IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994;
  Viste le  regole 4,  30, 42.3 del  capitolo III,  della convenzione
internazionale per  la salvaguardia  della vita  umana in  mare Solas
74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificato
dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza,   in  data  16  settembre   1998  della  societa'
Intermarine  S.p.a.,  con  sede  a  Sarzana  (La  Spezia),  via  Alta
localita' Ca' del Sale, con la  quale ha chiesto il riconoscimento di
"tipo  approvato"  per  la  tenda  per  imbarcazioni  di  salvataggio
parzialmente chiuse denominata "T. 6/8.2";
  Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione
generale di  Genova -  hanno avuto esito  positivo come  da relazione
tecnica n. 97-DG-107-TA in data 25 giugno 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata di  "tipo approvato"  la tenda  per imbarcazioni  di
salvataggio  parzialmente chiuse  denominata  "T. 6/8.2",  fabbricata
dalla societa' Intermarine  S.p.a., con sede in  Sarzana (La Spezia),
via Alta localita' Ca' del Sale.
  La  tenda  dovra'  essere  costruita in  conformita'  al  prototipo
sottoposto  agli accertamenti  citati in  premessa; nessuna  modifica
potra' essere apportata senza  la preventiva autorizzazione di questo
Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   denominatione commerciale della zattera: "T. 6/8.2";
   data di fabbricazione;
   numero di serie;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del decreto d'approvazione;