IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994; Viste le regole 4, 30, 42.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647, del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 16 settembre 1998 della societa' Intermarine S.p.a., con sede a Sarzana (La Spezia), via Alta localita' Ca' del Sale, con la quale ha chiesto il riconoscimento di "tipo approvato" per la tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse denominata "T. 6/8.2"; Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-107-TA in data 25 giugno 1998; Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "tipo approvato" la tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse denominata "T. 6/8.2", fabbricata dalla societa' Intermarine S.p.a., con sede in Sarzana (La Spezia), via Alta localita' Ca' del Sale. La tenda dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominatione commerciale della zattera: "T. 6/8.2"; data di fabbricazione; numero di serie; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del decreto d'approvazione;