L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 25 novembre 1998; Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision); Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva della Commissione 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, commi 26 e 31 e l'art. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie"; Vista la raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 relativa a "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti; Vista la raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 relativa a "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia (offerta di riferimento) pervenuta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita') in data 24 luglio 1998; Vista la propria delibera in data 30 luglio 1998 con la quale l'Autorita' ha disposto l'avvio di un'istruttoria per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e la valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a, numeri 7) e 8) della legge n. 249/1997; degli articoli 4, commi 9, 12 e 16, e dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; dell'art. 14, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; Sentita la societa' Telecom Italia in sede di audizione in data 22 settembre 1998; Sentiti i seguenti operatori titolari di una licenza individuale per operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia: WorldCom, RSL COM in data 22 settembre 1998; Colt Telecom, Swisscom, Infostrada, Global One, Citytel, Skipper in data 23 settembre 1998; Albacom, Wind, OPI, Teleglobe e Tiscali in data 24 settembre 1998 e vista la documentazione da essi presentata; Vista la documentazione presentata da Telecom Italia in data 24 luglio 1998, 7 agosto 1998, 31 luglio 1998 e 21 ottobre 1998; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita') nella seduta della Commissione del 20 ottobre 1998; Vista la decisione assunta nella riunione del 28 ottobre 1998, nella quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pervenuto all'Autorita' in data 20 novembre 1998; Visto il parere della Commissione europea (DG IV e DG XIII) pervenuto all'Autorita' in data 23 novembre 1998; Udita la relazione finale alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci; Considerando quanto segue: 1. Diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1998 hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di negoziare l'interconnessione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni i seguenti operatori: a) operatori che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili che prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; b) operatori che forniscono linee affittate; c) operatori autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni; d) operatori di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi. Con riferimento agli operatori di cui al punto d), l'Autorita' valutera' caso per caso, sulla base degli investimenti e del livello di sviluppo della concorrenza e del mercato, la possibilita' di rilasciare o meno l'autorizzazione all'interconnessione. In base all'art. 4, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 25 novembre 1997 gli operatori titolari di una licenza individuale (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dello stesso decreto ministeriale 25 novembre 1997) sono obbligati a negoziare, ove applicabile, l'interconnessione con gli operatori a), d) di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Il diritto dei nuovi operatori di reti e dei fornitori di servizi di telefonia vocale di collegare le proprie reti e i rispettivi servizi alla rete pubblica esistente nei punti di interconnessione richiesti risulta cruciale nella fase di transizione verso un mercato effettivamente e pienamente concorrenziale. L'interconnessione dovrebbe in linea di massima essere oggetto di trattativa tra le parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza. Tuttavia, dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione dei nuovi operatori rispetto all'operatore ex monopolista, che conserva una posizione di dominanza in virtu' dei diritti speciali e di esclusiva del passato, la regolamentazione impone obblighi specifici all'operatore avente notevole forza di mercato, al fine di assicurare le necessarie condizioni per la creazione di una rete aperta di telecomunicazioni. 2. Obbligo per Telecom Italia di pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. La direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce, all'art. 18, comma 2, l'obbligo delle autorita' nazionali di regolamentazione di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che possiedono, all'interno di ciascun paese membro, una "notevole forza di mercato". In base ai criteri individuati per l'identificazione di tali organismi, cosi' come espressi nell'art. 4, comma 3, della suddetta direttiva, la normativa nazionale, all'art. 1, comma 1, lettera am) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, stabilisce i criteri per l'individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato". Ai sensi di tale normativa, la societa' Telecom Italia e' stata notificata alla Commissione europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate ed, in particolare, nel mercato dell'interconnessione, con la determinazione del Ministero delle comunicazioni, in funzione di Autorita', in data 3 aprile 1998. Ai sensi di tale determinazione, in base all'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, la societa' Telecom Italia e' obbligata a provvedere alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Telecom Italia aveva gia' presentato una prima offerta di riferimento, nel luglio 1997, ai sensi dell'art. 4-bis, n. 2, della direttiva 90/388/CEE, come modificato dalla direttiva 96/19/CE, che obbligava gli organismi di telecomunicazioni a pubblicare condizioni uniformi di interconnessione con i componenti funzionali di base delle loro reti di telefonia vocale entro il 1 luglio 1997, in conformita' con le esigenze del mercato. L'art. 15 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 imponeva agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di adeguare la propria offerta di riferimento, se gia' presentata, sulla base delle disposizioni contenute in tale decreto, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1998. La societa' Telecom Italia, nel rispetto di tale termine, ha presentato una nuova offerta di riferimento all'Autorita' il 24 luglio 1998. 3. Obblighi di Telecom Italia nella definizione dell'offerta di riferimento. Un quadro di riferimento generale per l'interconnessione alle reti pubbliche ed ai servizi di telecomunicazioni aperti al pubblico e' necessario al fine di garantire l'interoperabilita' tra servizi. Condizioni di interconnessione ed interoperabilita' eque, proporzionali e non discriminatorie sono essenziali al fine di incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali. Alla luce di tali principi, la societa' Telecom Italia e' tenuta, cosi' come tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, ai sensi dell'art. 4, commi 7 (lettere a), b), d), 9 e 12, dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere a), b), h) del decreto ministeriale 25 novembre 1997; ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, e relativamente al tipo di servizio offerto, ad osservare i seguenti obblighi: a) non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri. Telecom Italia e' tenuta ad applicare condizione analoghe, in circostanze similari, agli operatori che si interconnettono e forniscono servizi simili e deve fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonche' le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualita' che caratterizza i loro stessi servizi o quelli offerti dalle loro affiliate o dai loro interlocutori commerciali; b) disponibilita' agli operatori che prevedono di interconnettersi, su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie all'interconnessione. Le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione e' prevista entro i sei mesi successivi; c) osservanza dei principi di trasparenza, obiettivita' e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete; d) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di contabilita' dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti. In via generale l'operatore dalla cui infrastruttura la chiamata e' originata definisce le condizioni economiche di offerta. Nel caso delle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti mobili, la situazione italiana risulta non conforme a tale principio generale. A tale proposito l'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 stabilisce un termine per l'Autorita' - quello del 1 gennaio 1999 - per definire le modalita' e le scadenze per la definizione della titolarita' della tariffa relativa a chiamate originate da reti fisse e terminate su reti mobili. Tale problematica non pregiudica, tuttavia, l'ambito di applicazione dei servizi di interconnessione (raccolta, transito e terminazione) presenti nell'offerta di riferimento ed utilizzabili dall'operatore interconnesso per il traffico verso reti mobili e satellitari, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998. 4. Criteri di valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento alla luce delle direttive ONP. Il riconoscimento giuridico dell'interconnessione trova il suo fondamento nelle direttive di armonizzazione, che individuano le condizioni per la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni: la direttiva del Consiglio 90/387/CE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) e la direttiva 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione del principio di fornitura di una rete aperta (ONP). La definizione di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta si basa su un processo progressivo di sviluppo dei mercati e di predisposizione delle condizioni sia di natura tecnica (standard aperti), sia economica (efficienza), sia giuridica (eliminazione di diritti esclusivi). La realizzazione di servizi interoperabili e transfrontalieri, ai sensi della direttiva ONP, richiede che sia garantita l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra le reti dei diversi operatori nazionali e comunitari. Per consentire cio', e' necessario un quadro generale di riferimento per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e ai servizi di telecomunicazione aperti al pubblico, a prescindere dalle tecnologie impiegate. Il quadro normativo generale di riferimento deve consentire lo sviluppo, all'interno dei singoli Stati membri, di condizioni di interconnessione intese a garantire e facilitare un'adeguata e trasparente interconnessione, che tenga conto delle richieste degli operatori che desiderano interconnettersi, con particolare riguardo ai punti di interconnessione piu' appropriati, con ciascun operatore responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione reciproca fino al punto di interconnessione, come previsto dal considerando 12 della direttiva 97/33/CE. Per favorire la determinazione di condizioni adeguate e funzionali allo sviluppo di reti interconnesse, l'Autorita' fissa alcune condizioni preliminari, in base alla normativa comunitaria, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalla Commissione al fine di agevolare lo sviluppo di un vero e proprio mercato domestico europeo. In base a tale principio, inoltre, l'Autorita', ai sensi dell'art. 4-bis, numero 2, della direttiva 96/19/CE e dell'art. 7, comma 3, della direttiva 97/33/CE, provvede alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento che comprenda una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze del mercato, nonche' i termini e le condizioni relative, ivi comprese le tariffe. Nella considerazione dell'offerta di riferimento, e sulla base della realizzazione dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, l'Autorita', come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE, dovra' tenere in considerazione: a) la necessita' di garantire comunicazioni puntopunto soddisfacenti per gli utenti; b) la necessita' di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale; c) la necessita' di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo; d) la necessita' di cooperare con le controparti di altri Stati membri; e) la necessita' di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transfrontalieri, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilita' dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi; f) il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parita' di accesso) e di proporzionalita'; g) la necessita' di mantenere e sviluppare il servizio universale. 5. Criteri per la valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti. L'offerta di interconnessione di riferimento deve consentire agli operatori di scegliere le condizioni di offerta in modo obiettivo e trasparente. Deve altresi' garantire la non discriminazione fra i diversi operatori aventi diritti e obblighi di interconnessione. A tale proposito, l'offerta di riferimento non puo' rimandare a trattativa commerciale condizioni tecniche o economiche in essa contenute, fermo restando il diritto e l'obbligo di negoziazione dell'interconnessione tra le parti, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. L'offerta di interconnessione di riferimento costituisce, in tal senso, uno standard minimo e pubblico valido per tutti gli operatori che hanno diritto all'interconnessione. Al fine di garantire la trasparenza e l'obiettivita', l'offerta di riferimento deve contenere la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe offerte in conformita' con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli articoli 4, comma 10, e 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE. Sempre nel rispetto di condizioni obiettive e non discriminatorie, i servizi di interconnessione sono servizi offerti in modo disaggregato all'interfaccia di interconnessione e non discriminano sull'origine o destinazione delle chiamate. Ogni servizio di interconnessione viene offerto in maniera disaggregata all'operatore richiedente tale servizio e le relative condizioni economiche non possono essere condizionate all'uso combinato con altri servizi di interconnessione. I servizi e le componenti di interconnessione oggetto dell'offerta di interconnessione di riferimento dovranno essere sufficientemente disaggregati, in funzione delle esigenze del mercato, cosi' da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. A tal fine occorre rilevare che condizioni tecniche ed economiche di interconnessione non sufficientemente disaggregate costituiscono un ostacolo allo sviluppo tecnico ed economico delle reti e dei servizi. Cosi', ad esempio, qualora l'offerta di interconnessione non si estenda alla rete di distribuzione, nei casi in cui cio' sia tecnicamente possibile, e soprattutto nel caso in cui tale mercato presenti caratteristiche di sostanziale monopolio, potrebbe essere limitato lo sviluppo della concorrenza e ritardato l'effetto dei meccanismi competitivi sul mercato dei servizi finali. Tale limite, inoltre, potrebbe pregiudicare l'innovazione nel mercato di accesso locale resa possibile anche dalla diffusione di modalita' trasmissive per l'accesso a larga banda come, ad esempio, quelle basate sulle tecnologie della famiglia x-DSL, che consentono elevate velocita' di trasmissione su doppino e che presuppongono la possibilita' di accesso disaggregato alle reti di distribuzione da parte di tutti gli operatori. L'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento delle modalita' per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione e a livello periferico di rete si rende necessario anche in ottemperanza del principio di non discriminazione e di parita' di trattamento internoesterno qualora l'operatore offra tali servizi "a larga banda" alla clientela finale. L'Autorita' favorisce ed assicura condizioni di interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti anche ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Da questo punto di vista l'Autorita' tiene in particolare considerazione il mercato di riferimento, al fine di analizzare le condizioni di accesso e di interconnessione funzionali sia a stimolare un mercato competitivo, sia a garantire comunicazioni puntopunto soddisfacenti per gli utenti, sia ad assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo ai sensi dell'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE. La valutazione delle condizioni di accesso offerte dall'operatore dominante attraverso i servizi di interconnessione contenuti nell'offerta di riferimento deve avvenire nel rispetto di motivazioni obiettive e non discriminatorie per evitare che i comportamenti posti in essere da tale operatore si rivelino delle barriere strategiche all'entrata e limitino di fatto la concorrenza. L'eventuale rifiuto di concedere l'interconnessione alla rete periferica e alla rete di distribuzione potrebbe limitare lo sviluppo dei mercati sia sotto il profilo dei servizi sia sotto il profilo della fruibilita' da parte di tutti gli utenti dei benefici della concorrenza anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della direttiva 98/10/CE. 6. Criteri di valutazione delle condizioni economiche. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 gli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato devono dimostrare in modo analitico e disaggregato che le condizioni economiche applicate sono determinate in base ai principi di trasparenza e orientamento al costo. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tali operatori hanno l'obbligo di disaggregare le condizioni economiche per servizi e componenti. In base a quanto stabilito al punto 1 della raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998, l'attuazione di sistemi di separazione contabile e di contabilita' dei costi da parte degli operatori dominanti sono strumenti essenziali ai fini della tutela dei principi di trasparenza, orientamento al costo e disaggregazione. L'Autorita', sulla base di informazioni obiettive, trasparenti, e disaggregate, tali da consentire l'identificazione dei costi dei singoli servizi di interconnessione e costruite su un livello di analiticita' idoneo ad escludere che vi siano indebite discriminazioni tra la fornitura di servizi all'interno della stessa struttura societaria e all'esterno, valuta l'orientamento delle tariffe di interconnessione proposte agli effettivi costi dei servizi. Ai sensi della stessa raccomandazione, l'approccio piu' adeguato per la fissazione dei prezzi di interconnessione e' quello basato sui costi incrementali medi di lungo periodo in quanto e' quello maggiormente compatibile con un mercato concorrenziale. A tal fine, l'art. 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 stabiliscono entro il 1 gennaio 1999 la scadenza per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche sulla base dei costi prospettici incrementali di lungo periodo. Valutando le condizioni del mercato, l'Autorita' puo' imporre tariffe massime di interconnessione ed accesso sulla base di livelli efficienti di concorrenzialita'. L'Autorita' ha inoltre il compito di garantire l'efficienza allocativa e di incentivare l'efficienza produttiva degli operatori nell'interesse degli utenti. A tal fine l'Autorita', ed in particolare la commissione per le infrastrutture e le reti, ha il potere di definire, nel rispetto dei principi di obiettivita' e trasparenza, le tariffe massime per l'interconnessione e l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni secondo criteri non discriminatori, con l'obiettivo di promuovere un mercato competitivo delle reti e dei servizi (in base all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7) e all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 249/97 ed ai sensi dell'art. 4, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997). Inoltre, l'Autorita' puo' fissare, ai sensi dell'art. 14, comma 20, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione. A norma dell'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, le condizioni economiche di accesso e di interconnessione contenute nell'offerta devono collocarsi all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE, ovvero nei suoi eventuali successivi aggiornamenti. Il punto 4 della raccomandazione comunitaria 98/195/CE rileva che i prezzi di interconnessione basati sulla "buona prassi corrente" vengono utilizzati dalle autorita' nazionali di regolamentazione per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di chiamata proposte dagli operatori notificati, fino a quando non saranno disponibili i costi di interconnessione basati sui costi incrementali prospettici di lungo periodo. Il punto 5 della raccomandazione comunitaria 98/322/CE afferma, inoltre, che le autorita' nazionali di regolamentazione possono chiedere l'applicazione di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso a valori della "contabilita' al costo attuale" per la rete puo' non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente. A tal fine costituiscono un riferimento adeguato gli oneri di interconnessione tariffari secondo la migliore prassi corrente di cui alla raccomandazione dell'8 gennaio 1998. Qualora le condizioni economiche proposte siano superiori ai livelli indicati nella raccomandazione, Telecom Italia e' tenuta a dimostrare e giustificare quantitativamente, ai sensi dello stesso decreto, lo scostamento delle proprie condizioni di offerta all'Autorita', la quale sottopone a consultazione pubblica la relativa documentazione. In base all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 l'Autorita', nella valutazione delle condizioni economiche, puo' considerare: il grado di utilizzazione delle piu' avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche; i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni calcolate anche sulla base della parita' di potere d'acquisto; l'essenzialita' dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato; la creazione di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, gia' esistente o potenziale; l'imposizione di condizioni economiche eccessive; l'interesse degli utenti; l'interesse a garantire la parita' di accesso; l'interesse pubblico. Ritenuto che: l'offerta di interconnessione di Telecom Italia, pervenuta all'Autorita' in data 24 luglio 1998, non rispetta in modo esaustivo i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettivita' e orientamento al costo al fine di consentire una concorrenza effettiva ai sensi delle direttive comunitarie 90/387/CE, 97/33/CE e 96/19/CE; dell'art. 4, comma 7, dell'art. 6, comma 16, e dell'art. 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998. L'Offerta di interconnessione di riferimento costituisce un'offerta standard e non puo' discriminare fra operatori nelle condizioni economiche e tecniche in essa contenute ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), n. 7, della legge n. 249/1997; dell'art. 4, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998; la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 24 luglio 1998 ("Caratteristiche generali del sistema di contabilita' dei costi e separazione contabile di Telecom Italia"), in data 31 luglio 1998 ("Contabilita' regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1996"), in data 7 agosto 1998 ("Il costing per i servizi di interconnessione"), in data 7 agosto 1997 ("Contabilita' regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1997") e in data 21 ottobre 1998 ("Offerta di interconnessione di Telecom Italia. Servizi di terminazione"), non giustifica allo stato lo scostamento delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento per i servizi di traffico commutato (locale, transito singolo e transito doppio) dai parametri indicati dalla raccomandazione della Commissione europea (98/195/CE), come previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; in attesa della verifica della corrispondenza del sistema di contabilita' dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia ai criteri enunciati dagli articoli 8 e 9, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 7 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e considerando il passaggio in prospettiva alla metodologia contabile basata sui costi incrementali prospettici di lungo periodo, possono applicarsi, per i servizi di traffico commutato di base, i valori massimi indicati nella raccomandazione della Commissione 98/195/CE per l'anno 1998 e nei successivi aggiornamenti; la precitata offerta di interconnessione non comprende la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti e servizi, in funzione delle esigenze di mercato, nonche' i termini e le relative condizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'ambito di applicazione e la tipologia dei servizi di interconnessione offerti, in attuazione del principio di disaggregazione, di cui all'art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 devono rispettare i contenuti ed i criteri dell'art. 14 con particolare riferimento ai commi 2, 11, 12, 14, 15, 16, 19 del decreto ministeriale 23 aprile 1998; debbono essere previste adeguate condizioni di accesso periferico e a livello di rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 4, commi 9, 10, 12, 16, dell'art. 5 e dell'art. 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonche' dell'art. 14, commi 11, lettera a), numeri 1, 2 e 16 del decreto ministeriale 23 aprile 1998; sia nella considerazione delle modalita' fisiche di interconnessione, sia nelle condizioni tecniche di offerta, non sussistono le condizioni giuridiche e tecniche per l'esclusione o l'impedimento tecnico dell'accesso ad alcuni servizi o modalita' di accesso ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; i servizi di interconnessione sono servizi offerti all'interfaccia di interconnessione e la loro offerta non puo' discriminare in base all'origine o destinazione delle chiamate o in base all'utilizzo in combinazione con altri servizi. Nel caso delle chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali ovvero interdistrettuali geografiche, internazionali, verso servizi mobili e personali e servizi satellitari, la chiamata sara' trattata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 e sue eventuali modificazioni. Tali tipologie di chiamate dovranno essere offerte alle condizioni di interconnessione contenute nell'offerta di riferimento; non sono stati specificati nell'offerta di riferimento parametri ed indicatori di qualita' coerenti con quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 14, comma 19, lettera g), n. 3, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; non esistono validi motivi tecnici per giustificare l'esclusione di alcuni servizi dall'offerta di riferimento (sia servizi di base per il traffico commutato e non, sia servizi supplementari, accessori e avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione) e che quindi tali servizi, anche in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, vanno inclusi nell'offerta di riferimento. Vanno, inoltre, rispettate in modo esaustivo e trasparente, le modalita' di interconnessione (punti fisici), compresa la colocazione e la qualita' delle interfacce di interconnessione in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lettere f) e g), del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Analogamente vanno inserite, nell'offerta di riferimento, in modo chiaro e completo le clausole e le procedure tecniche, economiche e contabili di cui all'art. 14, comma 19, lettere h), i), j), k), l), m) e n), del decreto ministeriale 23 aprile 1998; Ritenuto altresi': che e' compito primario dell'Autorita' promuovere tempestivamente un mercato competitivo delle reti e dei servizi e, considerata l'importanza di un'offerta di interconnessione che possa costituire un riferimento certo ed obiettivo per il mercato, non puo' essere ulteriormente ritardata la presenza di tale offerta sul mercato; che l'Autorita' ha il potere di imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e agli articoli 14, comma 8 e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; che in base all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, gli operatori concessionari del servizio di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994, accedono all'offerta di riferimento di Telecom Italia a decorrere dall'adeguamento di tale offerta ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Tale offerta e' pervenuta all'Autorita' il 24 luglio 1998; pertanto si rende opportuno applicare le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa contenute nell'offerta di interconnessione, con le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, in luogo della disciplina prevista nelle convenzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica citati, a partire dal 25 luglio 1998; Delibera: L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998 e' approvata con le seguenti modifiche: I. Struttura dell'offerta di riferimento L'Autorita' dispone la modificazione delle seguenti parti dell'offerta di interconnessione di riferimento: a) la soppressione del secondo capoverso del par. 4 a pag. 19 relativo al servizio di terminazione; b) la sostituzione, nel sesto capoverso del par. 5.1, della frase "e destinate ad abbonati non appartenenti al distretto di origine" con la frase "nei limiti delle chiamate ammesse tramite carrier selection ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 e successive modificazioni"; c) la soppressione dell'ultimo capoverso del par. 5.1 di pag. 22, relativo al servizio di "carrier selection" da abbonati Telecom Italia, in quanto rimanda a trattativa commerciale i servizi di "carrier selection" verso reti mobili, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998; d) la soppressione del par. 5.5 a pag. 24, relativo all'ambito di applicazione dell'offerta di riferimento per traffico in carrier selection; e) l'eliminazione del secondo e terzo (ultimo) capoverso del par. 6 di pag. 24 relativi all'utilizzazione del servizio di transito da parte dell'operatore interconnesso, in quanto tale servizio e' fornito indistintamente a tutti gli operatori e della frase "e dall'operatore interconnesso" all'interno del primo capoverso; f) l'eliminazione, all'interno del par. 8.3 (servizi da operatore) e del par. 8.4 (servizi automatici in decade 1) dei riferimenti che rimandano a trattativa commerciale le modalita' tecniche di accesso a tali servizi e aggiunta di tali modalita' (esplicitate) nell'offerta di riferimento; 2. L'Autorita', con riferimento a taluni servizi di interconnessione nell'offerta di riferimento, dispone quanto segue: a) la riconsiderazione del servizio di carrier selection per le "utenze agevolate" sulla base di criteri socioeconomici e/o della specificazione di tali utenze all'interno del servizio universale in base a successivi provvedimenti dell'Autorita' in materia; b) l'offerta di riferimento per l'accesso a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione deve essere intesa come accesso al permutatore (lato utente) sito presso lo stadio di gruppo urbano e/o accesso al permutatore presso apparati periferici di rete (es. stadio di linea, multiplatori). Tale considerazione richiede che l'ambito di applicazione dei servizi disaggregati a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione non sia limitato al servizio DECT in applicazione CTM e ai servizi Audiotex. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'Autorita' si impegna a costituire tempestivamente un tavolo tecnico composto da Telecom Italia, dagli operatori titolari di licenza individuale e presieduto dalla stessa Autorita' al fine di emanare, entro un termine massimo di nove mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, le specifiche tecniche, procedurali ed economiche per l'attuazione di misure relative all'accesso a livello periferico e a livello di rete di distribuzione; c) la modifica dei livelli di interconnessione offerti nelle aree metropolitane suddivise in piu' aree gateway: Milano, Roma, Torino. In tali aree deve essere possibile per l'operatore interconnesso l'attestazione ad un singolo SGT per tutte le aree gateway in cui e' suddivisa l'area metropolitana e la raccolta/terminazione nella zona di copertura delle diverse aree gateway deve essere offerta a tariffe di interconnessione di singolo SGT. Inoltre, si richiede alla societa' Telecom Italia di presentare, entro un termine massimo di tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una proposta di ridefinizione e riduzione del numero delle aree di raccolta sul territorio nazionale, non dipendente dall'architettura di rete di Telecom Italia, ma da criteri obiettivi ed efficienti sotto il profilo della concorrenza e della tutela degli utenti; d) l'inserimento nell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di doppio transito in raccolta rivolto agli operatori interconnessi nell'ambito dell'area territoriale specificata nella licenza; e) l'inserimento nell'offerta di riferimento dell'accesso a numeri con addebito al chiamato, di customer care e di addebito ripartito di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, in quanto l'offerta dovrebbe contenere i servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia cioe' dei servizi di raccolta di chiamate di clienti Telecom Italia verso numeri non geografici di altri operatori; f) l'aggiunta, nella lista dei servizi con numerazione non geografica accessibili attraverso la rete di Telecom Italia dei servizi non contenuti nell'offerta di riferimento (es. 117, 1515, 186, 160); g) l'aggiunta, nella lista dei servizi telefonici speciali offerti al pubblico, dei servizi non contenuti nell'offerta di riferimento (es. numero unico, televoto, chiamate di massa); h) l'aggiunta, nella parte relativa ai servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione di cui al par. 11 di pag. 33, della frase "e PSTN ove tecnicamente possibile" (e conseguente eliminazione della restrizione ai soli utenti ISDN) e integrazione dei servizi supplementari con i seguenti servizi: avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre, conversazione intermedia. II. Condizioni economiche contenute nell'offerta di riferimento 1. L'Autorita' dispone l'eliminazione dall'offerta di riferimento dei seguenti punti: a) l'ultimo capoverso della premessa a pag. 8, laddove si enuncia l'aggiunta in sede di fatturazione ai valori economici definiti nell'offerta di riferimento della quota aggiuntiva derivante dalle disposizioni sul canone di concessione, in quanto non e' possibile fare rientrare tale elemento all'interno delle condizioni economiche di interconnessione; b) l'ultimo capoverso del par. 1.4 a pag. 12 relativo alla clausola che precede il pagamento delle spese di trasloco da parte dell'operatore interconnesso, in quanto dipendenti da impedimenti "temporali" di Telecom Italia i cui oneri non possono essere imputati agli operatori interconnessi; c) del primo punto dell'ultimo capoverso del par. 6 di pag. 25, del corrispettivo aggiuntivo a fronte dei collegamenti trasmissivi per il transito del traffico verso la rete dell'operatore terzo gia' interconnesso alla rete di Telecom Italia, in quanto tale capacita' trasmissiva e' gia' stata pagata da tale operatore. Nel caso in cui venissero richiesti ampliamenti di tale capacita', sulla base delle previsioni di traffico tra l'operatore dalla cui rete viene originata la chiamata e l'operatore sulla cui rete termina la chiamata, sara' tale operatore ad adeguare la capacita' trasmissiva in base alla modalita' di realizzazione del kit di interconnessione prescelto. 2. L'Autorita' dispone l'integrazione dell'offerta di riferimento con le condizioni economiche dei servizi aggiunti di cui al punto 2, sezione I del presente provvedimento. 3. L'Autorita' dispone l'adeguamento delle tariffe dei servizi di terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo e transito doppio) alle tariffe massime previste dalla raccomandazione della Commissione Europea (98/195/CE) dell'8 gennaio 1998, per l'anno 1998 e ai livelli dei successivi aggiornamenti (C(98) 2234 del 29 luglio 1998) per l'anno 1999. 4. L'Autorita', inoltre dispone: a) di richiedere a Telecom Italia di presentare una proposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di criteri di definizione e di calcolo delle tariffe di terminazione, transito e di raccolta basate sulla distanza; b) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati, per la successiva verifica, da parte dell'Autorita' e sentito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, delle tariffe internazionali uscenti, finalizzata al controllo di eventuali forme di sussidio incrociato e di comportamenti anticoncorrenziali di natura predatoria da parte di Telecom Italia all'interno delle diverse direttrici internazionali di traffico. A tale proposito, l'Autorita' si riserva la possibilita' di intervenire, in un momento successivo alla verifica della contabilita' del traffico internazionale, per imporre eventuali aggiustamenti tariffari; c) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati per effettuare approfondimenti sui costi di raccolta da telefonia pubblica; sui costi di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi di informazione (12, 176); sui costi del kit e dei collegamenti trasmissivi di interconnessione. III. Caratteristiche tecniche, qualitative e procedurali contenute nell'offerta di riferimento 1. L'Autorita', dispone le seguenti modificazioni dell'offerta di riferimento: a) l'aggiunta, nel par. 2.3, relativo alla colocazione, di parametri standard di riferimento per la determinazione di condizioni tecnicoeconomiche (quali ad esempio: prezzo/m(elevato a)2 , costo orario della manodopera, ecc.) e la conseguente soppressione dell'ultimo capoverso che rimanda tali condizioni a trattativa commerciale; b) l'aggiunta di ulteriori indicatori relativi alla qualita' del traffico rispetto ai parametri contenuti nel par. 9.1. Considerando l'importanza della qualita' dei servizi tra tutti gli operatori interconnessi, l'Autorita' si riserva di costituire un tavolo tecnico su tale tematica; c) l'esplicitazione e l'opportuna specificazione nell'offerta di riferimento delle procedure di fatturazione, dei termini di pagamento, delle procedure tecniche e dei tempi di modifica delle condizioni di interconnessione. Laddove non sia possibile in tempi brevi definire le procedure tecniche da adottare (modalita' di modifica delle condizioni di interconnessione, modifica della rete, riconfigurazione delle centrali), e, fatto salvo il termine di preavviso fissato dal decreto ministeriale 23 aprile 1998, queste potranno essere definite e inserite nell'offerta di riferimento su richiesta dell'Autorita'. IV. Condizioni generali 1. L'Autorita' dispone: a) il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) le condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da Telecom Italia il 24 luglio 1998, con le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, si applicano a far data dal 1 gennaio 1998. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tali condizioni si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 e successive determinazioni ministeriali, a partire dal 25 luglio 1998; c) le integrazioni richieste dall'Autorita', laddove non siano previsti termini diversi, devono essere recepite da Telecom Italia e ripubblicate nell'offerta di riferimento modificata entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; d) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 31 luglio 1997; e) il presente provvedimento e' suscettibile di aggiornamenti ai sensi dell'art. 14, comma 20, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, anche in relazione ai dati forniti da Telecom Italia e all'analisi e alla verifica del sistema di contabilita' dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorita', ed al passaggio alla metodologia dei costi incrementali e prospettici di lungo periodo per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione. Il presente provvedimento e' notificato alla Societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249/1997. Napoli, 25 novembre 1998 Il presidente: Cheli