IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto  l'art. 7  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 21, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di
condominio negli  edifici devono comunicare  annualmente all'anagrafe
tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e
i dati  identificativi dei relativi  fornitori e che con  decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti  il contenuto, le modalita' e i
termini delle comunicazioni;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito  dall'art. 11 del  decreto legislativo del  31 marzo
1998, n. 80, concernente nuove  disposizioni in materia, fra l'altro,
di  organizzazione  e di  rapporti  di  lavoro nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo, di  cui agli  articoli 3, comma  1, e  14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute
nel  citato art.  7 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'amministratore  del condominio  negli edifici  deve comunicare
annualmente,  oltre  al  proprio  codice fiscale  e  ai  propri  dati
anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):
  a)  relativamente  a  ciascun  condominio, il  codice  fiscale,  la
denominazione, l'indirizzo  completo e lo specifico  codice di natura
giuridica;
  b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data
e  il  luogo di  nascita  se  persona  fisica,  ovvero la  ragione  o
denominazione  sociale  se  altro  soggetto, il  codice  fiscale,  il
domicilio fiscale,  nonche' l'importo  complessivo degli  acquisti di
beni   e  servizi   effettuati  nell'anno   solare.  Ai   fini  della
determinazione  del  momento  di   effettuazione  degli  acquisti  si
applicano  le disposizioni  dell'art.  6 del  decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Non devono essere comunicati:
  a) i  dati relativi  alle forniture di  acqua, energia  elettrica e
gas;
  b) i dati  relativi alle forniture di servizi  che hanno comportato
il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
  c)  con riferimento  al  singolo fornitore,  i  dati elencati  alla
lettera b)  del comma precedente qualora  l'importo complessivo degli
acquisti  effettuati  nell'anno  solare  non  sia  superiore  a  lire
cinquecentomila.