IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica il 26 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversita' e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; Viste le ordinanze 2474/1996, 2618/1997, 2668/1997, 2694/1997, 2706/1997, 2742/1998, 2787/1998 e 2877/1998 Vista la nota prot. n. 11299 del 12 dicembre 1997, con la quale il Ministero dei lavori pubblici segnala l'impossibilita' di ottemperare con propri fondi al disposto del comma 2 dell'art. 4-bis dell'ordinanza 2474/1996, e chiede contestualmente l'imputazione del relativo onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le note prot. n. 2412/136/sett. 3 del 20 ottobre 1998 della prefettura di Perugia e prot. n. 2534/sett. III del 5 ottobre 1998 della prefettura di Salerno con le quali le citate prefetture segnalano i rispettivi fabbisogni residui relativi alle spese di emergenza connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei territori di competenza e chiedono ulteriori accrediti di fondi nei limiti dei predetti fabbisogni; Vista la nota prot. n. 28/6530/UCD del 6 novembre 1998 del presidente della giunta regionale delle Marche con la quale viene richiesta la proroga fino al 31 dicembre 1999 dei benefici di cui all'art. 14 dell'ordinanza 2694/1997 e successive modifiche e integrazioni, a fronte dell'immutata mole di attivita' e compiti gravanti sugli amministratori dei comuni maggiormente colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Vista la nota prot. n. 18608/17 del 28 ottobre 1998 della regione Piemonte, assessorato industria, commercio, artigianato, fiere e mercati, con la quale vengono segnalate difficolta' operative nell'applicazione di quanto disposto dall'art. 4-quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'art. 23 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con particolare riguardo alla rilocalizzazione fuori dalle aree a rischio delle imprese finalizzate alla lavorazione e trasformazione di materiali inerti e viene richiesta l'emanazione di un'apposita ordinanza che autorizzi i comuni interessati a consentire la rilocalizzazione di dette imprese anche in zone non destinate a siti industriali; Ravvisata la necessita' di prorogare l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione abitativa a favore dei soggetti residenti in immobili oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilita' a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria e degli eventi franosi dei giorni 5 e 6 maggio 1998 nella regione Campania disposti, rispettivamente con le ordinanze n. 2668/1998 e successive integrazioni e n. 2787/1998, in considerazione del prolungarsi del tempo di permanenza al di fuori delle proprie abitazioni, per un ulteriore semestre; Ravvisata la necessita' di far fronte alle diverse esigenze prospettate con le note citate in premessa; Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. I Commissari delegati, presidenti delle regioni Umbria e Marche, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 7, commi 2 e 5, dell'ordinanza n. 2668/1998 e successive integrazioni disposte dalle ordinanze n. 2742/1998 e 2877/1998 nonche' il commissario delegato, presidente della regione Campania per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 sono autorizzati fino al 30 giugno 1999 ad erogare contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e delle comunita' evacuate dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili. A tal fine e' assegnata ai commissari delegati presidenti delle regioni Umbria, Marche e Campania la somma rispettivamente di lire 5 miliardi, 3 miliardi e 1 miliardo.