IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il  decreto ministeriale  26  luglio  1995 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 203 del  31 agosto 1995 recante  la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il  decreto ministeriale  23  maggio  1997 pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 134  dell'11  giugno  1997 recante  modalita'
tecniche di attuazione per la razionalizzazione e riconversione delle
unita' abilitate alla pesca da posta derivante;
  Visto il  Regolamento (CE) n.  1239/98 del Consiglio  dell'8 giugno
1998,  che modifica  il  Regolamento (CE)  n.  894/97 che  istituisce
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;
  Considerata  la necessita'  di  garantire la  piena attuazione  del
decreto ministeriale  23 maggio 1997 suindicato  e degli orientamenti
internazionali, nonche' di chiarire  le caratteristiche tecniche e le
modalita' di utilizzo  della ferrettara, in maniera  da assicurare la
compatibilita' dell'attrezzo, tipico della  pesca artigianale, con la
suddetta normativa;
  Sentiti  la  Commissione  consultiva  centrale  della  pesca  e  il
Comitato nazionale per  la conservazione e la  gestione delle risorse
biologiche  del mare  che, nella  seduta dell'8  ottobre 1998,  hanno
reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Fino al 31 dicembre 2001, l'impiego dell'attrezzo ferrettara per
la cattura delle specie denominate palamita, lampuga, biso, ricciola,
occhiata,  sgombro,  salpa,  boga, costardella,  alaccia,  sardina  e
acciuga, e' consentito esclusivamente entro le 6 miglia dalla costa.
  2.  La rete  dell'attrezzo di  cui al  comma 1  non puo'  essere di
lunghezza superiore ai 2 km e  deve avere una maglia non superiore ai
150 mm di apertura.