IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  regolamento (CE)  n. 724/97 del  Consiglio del  22 aprile
1997 che  ha determinato le  misure e le compensazioni  relative alle
rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli;
  Visti i regolamenti (CE) n. 805/97  e n. 806/97 del Consiglio del 2
maggio  1997  con  i  quali  sono  state  definite  le  modalita'  di
applicazione delle  compensazioni, nonche' il  massimale dell'importo
dell'aiuto compensativo;
  Vista la ministeriale  n. 50450 del 9 marzo 1998  con la quale sono
state notificate  alla Commissione delle Comunita'  europee le misure
da porre in essere in attuazione dei regolamenti sopra citati;
  Vista la ministeriale n. 50912 dell'8 maggio 1998 con la quale sono
state  fornite alla  Commissione alcune  precisazioni in  merito agli
aiuti che l'Italia intende  concedere in applicazione dei regolamenti
sopra citati;
  Vista la  nota n. SG(98)D/5272  del 2 luglio  1998 con la  quale la
Commissione  europea  comunica  il   proprio  parere  favorevole  nei
confronti del regime notificato;
  Visto il  decreto legislativo del  30 aprile 1998, n.  173, recante
disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per
il  rafforzamento   strutturale  delle  imprese  agricole,   a  norma
dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 30  giugno
1965, n.  1124 - testo  unico delle disposizioni  per l'assicurazione
obbligatoria  contro   gli  infortuni   sul  lavoro  e   le  malattie
professionali  -  Titolo  II "L'assicurazione  infortuni  e  malattie
professionali   in  agricoltura"   e   successive  modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista la  legge 27  dicembre 1973,  n. 852  "Proroga della  legge 5
marzo 1963, n.  322, recante norme per  l'accertamento dei lavoratori
agricoli   aventi   diritto   alle   prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali";
  Visto  il decreto  8 agosto  1996 "Rivalutazione  delle prestazioni
economiche dell'INAIL dal 1 gennaio 1996 per il settore agricoltura";
  Visto il  decreto legislativo 16  aprile 1996, n. 146  - attuazione
della delega  conferita dall'art. 2,  comma 24, della legge  8 agosto
1995, n. 335, in materia di previdenza agricola;
  Vista  la   legge  27  dicembre   1997,  n.  449  "Misure   per  la
stabilizzazione della finanza pubblica", art. 59, comma 18;
  Vista la circolare INPS del 10 giugno 1997, n. 130;
  Vista la circolare INPS del 19 febbraio 1997, n. 38;
  Vista la circolare INPS del 25 febbraio 1998, n. 45;
  Considerato che per l'attuazione della misura 3, "aiuti sotto forma
di sovvenzione  in favore degli agricoltori  per assicurazioni contro
gli infortuni  sul lavoro", della  domanda di aiuto citata,  ai sensi
dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 173/1998, e' prevista
l'emanazione di un apposito decreto  per le modalita' di applicazione
e quelle di trasferimento delle risorse stabilite;
  Considerato che  la misura sopra citata  prevede l'utilizzazione di
un  importo complessivo  di lire  330  miliardi, dei  quali lire  251
miliardi relativi alla  prima annualita' e lire  79 miliardi relativi
alla seconda annualita';
  Considerato che, per il 1998,  i lavoratori autonomi, sulla base di
una  stima  INPS, corrispondono  a  739.815  unita'  per i  quali  e'
previsto  un gettito  contributivo  di L.  494.000.000.000  e che  il
gettito  contributivo,  stimato  sempre  dall'INPS,  a  carico  delle
aziende  agricole  per la  manodopera  occupata  e dei  concedenti  a
compartecipazione  familiare  e  a   piccola  colonia  ammonta  a  L.
458.000.000.000;
  Tenuto  conto  che i  251  miliardi  di  lire relativi  alla  prima
annualita'  sono  stati  ripartiti  in  misura  proporzionale  tra  i
lavoratori agricoli  autonomi, le aziende agricole  per la manodopera
occupata e  i concedenti  a compartecipazione  familiare e  a piccola
colonia  sulla base  della  contribuzione INAIL  dovuta per  ciascuna
categoria richiamata;
  Tenuto conto  che l'entita' della  riduzione da applicare  non puo'
superare, per  il primo  anno, il  25% dell'importo  dovuto e  per il
secondo anno l'8%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla
riduzione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.