IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  il  regio  decreto  10 luglio  1924,  n.  1100,  concernente
l'attribuzione ai  Sottosegretari di Stato di  funzioni loro delegate
dal Ministro;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre
1998,  con  il  quale  il  sen.  Nicola  Fusillo  e'  stato  nominato
Sottosegretario  di  Stato  presso  il  Ministero  per  le  politiche
agricole;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare  al predetto Sottosegretario di
Stato, l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
  1) gli  atti di  particolare rilevanza politica,  amministrativa ed
economica;
  2) gli atti normativi e regolamentari;
  3) le circolari contenenti direttive generali;
  4) le risposte a quesiti su questioni di principio;
  5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  6)  i  rapporti  con  gli Organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo;
  7)  gli  atti  che  devono essere  sottoposti  alle  decisioni  del
Consiglio   dei   Ministri,   dei   comitati   interministeriali   di
programmazione  economica generale  o  settoriale, delle  commissioni
interregionali;
  8)  gli atti  relativi ai  rapporti  con le  regioni, con  l'Unione
europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;
  9) i provvedimenti interministeriali;
 10)  i provvedimenti  ministeriali con i quali si esprime  o si nega
il concerto;
 11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;
 12)  la dichiarazione  di  esistenza dei  caratteri di   eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
 13)   i  provvedimenti di  designazione  e  nomina degli  organi  di
amministrazione ordinaria,  straordinaria e di controllo  degli enti,
istituti e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
 14)  i  provvedimenti  di liquidazione  coatta  amministrativa   dei
consorzi agrari;
 15) gli atti di organizzazione degli uffici;
 16)   gli  atti  relativi   a  designazioni  di  rappresentanti  del
Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
 17)  ogni  altro  atto  o provvedimento  per  i  quali   un'espressa
disposizione di  legge o  di regolamento  escluda la  possibilita' di
delega.
  Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai
sensi del  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29,  e successive
modificazioni ed integrazioni.