IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058;
  Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427;
  Visto l'art. 1, comma 1-ter, del decretolegge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, che
dispone che  il Ministro del  lavoro puo'  concedere - per  la durata
massima di tre mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in
deroga al limite di durata di cui all'art. 1 della sopra citata legge
n. 427/1975 - il trattamento  ordinario di integrazione salariale nei
confronti dei lavoratori dipendenti  da aziende industriali esercenti
l'attivita' di escavazione  e lavorazione del marmo, nei  casi in cui
le predette aziende sospendano o riducano l'attivita' industriale per
l'intervento dei servizi  preposti o per la necessita'  di adeguare i
propri impianti  e siti  di estrazione  alle disposizioni  vigenti in
materia di sicurezza del lavoro;
  Visto lo stesso  art. 1, comma 1-ter, nella parte  in cui appresta,
per  la   concessione  del  trattamento  di   cui  trattasi,  risorse
finanziarie nel limite massimo di 6 miliardi di lire per l'anno 1998,
nell'ambito delle  disponibilita' del Fondo per  l'occupazione di cui
all'art.  1, comma  7,  del  decreto-legge 20  maggio  1997, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  Ritenuta  l'esigenza di  disciplinare l'accesso  al trattamento  in
questione, considerate,  sia le nuove causali  di intervento previste
dal sopra richiamato art. 1, comma 1-ter della legge n. 176/1998, sia
le limitate disponibilita' finanziarie, di  cui al predetto fondo per
l'occupazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga  al limite di durata  previsto dall'art. 1 della  legge 6
agosto  1975,   n.  427,  al  trattamento   ordinario  diintegrazione
salariale  previsto  dall'art. 1,  comma  1-ter,  del decretolegge  8
aprile  1978, convertito,  con  modificazioni, nella  legge 5  giugno
1998, n. 176,  si applicano le disposizioni sancite  in materia dalla
normativa vigente.