IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il proprio  decreto 14 ottobre 1998, n. 104  T, relativo alla
concessione di  incentivi per il  trasporto combinato ai  sensi della
legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  Vista la  comunicazione della Commissione  europea n. 80319  del 20
novembre 1998, con  la quale vengono richiesti  taluni chiarimenti in
ordine alla formulazione di detto decreto;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   aderire  alla   richiesta   della
Commissione  e conseguentemente  apportare  le necessarie  variazioni
integrative al decreto stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al decreto ministeriale 14 ottobre 1998, n. 104 T, relativo alla
concessione di  incentivi per il  trasporto combinato ai  sensi della
legge  23  dicembre   1997,  n.  454,  sono   apportate  le  seguenti
variazioni:
  a)  all'art.  2,  comma  1,  il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "I  finanziamenti agevolati previsti dall'art.  2, comma 1,
lettere  a)   e  b),   limitatamente  alla  partecipazione   ed  alla
realizzazione dei terminals per il trasporto combinato, ivi inclusi i
depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di
carico,  e dell'art.  5, comma  1, della  legge n.  454/1997, possono
essere concessi  alle imprese di  autotrasporto di cose per  conto di
terzi, che: ...";
  b) allo stesso  art. 2, comma 1, lettera a),  la parola "destinati"
e' sostituita dalla parola "destinate";
  c) all'art.  3, comma 5,  le parole "commi  3 e 4"  sono sostituite
dalle parole "commi 2, 3 e 4".
   Roma, 27 novembre 1998
                                                    Il Ministro: Treu