IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le regole  4.1, 30, 41, 44,  46 e 47 del  capitolo III, della
convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313;
  Vista la risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto  il decreto  ministeriale  n. 172/1996  con  il quale  veniva
dichiarata di  "tipo approvato"  l'imbarcazione di  salvataggio "6.20
FR" dotata  di 4  bombole da  60 litri  per alimentare  l'impianto di
respirazione ad aria compressa;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art. 2  del decreto  legislativo 21  ottobre 1996,  n. 535
convertito con modificazione in legge 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza,   in  data  16  settembre   1998  della  societa'
Intermarine S.p.a. con sede a Sarzana (La Spezia), via Alta localita'
Ca' del  Sale, con  la quale  ha chiesto  il riconoscimento  di "tipo
approvato"   per   l'imbarcazione    di   salvataggio   completamente
chiusa/battello di emergenza denominata "6.20 FR" ed equipaggiata con
4 bombole da 50 litri in luogo di quelle da 60 litri sopracitate;
  Considerato che gli accertamenti efffettuati dal R.I.Na., Direzione
generale di Genova,  volti a cerificare le  modifiche richeiste dalla
ditta predetta hanno  avuto esito positivo come  da relazione tecnica
n. 97-DG-82-TA in data 11 giugno 1998, allegato all'istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata di  "tipo approvato"  l'imbarcazione di  salvataggio
completamente chiusa/battello  di emergenza  denominata "6.20  FR" ed
equipaggiata con 4  bombole da 50 litri per  alimentare l'impianto di
respirazione ad aria compressa, fabbricata dalla societa' Intermarine
S.p.a. con  sede in Sarzana (La  Spezia), via Alta localita'  Ca' del
Sale.
  L'imbarcazione dovra' essere costruita  in conformita' al prototipo
sottoposto  agli accertamenti  citati in  premessa; nessuna  modifica
potra' essere apportata senza  la preventiva autorizzazione di questo
Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   denominazione commerciale dell'imbarcazione: "6.20 FR";
   data di fabbricazione;
   numero di serie;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del decreto d'approvazione;