IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058; Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427; Visto l'art. 1, comma 1-ter, del decretolegge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, che dispone che il Ministro del lavoro puo' concedere - per la durata massima di tre mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata di cui all'art. 1 della sopra citata legge n. 427/1975 - il trattamento ordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro; Visto lo stesso art. 1, comma 1-ter, nella parte in cui appresta, per la concessione del trattamento di cui trattasi, risorse finanziarie nel limite massimo di 6 miliardi di lire per l'anno 1998, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1997, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; Ritenuta l'esigenza di disciplinare l'accesso al trattamento in questione, considerate, sia le nuove causali di intervento previste dal sopra richiamato art. 1, comma 1-ter della legge n. 176/1998, sia le limitate disponibilita' finanziarie, di cui al predetto fondo per l'occupazione; Decreta: Art. 1. In deroga al limite di durata previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, al trattamento ordinario diintegrazione salariale previsto dall'art. 1, comma 1-ter, del decretolegge 8 aprile 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa vigente.