IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
26  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori delle regioni  Marche ed Umbria colpite dalla
crisi sismica il 26 settembre 1997;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
9 maggio 1998, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di  Salerno, Avellino e Caserta colpito
dalle avversita' e dagli  eventi alluvionali con conseguenti dissesti
idrogeologici;
  Viste  le  ordinanze  2474/1996, 2618/1997,  2668/1997,  2694/1997,
2706/1997, 2742/1998, 2787/1998 e 2877/1998
  Vista la nota prot. n. 11299 del  12 dicembre 1997, con la quale il
Ministero dei lavori pubblici segnala l'impossibilita' di ottemperare
con  propri   fondi  al   disposto  del   comma  2   dell'art.  4-bis
dell'ordinanza 2474/1996, e  chiede contestualmente l'imputazione del
relativo onere a carico del fondo della protezione civile;
  Viste le note  prot. n. 2412/136/sett. 3 del 20  ottobre 1998 della
prefettura di  Perugia e prot. n.  2534/sett. III del 5  ottobre 1998
della  prefettura  di  Salerno  con le  quali  le  citate  prefetture
segnalano  i rispettivi  fabbisogni  residui relativi  alle spese  di
emergenza connesse agli eventi  calamitosi verificatisi nei territori
di competenza e chiedono ulteriori  accrediti di fondi nei limiti dei
predetti fabbisogni;
  Vista  la  nota  prot.  n.  28/6530/UCD del  6  novembre  1998  del
presidente della  giunta regionale  delle Marche  con la  quale viene
richiesta la  proroga fino al  31 dicembre  1999 dei benefici  di cui
all'art.  14  dell'ordinanza  2694/1997   e  successive  modifiche  e
integrazioni,  a fronte  dell'immutata  mole di  attivita' e  compiti
gravanti sugli  amministratori dei comuni maggiormente  colpiti dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista la nota  prot. n. 18608/17 del 28 ottobre  1998 della regione
Piemonte,  assessorato  industria,  commercio, artigianato,  fiere  e
mercati,  con  la  quale   vengono  segnalate  difficolta'  operative
nell'applicazione  di  quanto  disposto dall'art.  4-quinquies  della
legge  16 luglio  1997, n.  228, cosi'  come modificato  dall'art. 23
della  legge 30  marzo 1998,  n.  61, con  particolare riguardo  alla
rilocalizzazione fuori dalle aree a rischio delle imprese finalizzate
alla  lavorazione  e  trasformazione  di  materiali  inerti  e  viene
richiesta  l'emanazione  di  un'apposita ordinanza  che  autorizzi  i
comuni interessati a consentire  la rilocalizzazione di dette imprese
anche in zone non destinate a siti industriali;
  Ravvisata la  necessita' di  prorogare l'erogazione  dei contributi
per l'autonoma sistemazione abitativa a favore dei soggetti residenti
in  immobili oggetto  di  ordinanza di  sgombero  per inagibilita'  a
seguito  della crisi  sismica  iniziata il  26  settembre 1997  nelle
regioni Marche  ed Umbria  e degli  eventi franosi dei  giorni 5  e 6
maggio 1998  nella regione Campania disposti,  rispettivamente con le
ordinanze n. 2668/1998  e successive integrazioni e  n. 2787/1998, in
considerazione del  prolungarsi del tempo  di permanenza al  di fuori
delle proprie abitazioni, per un ulteriore semestre;
  Ravvisata  la  necessita'  di  far  fronte  alle  diverse  esigenze
prospettate con le note citate in premessa;
  Su proposta del Sottosegretario  di Stato al Ministero dell'interno
prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I Commissari delegati, presidenti delle regioni Umbria e Marche,
per la prosecuzione degli interventi di  cui all'art. 7, commi 2 e 5,
dell'ordinanza n. 2668/1998 e  successive integrazioni disposte dalle
ordinanze n.  2742/1998 e 2877/1998 nonche'  il commissario delegato,
presidente  della   regione  Campania   per  la   prosecuzione  degli
interventi di cui  all'art. 19, comma 2,  dell'ordinanza n. 2787/1998
sono autorizzati  fino al  30 giugno 1999  ad erogare  contributi per
l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei  familiari  e  delle  comunita'
evacuate dagli alloggi  distrutti o dichiarati inagibili.  A tal fine
e' assegnata ai commissari  delegati presidenti delle regioni Umbria,
Marche  e Campania  la somma  rispettivamente di  lire 5  miliardi, 3
miliardi e 1 miliardo.