IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della l egge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 48.5 del capitolo III della convenzione Solas 74, come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996; Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996; Vista la circolare MSC n. 809 del 30 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza della societa' Eurovinil S.p.a., con sede a Grosseto, via Genova, 3, in qualita' di rappresentante per l'Italia della RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il sistema di abbandono nave denominato "Marin-Ark", fabbricato dalla ditta RFD Limited sopracitata; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-107-TA/2 in data 20 maggio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il sistema di abbandono nave denominato "Marin-Ark", fabbricato dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT 17 9AF, N. Ireland, della quale e' rappresentante in Italia la societa' Eurovinil S.p.a. sopracitata. Il predetto sistema di abbandono nave dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale del sistema: "Marin-Ark"; data di fabbricazione; numero di serie; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; altezza massima di posizionamento a bordo: 17 mt; altezza minima di posizionamento a bordo: 8 mt; diametro dello scivolo: 1.219 mt; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.