IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le  regole 4.1, 30 e  47 del capitolo III,  della Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emandata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689  (17) adottata il 6 novembre 1991 e
successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio
1996;
  Viste le risoluzioni MSC 47 (66) e 48 (66) del 4 giugno 1996;
  Visto  il  decreto ministeriale  n.  55/1977  con il  quale  veniva
dichiarato di  "tipo approvato"  il battello di  emergenza denominato
"Mob 17" equipaggiato con motore Johnson 65 RS;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza in  data 8  settembre 1998  della societa'  Taimar
R.I.E., con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3, in qualita' di
agente  della ditta  Umoe Schat-Harding  A.S., con  sede in  Rosendal
(Norvegia),  con  la quale  ha  chiesto  il riconoscimento  di  "tipo
approvato"  per  il battello  di  emergenza  denominato "Mob  17"  ed
equipaggiato con i motori Mariner 25, Mariner 40, Mariner 60;
  Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione
generale di Genova,  volti a verificare le  modifiche richieste dalla
ditta predetta hanno  avuto esito positivo come  da relazione tecnica
n. 97-DG-97/1-TA in data 31 agosto 1998, allegato all'istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato  di  "tipo   approvato"  il  battello  di  emergenza
denominato "Mob 17",  anche quando equipaggiato con  i motori Mariner
25, Mariner 40, Mariner 60, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding
A.S. con sede  in Rosendal (Norvegia), della  quale e' rappresentante
in  Italia  la societa'  Taimar  R.I.E.,  con  sede a  Milano,  viale
Evaristo Stefini, 3.
  Il battello di emergenza dovra'  essere costruito in conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  citati in  premessa; nessuna
modifica potra'  essere apportata senza la  preventiva autorizzazione
di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   denominazione commerciale del dispositivo: "Mob 17";
   data di fabbricazione;
   numero di serie;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del decreto d'approvazione.