IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  l'art.  10  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483,  che
attribuisce  alla Banca  d'Italia il  potere di  disporre, a  fini di
regolazione  monetaria,  la  costituzione  di  una  riserva  mediante
versamento  di contante  presso la  Banca  stessa e  di fissare,  con
provvedimento   di   carattere    generale,   la   remunerazione   da
corrispondere sulle somme depositate;
  Visto  il proprio  provvedimento 21  aprile 1998  (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  93 del 22 aprile 1998),  emanato in attuazione
dell'art. 10 sopra richiamato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                            Remunerazione
  La misura  della remunerazione  della riserva obbligatoria,  di cui
all'art. 1 del provvedimento 21 aprile 1998 richiamato nel preambolo,
e' variata dal 4,00 per cento al 3,50 per cento annuo.