IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il decreto  legislativo 31  dicembre 1992,  n. 545,  recante
norme  sull'ordinamento   degli  organi  speciali   di  giurisdizione
tributaria;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  6 novembre 1996,
con  il quale,  in  attuazione dell'articolo  17  del citato  decreto
legislativo  n. 545  del 1992  e'  stato costituito  il Consiglio  di
presidenza  della giustizia  tributaria  nella composizione  prevista
dallo stesso articolo 17;
  Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, con il quale
sono  state emanate  norme  per l'attuazione  dello statuto  speciale
della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al
decreto del  Presidente della Repubblica  26 luglio 1976, n.  752, in
materia di  proporzionale negli uffici  statali siti in  provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  26, comma  4,  del  surrichiamato
decreto  legislativo  n.  354  del  1997,  che  prevede  che,  per  i
provvedimenti  attinenti  ai   giudici  tributari  delle  commissioni
tributarie di  primo e di secondo  grado di Bolzano, alle  sedute del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto
consultivo un rappresentante eletto  dai giudici tributari di Bolzano
che sia  gia' in possesso  dell'attestato di conoscenza  delle lingue
italiana e  tedesca di cui al  medesimo comma 4, ultima  parte, dello
stesso art. 26, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;
  Vista la  deliberazione adottata dal Consiglio  di presidenza della
giustizia tributaria nella seduta del 23 giugno 1998;
  Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;
  Visto l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 545 del
1992, che  prevede che  le elezioni dei  componenti del  Consiglio di
presidenza della  giustizia tributaria  sono indette con  decreto del
Ministro  delle finanze  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  almeno
trenta giorni prima  della data stabilita e si svolgono  in un giorno
festivo dalle ore 9 alle ore 21;
  Viso l'art.  21, comma 2,  dello stesso decreto legislativo  n. 545
del  1992,  che  prevede   l'istituzione  presso  ciascuna  direzione
regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nnominato
dal  Ministro  delle  finanze,  nella  composizione  stabilita  nella
seconda parte del medesimo comma 2;
  Ritenuto,  in  base  a   detta  disposizione,  di  dover  procedere
all'istituzione  dell'ufficio elettorale  presso  la Direzione  delle
entrate della provincia autonoma di Bolzano;
  Visti  l'art. 45,  comma  1, e  l'art. 17,  comma  4, del  medesimo
decreto legislativo n. 545 del 1992 che individuano, rispettivamente,
l'elettorato attivo e l'elettorato passivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' indetta la consultazione elettorale per l'elezione in seno al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del rappresentante
di cui alle premesse.
  2. Oltre al rappresentante effettivo viene eletto un rappresentante
supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
  3. La consultazione elettorale si svolge nella data del 28 febbraio
1999 ed  ha luogo  presso l'ufficio  elettorale istituito  nella sede
della direzione delle entrate della provincia autonoma di Bolzano.