Si   comunica  che   la   misura  di   salvaguardia  adottata   con
deliberazione  del comitato  istituzionale n.  74 del  6 maggio  1998
"Vincolo di  non edificazione  in aree di  pertinenza fluviale  e/o a
rischio   idraulico"  (integrata   con  deliberazione   del  comitato
istituzionale n.  82 del 14  luglio 1998, con  l'aggiunta, all'ultimo
capoverso dell'art. 1, dei comuni  di Abetone, Seravezza e Stazzema),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 113
del  18 maggio  1998  -  serie generale  -  e'  stata modificata  con
deliberazione del  comitato istituzionale n.  85 del 14  ottobre 1998
nel senso sottoriportato:
  all'art. 2, che  disciplina i casi di esclusione  dal vincolo, alla
fine del comma 5, e' aggiunto:
  "e classificate come zone E  (ovvero parti del territorio destinate
a  usi  agricoli)  limitatamente  agli  impianti  di  acquacoltura  e
piscicoltura che  non comportino la realizzazione  di manufatti fissi
ad uso abitativo o di  servizio, nei comuni con strumenti urbanistici
che prevedono  la destinazione di  aree all'attivita' suddetta  e che
facciano   riferimento  (o   effetto)   rispetto  alle   opportunita'
comunitarie, nazionali, regionali e locali".