LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  120  e gli articoli 122 e 123 del
predetto decreto legislativo;
                              Delibera:
  E' adottato l'unito regolamento recante norme di  attuazione  degli
articoli  120,  comma  4,  e 122, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernenti, rispettivamente, gli  obblighi  di
comunicazione  delle  partecipazioni  rilevanti  e la trasparenza dei
patti parasociali. Il regolamento consta di  20  articoli  e  n.    2
allegati.
  Le   disposizioni  di  detto  regolamento,  unitamente  alle  altre
disposizioni di attuazione della parte  IV  del  decreto  legislativo
sopra citato ivi comprese quelle adottate con delibera n. 11520 del 1
luglio  1998,  verranno  coordinate  in  un unico testo regolamentare
riguardante la disciplina degli emittenti.
  La presente delibera e  l'annesso  regolamento  saranno  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob.
    Milano, 24 novembre 1998
                                              Il presidente: Spaventa
                            ------------
Regolamento  di  attuazione degli articoli 120, comma 4, e 122, comma
   2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, concernente
   gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e  di
   trasparenza dei patti parasociali.
                               Capo I
                      PARTECIPAZIONI RILEVANTI
                              Sezione I
            Partecipazioni in societa' con azioni quotate
                               Art. 1.
              Variazioni delle partecipazioni rilevanti
 1.  Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni
con diritto di voto di una societa'  con  azioni  quotate  comunicano
alla societa' partecipata e alla Consob:
  a)  il  superamento  delle  soglie  percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e
successivi multipli di 5;
  b) la riduzione della partecipazione entro le soglie indicate  alla
lett. a).
 2.  Per  le  societa'  i  cui  statuti  prevedono limiti al possesso
azionario la Consob,  con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  puo'  prescrivere  percentuali diverse da quelle indicate
nel comma 1.
                               Art. 2.
               Criteri di calcolo delle partecipazioni
 1. Ai fini degli obblighi di  comunicazione  disciplinati  dall'art.
120  del  testo  unico  e  dalla  presente  sezione  sono considerate
partecipazioni sia le azioni delle quali  un  soggetto  e'  titolare,
anche  se  il  diritto  di  voto  spetta o e' attribuito a terzi, sia
quelle in relazione alle quali spetta o e' attribuito il  diritto  di
voto.
 2.  Ai  medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono
titolari interposte  persone,  fiduciari,  societa'  controllate  sia
quelle  in  relazione  alle  quali  il  diritto  di  voto spetta o e'
attribuito a tali soggetti.
 3. La azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il
diritto  di  voto  e'  attribuito  a  un  intermediario,  nell'ambito
dell'attivita'  di  gestione  collettiva o individuale del risparmio,
non  sono  computate  dai  soggetti  controllanti  il  fiduciario   o
l'intermediario.
                               Art. 3.
        Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali
 1.  Ai fini degli obblighi di comunicazione relativi alle soglie del
5%, 10%, 25%, 50% e 75%, sono computate  anche  le  azioni  emesse  e
sottoscritte  che  un  soggetto  puo' acquistare o vendere di propria
iniziativa, direttamente o per  il  tramite  di  interposte  persone,
fiduciari, societa' controllate.
 2.  Le  azioni  che possono essere acquistate tramite l'esercizio di
diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del  comma
1 solo se l'acquisizione puo' avvenire entro sessanta giorni.
 3.  L'esercizio  della  facolta'  prevista  dal comma 1 che comporta
l'acquisizione di una partecipazione in misura  eccedente  le  soglie
previste dall'art. 1 obbliga a una nuova comunicazione.
                               Art. 4.
           Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali
 1.  Chiunque aderisca a un patto parasociale previsto dall'art. 122,
commi 1 e 5, lettere a) e d) del testo unico riguardante piu' del  5%
del  capitale ne da' comunicazione alla Consob e alla societa' le cui
azioni sono oggetto del patto, indicando  la  propria  partecipazione
complessiva  al capitale della societa'. La medesima comunicazione e'
dovuta anche da chi aderisca tramite interposte persone o fiduciari o
da chi controlla l'aderente al patto.
 2. Le comunicazioni previste dal comma  1  non  sono  dovute  se  le
medesime   informazioni  sono  comunicate  in  forza  degli  articoli
precedenti ovvero sono comunicate alla Consob  e  rese  pubbliche  in
occasione  dell'adempimento  agli obblighi previsti dall'art. 122 del
testo unico.
                               Art. 5.
                Termini e modalita' di comunicazione
                        delle partecipazioni
 1. La comunicazione e' effettuata entro  cinque  giorni  di  mercato
aperto  dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo,
indipendentemente dalla data di  esecuzione,  mediante  gli  allegati
modelli 120A e 120B e secondo le relative istruzioni.
 2.  Qualora  piu' soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione
relativi alla medesima partecipazione tali  obblighi  possono  essere
assolti  da  uno  solo  di essi, purche' sia garantita la completezza
delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.
 3. Gli intermediari  che  nell'esercizio  della  loro  attivita'  di
gestione  del  risparmio hanno acquisito una partecipazione superiore
al 2% e inferiore al 5% possono, in luogo di quanto previsto al comma
1, darne comunicazione alla societa' partecipata e alla Consob  entro
7  giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima
assemblea successiva. In tal caso comunicano anche la  partecipazione
ad essi imputabile alla data della comunicazione.
                               Art. 6.
            Modalita' di pubblicazione delle informazioni
 1.  La  Consob pubblica le informazioni acquisite entro i tre giorni
di mercato aperto  successivi  al  ricevimento  della  comunicazione,
tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.
 2.  La  pubblicazione  e'  effettuata  anche  tramite la societa' di
gestione  del  mercato  presso  il  quale  e'  quotata  la   societa'
partecipata, secondo modalita' concordate con la Consob.
                               Art. 7.
                       Variazioni del capitale
 1. Le societa' con azioni quotate, in occasione della variazioni del
capitale  sociale  rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto,
comunicano alla societa' di gestione del mercato, che ne assicura  la
diffusione  entro  il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il
numero e la categoria di  azioni  in  cui  questo  e'  suddiviso.  La
comunicazione e' effettuata entro il giorno successivo:
  a)  al  deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione
dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 4, e
2444, comma 1, del codice civile;
  b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di  capitale  previsto
dall'art.  2442  del  codice  civile  o la riduzione del capitale per
perdite;
  c) a quello in cui la deliberazione di riduzione del  capitale  per
esuberanza puo' essere eseguita ai sensi dell'art. 2445, comma 3, del
codice civile;
  d)  alla  data  di  decorrenza  degli effetti della fusione o della
scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies  del  codice
civile.
 2.  Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione
e' effettuata  entro  il  giorno  successivo  al  deposito,  previsto
dall'art.    2436,  comma  2 del codice civile, dell'atto costitutivo
modificato.
                             Sezione II
          Partecipazioni in societa' con azioni non quotate
              o in societa' a responsabilita' limitata
                               Art. 8.
               Criteri di calcolo delle partecipazioni
 1. Ai fini della  determinazione  degli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'art. 120, comma 3, del testo unico e dagli articoli 9 e
10 sono considerate:
  a)  le azioni o quote delle quali la societa' con azioni quotate e'
titolare, anche se il diritto di voto spetta o e' attribuito a terzi;
  b) le azioni o quote in relazione alle quali alla medesima societa'
spetta o e' attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di
esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, commi 1 e 3.
 2. Si applica l'art. 2, comma 2.
                               Art. 9.
            Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
                       alla societa' emittente
 1. Le societa'  con  azioni  quotate  che  partecipano  al  capitale
rappresentato  da  azioni  con diritto di voto di societa' con azioni
non quotate o al capitale  di  societa'  a  responsabilita'  limitata
comunicano    alla    societa'   partecipata   la   riduzione   della
partecipazione entro la soglia del 10%.
 2.  Le  comunicazioni  alla  societa' partecipata previste dall'art.
120, comma 3, del testo unico e dal comma  1  sono  effettuate  entro
sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle
quote o del diritto di voto.
 3. Si applica l'art. 5, comma 2.
                              Art. 10.
            Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
                             alla Consob
 1.  Le  societa'  con  azioni  quotate  comunicano  alla  Consob  le
partecipazioni  superiori   al   dieci   per   cento   del   capitale
rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto in una societa' con
azioni non quotate o da quote in societa' a responsabilita'  limitata
ad  esse  imputabili  alla  data  di  chiusura  del primo semestre di
esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio.
 2. La comunicazione alla Consob e' effettuata  entro  trenta  giorni
dalla data di approvazione del progetto di bilancio e della relazione
semestrale, utilizzando l'allegato modello 120A.
 3. Si applica l'art. 5, comma 2.
                              Art. 11.
            Modalita' di pubblicazione delle informazioni
 1.  Le societa' con azioni quotate rendono pubbliche le informazioni
indicate negli articoli precedenti  contestualmente  alla  diffusione
del bilancio, del progetto di bilancio e della relazione semestrale.
                               Capo II
                          PATTI PARASOCIALI
                              Sezione I
                       Comunicazione del patto
                              Art. 12.
         Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione
 1.  Gli  aderenti  a un patto parasociale previsto dall'art. 122 del
testo unico sono solidalmente obbligati a  darne  comunicazione  alla
Consob.
 2. La comunicazione e' effettuata mediante trasmissione di:
  a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;
  b)  copia  dell'estratto  pubblicato  ai sensi della Sezione Il del
presente Capo; ove non ancora pubblicato l'estratto e' trasmesso alla
Consob entro il giorno di pubblicazione;
  c)  informazioni concernenti:
   1) gli elementi di identificazione, compreso  il  codice  fiscale,
degli  aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo
degli stessi;
   2) la data di deposito presso il registro  delle  imprese;  se  il
deposito  non e' stato ancora effettuato, la data e' comunicata entro
due giorni dal deposito stesso;
   3) il quotidiano nel quale l'estratto previsto  dalla  sezione  II
del  presente Capo e' pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali
dati non siano disponibili,  gli  stessi  sono  comunicati  entro  il
giorno della pubblicazione.
 3.  Fermo  il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lett.
a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione
su strumenti informatici.
                              Art. 13.
                         Altre comunicazioni
 1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla
Consob:
  a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale
del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero
di  copia del separato accordo che ha modificato il patto originario;
il patto modificato o l'accordo modificativo  e'  altresi'  trasmesso
mediante riproduzione su strumenti informatici;
  b)  le  variazioni  delle  azioni  e degli strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di  acquisto  o  di  sottoscrizione  di  azioni
complessivamente  o  singolarmente  apportati  al patto e delle altre
informazioni previste dall'art. 15, comma 1, lett. b)  e  c)  qualora
dette  variazioni  non  debbano  essere  comunicate  ai  sensi  della
precedente lett. a);
  c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello  scioglimento  del
patto;
  d)   la   data   di  deposito  presso  il  registro  delle  imprese
dell'accordo  modificato;  se  il  deposito  non  e'   stato   ancora
effettuato,  la  data  e'  comunicata  entro  due giorni dal deposito
stesso.
 2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'art.  16
e' trasmessa alla  Consob  entro  il  giorno  di  pubblicazione,  con
indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione.
 3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2 del testo
unico  la  notizia del preavviso e' trasmessa alla Consob, a cura del
recedente, entro cinque giorni dall'inoltro di esso.
                             Sezione II
                         Estratto del patto
                              Art. 14.
              Modalita' di pubblicazione dell'estratto
 1. L'estratto e' pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale,
con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.
 2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto  e'  inviato  alla
societa'  i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la
diffusione dello stesso, alla societa' di gestione del mercato.
                              Art. 15.
                       Contenuto dell'estratto
 1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per  una  compiuta
valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:
  a) la societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
  b)  il  numero  delle  azioni  e  degli  strumenti  finanziari  che
attribuiscono diritti di  acquisto  o  di  sottoscrizione  di  azioni
complessivamente  conferiti,  la  loro percentuale rispetto al numero
totale delle azioni rappresentative  del  capitale  sociale  e  degli
strumenti  finanziari  emessi della medesima categoria e, nel caso di
strumenti finanziari, il numero complessivo delle azioni che  possono
essere acquistate o sottoscritte;
  c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
   il   numero   delle   azioni  o  degli  strumenti  finanziari  che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione  di  azioni  da
ciascuno conferiti;
   le  percentuali  delle  azioni  da  ciascuno conferite rispetto al
numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle  azioni
della  medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il
patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di
acquisto o di sottoscrizioni di azioni, le percentuali  di  strumenti
da  ciascuno  conferiti  rispetto  al  numero  totale degli strumenti
conferiti e al numero totale degli strumenti  emessi  della  medesima
categoria   nonche'   il  numero  delle  azioni  che  possono  essere
acquistate o sottoscritte.
   il soggetto che in virtu' del patto esercita  il  controllo  della
societa'.
 Nei  patti  conclusi  in  forma associativa le informazioni relative
agli aderenti aventi una partecipazione non superiore  allo  0,1  per
cento   possono   essere   sostituite   dall'indicazione  del  numero
complessivo   di   tali   soggetti,   del   numero    delle    azioni
complessivamente    conferite   e   delle   percentuali   da   queste
rappresentate rispetto  ai  parametri  sopra  indicati.  Entro  sette
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
di  bilancio  della  societa',  e'  trasmesso alla societa' stessa un
elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalita' di tutti
gli aderenti  e  del  numero  delle  azioni  da  ciascuno  conferite.
L'elenco  e'  reso disponibile dalla societa' per la consultazione da
parte del pubblico;
  d) il contenuto e la durata del patto.
  e) l'ufficio del registro delle imprese  presso  cui  il  patto  e'
depositato e, se gia' noti, la data gli estremi del deposito.
 2. Le informazioni previste dal comma 1, lett. c) sono integrate, se
oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:
  a)  tipo  di  patto tra quelli previsti dall'art. 122, comma 5, del
testo unico;
  b) organi del patto,  compiti  ad  essi  attribuiti,  modalita'  di
composizione e di funzionamento;
  c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
  d) clausole penali;
  e)   soggetto   presso  il  quale  gli  strumenti  finanziari  sono
depositati.
                              Art. 16.
            Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto
 1.  In  occasione  di  modifiche  di  clausole  del  patto  cui   si
riferiscono  le  informazioni  previste  dall'art.  15,  il  patto e'
pubblicato  per  estratto  nella  versione  modificata   secondo   le
disposizioni  degli  articoli  precedenti,  evidenziando le modifiche
intervenute.
 2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti  aderenti  e
il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente
apportati  al  patto, ovvero le percentuali previste dall'art. 15, e'
consentito pubblicare solo le modifiche intervenute.
 3. Con le modalita' previste dall'art. 14, sono pubblicate:
  a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'art.  123,  comma  2,  del
testo  unico,  la  notizia del preavviso, a cura del recedente, entro
dieci giorni dall'inoltro dello stesso;
  b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello  scioglimento  del
patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento.
                             Sezione III
                      Associazioni di azionisti
                              Art. 17.
                       Contenuto dell'estratto
 1.  Le  associazioni previste dall'art. 141 del testo unico, che non
comportano l'esistenza di un patto  parasociale  tra  gli  associati,
pubblicano,  con  le  modalita'  indicate  dall'art.  14, un estratto
contenente almeno le seguenti informazioni:
  a) societa' i cui azionisti aderiscono all'associazione;
  b) numero degli associati e percentuale di  capitale  rappresentata
dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;
  c) scopo, modalita' di funzionamento e durata dell'associazione;
  d) requisiti e modalita' per aderire all'associazione.
 2.  L'estratto  e'  pubblicato  anche  in occasione di ogni modifica
concernente la lett. c) del comma precedente.
 3.  Entro  sette   giorni   dalla   pubblicazione   dell'avviso   di
convocazione   dell'assemblea   di   bilancio   della   societa',  le
associazioni trasmettono alla  societa'  stessaun  elenco  contenente
l'indicazione  aggiornata  delle  generalita'  degli  associati,  del
numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale
da queste rappresentata.  L'elenco e' reso disponibile dalla societa'
per la consultazione da parte del pubblico.
 4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla  societa'
di  gestione  del  mercato,  che  ne  cura  la  diffusione, un avviso
contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati  e  le
altre   informazioni,   in   forma   aggregata,  previste  dal  comma
precedente.
                              Art. 18.
                      Comunicazioni alla Consob
 1. Le associazioni previste dall'art. 17, comma 1, trasmettono  alla
Consob,  entro  il  giorno  di  pubblicazione,  copia  degli estratti
previsti dall'articolo precedente, corredata di copia integrale dello
statuto e delle altre disposizioni che ne regolano il  funzionamento,
e dell'avviso trasmesso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
                              Capo III
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 19.
                      Disposizioni transitorie
 1.  L'acquisizione  e  le  variazioni  di  partecipazioni  rilevanti
tuttora in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  per le quali non sussisteva alcun precedente obbligo di
comunicazione, sono soggette agli obblighi di comunicazione  previsti
dal  Capo  I  entro  30  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
regolamento.
 2. I patti rilevanti ai sensi dell'art. 122  del  testo  unico,  non
disciplinati  dall'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n.
149, e le informazioni previste dalla Sezione III del  Capo  II  sono
comunicati  e  pubblicati  entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento.
 3.  Entro  quaranta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  e'  comunicata alla Consob la data di deposito presso il
registro delle imprese dei patti previsti dall'art. 207, comma 1, del
testo unico.
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore
 1.  Le  disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1
gennaio 1999.