IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto l'art. 2, comma 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito,  con modificazioni, nella legge 24  marzo 1993, n.
75,  con  il  quale  e'  stato  disposto  che  le  volture  catastali
dipendenti da  atti civili, giudiziari ed  amminsitrativi, soggetti a
trascrizione  che danno  origine a  mutazione di  diritti censiti  in
catasto,   sono   eseguite  automaticamente   mediante   elaborazione
elettronica dei dati contenuti  nelle note di trascrizione presentate
alle  conservatorie  dei  registri  immobiliari i  cui  servizi  sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale  19 aprile 1994, n. 701, di
attuazione dell'art. 2, comma 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio
1993,  n. 16,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 24  marzo
1993, n.  75, con il quale  e' stato stabilito che  con provvedimento
del direttore generale del  Dipartimento del territorio viene fissata
la  data a  partire dalla  quale le  volture catastali  sono eseguite
automaticamente e vengono disciplinate  le condizioni per l'esenzione
dall'obbligo di  presentazione delle  domande di voltura  relative ai
suddetti  atti, di  cui  agli articoli  3,  4 e  14  del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  23 dicembre  1997  del  direttore
generale del  Dipartimento del  territorio di attuazione  dell'art. 2
del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono
dettate  le modalita'  di esecuzione  della voltura  automatica e  di
esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  15  ottobre  1998  del  direttore
generale  del  Dipartimento  del  territorio, con  il  quale  vengono
apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;
  Considerato  che   la  data  di  attivazione   della  procedura  di
esecuzione  automatica  della  voltura catastale  e'  stabilita,  per
ciascun ufficio, con decreto  dirigenziale del direttore generale del
Dipartimento del territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  procedura  di  esecuzione automatica  delle  volture  catastali
relative  per  i beni  siti  nei  comuni ricadenti  nella  competenza
territoriale catastale degli uffici  del del territorio di Agrigento,
Ancona,   Aosta,   Arezzo,   Ascoli   Piceno,   Benevento,   Bologna,
Caltanissetta,  Campobasso, Enna,  Firenze, Foggia,  Forli', Imperia,
Latina, Milano, e degli uffici tecnici erariali di Alessandria, Asti,
Avellino, Belluno, Brescia, Brindisi, Chieti, Como, Cosenza, Cremona,
Cuneo, Ferrara,  Grosseto, L'Aquila,  Lecce, Livorno,  Lucca, Novara,
Perugia,  Pisa,  Varese,  sulla  base delle  corrispondenti  note  di
tracrizione eseguite  presso il  servizio di  pubblicita' immobiliare
degli  uffici del  territorio  di Agrigento,  Ancona, Aosta,  Arezzo,
Ascoli Piceno,  Benevento, Caltanissetta, Campobasso,  Enna, Firenze,
Foggia, Imperia, Latina, nonche' presso le conservatorie dei registri
immobiliari  di Aqui  Terme, Alba,  Asti, Avellino,  Belluno, Biella,
Brescia, Brindisi, Casale Monferrato, Chieti, Como, Cosenza, Cremona,
Cuneo,  Ferrara, Grosseto,  Lecce, Livorno,  Lucca, L'Aquila,  Prato,
Rimini, Verbania, entra in vigore il giorno 10 dicembre 1998.