LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visti, in particolare, l'art. 120 e gli articoli 122 e 123 del predetto decreto legislativo; Delibera: E' adottato l'unito regolamento recante norme di attuazione degli articoli 120, comma 4, e 122, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti, rispettivamente, gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e la trasparenza dei patti parasociali. Il regolamento consta di 20 articoli e n. 2 allegati. Le disposizioni di detto regolamento, unitamente alle altre disposizioni di attuazione della parte IV del decreto legislativo sopra citato ivi comprese quelle adottate con delibera n. 11520 del 1 luglio 1998, verranno coordinate in un unico testo regolamentare riguardante la disciplina degli emittenti. La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob. Milano, 24 novembre 1998 Il presidente: Spaventa ------------ Regolamento di attuazione degli articoli 120, comma 4, e 122, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, concernente gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e di trasparenza dei patti parasociali. Capo I PARTECIPAZIONI RILEVANTI Sezione I Partecipazioni in societa' con azioni quotate Art. 1. Variazioni delle partecipazioni rilevanti 1. Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di una societa' con azioni quotate comunicano alla societa' partecipata e alla Consob: a) il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5; b) la riduzione della partecipazione entro le soglie indicate alla lett. a). 2. Per le societa' i cui statuti prevedono limiti al possesso azionario la Consob, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, puo' prescrivere percentuali diverse da quelle indicate nel comma 1. Art. 2. Criteri di calcolo delle partecipazioni 1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del testo unico e dalla presente sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto e' titolare, anche se il diritto di voto spetta o e' attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o e' attribuito il diritto di voto. 2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa' controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti. 3. La azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto e' attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attivita' di gestione collettiva o individuale del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario. Art. 3. Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali 1. Ai fini degli obblighi di comunicazione relativi alle soglie del 5%, 10%, 25%, 50% e 75%, sono computate anche le azioni emesse e sottoscritte che un soggetto puo' acquistare o vendere di propria iniziativa, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari, societa' controllate. 2. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione puo' avvenire entro sessanta giorni. 3. L'esercizio della facolta' prevista dal comma 1 che comporta l'acquisizione di una partecipazione in misura eccedente le soglie previste dall'art. 1 obbliga a una nuova comunicazione. Art. 4. Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali 1. Chiunque aderisca a un patto parasociale previsto dall'art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e d) del testo unico riguardante piu' del 5% del capitale ne da' comunicazione alla Consob e alla societa' le cui azioni sono oggetto del patto, indicando la propria partecipazione complessiva al capitale della societa'. La medesima comunicazione e' dovuta anche da chi aderisca tramite interposte persone o fiduciari o da chi controlla l'aderente al patto. 2. Le comunicazioni previste dal comma 1 non sono dovute se le medesime informazioni sono comunicate in forza degli articoli precedenti ovvero sono comunicate alla Consob e rese pubbliche in occasione dell'adempimento agli obblighi previsti dall'art. 122 del testo unico. Art. 5. Termini e modalita' di comunicazione delle partecipazioni 1. La comunicazione e' effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante gli allegati modelli 120A e 120B e secondo le relative istruzioni. 2. Qualora piu' soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purche' sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati. 3. Gli intermediari che nell'esercizio della loro attivita' di gestione del risparmio hanno acquisito una partecipazione superiore al 2% e inferiore al 5% possono, in luogo di quanto previsto al comma 1, darne comunicazione alla societa' partecipata e alla Consob entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva. In tal caso comunicano anche la partecipazione ad essi imputabile alla data della comunicazione. Art. 6. Modalita' di pubblicazione delle informazioni 1. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i tre giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni. 2. La pubblicazione e' effettuata anche tramite la societa' di gestione del mercato presso il quale e' quotata la societa' partecipata, secondo modalita' concordate con la Consob. Art. 7. Variazioni del capitale 1. Le societa' con azioni quotate, in occasione della variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, comunicano alla societa' di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e la categoria di azioni in cui questo e' suddiviso. La comunicazione e' effettuata entro il giorno successivo: a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 4, e 2444, comma 1, del codice civile; b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale previsto dall'art. 2442 del codice civile o la riduzione del capitale per perdite; c) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per esuberanza puo' essere eseguita ai sensi dell'art. 2445, comma 3, del codice civile; d) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile. 2. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione e' effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'art. 2436, comma 2 del codice civile, dell'atto costitutivo modificato. Sezione II Partecipazioni in societa' con azioni non quotate o in societa' a responsabilita' limitata Art. 8. Criteri di calcolo delle partecipazioni 1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 3, del testo unico e dagli articoli 9 e 10 sono considerate: a) le azioni o quote delle quali la societa' con azioni quotate e' titolare, anche se il diritto di voto spetta o e' attribuito a terzi; b) le azioni o quote in relazione alle quali alla medesima societa' spetta o e' attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, commi 1 e 3. 2. Si applica l'art. 2, comma 2. Art. 9. Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla societa' emittente 1. Le societa' con azioni quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di societa' con azioni non quotate o al capitale di societa' a responsabilita' limitata comunicano alla societa' partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%. 2. Le comunicazioni alla societa' partecipata previste dall'art. 120, comma 3, del testo unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto. 3. Si applica l'art. 5, comma 2. Art. 10. Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob 1. Le societa' con azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una societa' con azioni non quotate o da quote in societa' a responsabilita' limitata ad esse imputabili alla data di chiusura del primo semestre di esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio. 2. La comunicazione alla Consob e' effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, utilizzando l'allegato modello 120A. 3. Si applica l'art. 5, comma 2. Art. 11. Modalita' di pubblicazione delle informazioni 1. Le societa' con azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del bilancio, del progetto di bilancio e della relazione semestrale. Capo II PATTI PARASOCIALI Sezione I Comunicazione del patto Art. 12. Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione 1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'art. 122 del testo unico sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob. 2. La comunicazione e' effettuata mediante trasmissione di: a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale; b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione Il del presente Capo; ove non ancora pubblicato l'estratto e' trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione; c) informazioni concernenti: 1) gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi; 2) la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non e' stato ancora effettuato, la data e' comunicata entro due giorni dal deposito stesso; 3) il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla sezione II del presente Capo e' pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione. 3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lett. a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici. Art. 13. Altre comunicazioni 1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob: a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo e' altresi' trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici; b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'art. 15, comma 1, lett. b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lett. a); c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto; d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non e' stato ancora effettuato, la data e' comunicata entro due giorni dal deposito stesso. 2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'art. 16 e' trasmessa alla Consob entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. 3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2 del testo unico la notizia del preavviso e' trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dall'inoltro di esso. Sezione II Estratto del patto Art. 14. Modalita' di pubblicazione dell'estratto 1. L'estratto e' pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura. 2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto e' inviato alla societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla societa' di gestione del mercato. Art. 15. Contenuto dell'estratto 1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni: a) la societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto; b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte; c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando: il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni da ciascuno conferiti; le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di azioni, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonche' il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte. il soggetto che in virtu' del patto esercita il controllo della societa'. Nei patti conclusi in forma associativa le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della societa', e' trasmesso alla societa' stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalita' di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco e' reso disponibile dalla societa' per la consultazione da parte del pubblico; d) il contenuto e la durata del patto. e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto e' depositato e, se gia' noti, la data gli estremi del deposito. 2. Le informazioni previste dal comma 1, lett. c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di: a) tipo di patto tra quelli previsti dall'art. 122, comma 5, del testo unico; b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalita' di composizione e di funzionamento; c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso; d) clausole penali; e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati. Art. 16. Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto 1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'art. 15, il patto e' pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute. 2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'art. 15, e' consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. 3. Con le modalita' previste dall'art. 14, sono pubblicate: a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2, del testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni dall'inoltro dello stesso; b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento. Sezione III Associazioni di azionisti Art. 17. Contenuto dell'estratto 1. Le associazioni previste dall'art. 141 del testo unico, che non comportano l'esistenza di un patto parasociale tra gli associati, pubblicano, con le modalita' indicate dall'art. 14, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni: a) societa' i cui azionisti aderiscono all'associazione; b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute; c) scopo, modalita' di funzionamento e durata dell'associazione; d) requisiti e modalita' per aderire all'associazione. 2. L'estratto e' pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lett. c) del comma precedente. 3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della societa', le associazioni trasmettono alla societa' stessaun elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalita' degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco e' reso disponibile dalla societa' per la consultazione da parte del pubblico. 4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla societa' di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente. Art. 18. Comunicazioni alla Consob 1. Le associazioni previste dall'art. 17, comma 1, trasmettono alla Consob, entro il giorno di pubblicazione, copia degli estratti previsti dall'articolo precedente, corredata di copia integrale dello statuto e delle altre disposizioni che ne regolano il funzionamento, e dell'avviso trasmesso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 19. Disposizioni transitorie 1. L'acquisizione e le variazioni di partecipazioni rilevanti tuttora in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non sussisteva alcun precedente obbligo di comunicazione, sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dal Capo I entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. I patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del testo unico, non disciplinati dall'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e le informazioni previste dalla Sezione III del Capo II sono comunicati e pubblicati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e' comunicata alla Consob la data di deposito presso il registro delle imprese dei patti previsti dall'art. 207, comma 1, del testo unico. Art. 20. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.