoltura e piscicoltura che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo o di servizio, nei comuni con strumenti urbanistici che prevedono la destinazione di aree all'attivita' suddetta e che facciano riferimento (o effetto) rispetto alle opportunita' comunitarie, nazionali, regionali e locali".