IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale, in attuazione dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e' stato costituito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella composizione prevista dallo stesso articolo 17; Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, con il quale sono state emanate norme per l'attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto, in particolare, l'art. 26, comma 4, del surrichiamato decreto legislativo n. 354 del 1997, che prevede che, per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Bolzano, alle sedute del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano che sia gia' in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al medesimo comma 4, ultima parte, dello stesso art. 26, senza oneri a carico del bilancio dello Stato; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 23 giugno 1998; Ritenuto che occorre provvedere al riguardo; Visto l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21; Viso l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede l'istituzione presso ciascuna direzione regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nnominato dal Ministro delle finanze, nella composizione stabilita nella seconda parte del medesimo comma 2; Ritenuto, in base a detta disposizione, di dover procedere all'istituzione dell'ufficio elettorale presso la Direzione delle entrate della provincia autonoma di Bolzano; Visti l'art. 45, comma 1, e l'art. 17, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 che individuano, rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo; Decreta: Art. 1. 1. E' indetta la consultazione elettorale per l'elezione in seno al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del rappresentante di cui alle premesse. 2. Oltre al rappresentante effettivo viene eletto un rappresentante supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. 3. La consultazione elettorale si svolge nella data del 28 febbraio 1999 ed ha luogo presso l'ufficio elettorale istituito nella sede della direzione delle entrate della provincia autonoma di Bolzano.