IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0 a), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista l'istanza prodotta in data 4 agosto 1997 con la quale la ditta Centro freddo di Giammarco Marco, con sede in Pescara, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1996 per il complessivo importo di L. 47.714.768 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livello occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla ditta Centro freddo di Giammarco Marco tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il complessivo carico tributario di L. 47.714.768 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Pescara calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, in sostituzione delle pene pecuniarie a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Il carico cosi' come rideterminato, che tiene conto degli oneri accessori, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998. Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche' sspesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengono a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario rispondera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quotaparte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla societa', con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra' imputata quale acconto sulle sanzioni nuvamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quotaparte garantita da polizza fidejussoria verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 1998 Il direttore generale: Romano