L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attivita' e dello statuto; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984, 21 luglio 1993 e 29 ottobre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 16; Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della Navale assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 16 ottobre 1998, concernente la modifica dell'art. 10 dello statuto sociale, per effetto della variazione delle norme che disciplinano i termini per l'approvazione del bilancio, e dell'art. 27 che prevede il termine degli esercizi sociali; Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della societa' di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto sociale della Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati: "art. 10: variazione del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilita' di prorogare tale termine al 30 giugno, quando particolari esigenze lo richiedano"; "art. 27: previsione della chiusura degli esercizi sociali entro il 31 dicembre di ogni anno e la presentazione, alla fine di ogni esercizio sociale, da parte del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea, del bilancio con il conto economico e la nota integrativa". Roma, 24 novembre 1998 Il presidente: Manghetti