L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella seduta della commissione per  le infrastrutture e le reti del
25 novembre 1998;
  Vista  la   direttiva  del   Consiglio  90/387/CE,   relativa  alla
"Istituzione   del    mercato   interno    per   i    servizi   delle
telecomunicazioni  mediante la  realizzazione di  una rete  aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision);
  Vista  la  direttiva  della Commissione  90/388/CE,  relativa  alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
  Vista  la  direttiva della  Commissione  96/19/CE  che modifica  la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
  Vista  la  direttiva della  Commissione  97/13/CE  relativa ad  una
disciplina comune in materia di  autorizzazioni generali e di licenze
individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il  servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei principi  di  fornitura  di una  rete
aperta (ONP)";
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE,
relativa  alla "Applicazione  del  regime di  fornitura  di una  rete
aperta (ONP)  alla telefonia vocale  e sul servizio  universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
  Vista la  legge 31 luglio  1997, n. 249,  relativa all'"Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo" ed in particolare
l'art. 1, comma 6,  lettera a), numeri 7 e 8, commi 26  e 31 e l'art.
5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,   relativo  al  "Regolamento  di   attuazione  di  direttive
comunitarie";
  Vista la raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio
1998   relativa   a   "L'interconnessione   in   un   mercato   delle
telecomunicazioni liberalizzato  (parte 1 - fissazione  dei prezzi di
interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista la raccomandazione della  Commissione 98/322/CE dell'8 aprile
1998   relativa   a   "L'interconnessione   in   un   mercato   delle
telecomunicazioni liberalizzato  (parte 2  - separazione  contabile e
contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
  Visto   il  decreto   ministeriale   25   novembre  1997,   recante
"Disposizioni per  il rilascio delle licenze  individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante "Disciplina
della numerazione nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto il provvedimento del Ministero  delle comunicazioni in data 3
aprile  1998   relativo  alla   determinazione  degli   organismi  di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  l'offerta  di  interconnessione di  riferimento  di  Telecom
Italia  (offerta  di  riferimento)  pervenuta  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni (Autorita') in data 24 luglio 1998;
  Vista  la propria  delibera in  data 30  luglio 1998  con la  quale
l'Autorita' ha disposto l'avvio di un'istruttoria per la verifica del
rispetto delle  disposizioni normative e la  valutazione dell'offerta
di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom  Italia,  ai  sensi
dell'art.  1, comma  6, lettera  a,  numeri 7)  e 8)  della legge  n.
249/1997; degli articoli 4, commi 9, 12 e 16, e dell'art. 8, comma 2,
del decreto  del Presidente  della Repubblica n.  318/1997; dell'art.
14, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
  Sentita la societa' Telecom Italia in  sede di audizione in data 22
settembre 1998;
  Sentiti i  seguenti operatori  titolari di una  licenza individuale
per operare nel settore  delle telecomunicazioni in Italia: WorldCom,
RSL  COM  in   data  22  settembre  1998;   Colt  Telecom,  Swisscom,
Infostrada, Global One,  Citytel, Skipper in data  23 settembre 1998;
Albacom, Wind, OPI,  Teleglobe e Tiscali in data 24  settembre 1998 e
vista la documentazione da essi presentata;
  Vista la  documentazione presentata  da Telecom  Italia in  data 24
luglio 1998, 7 agosto 1998, 31 luglio 1998 e 21 ottobre 1998;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita la  relazione alla Commissione dell'ing.  Vincenzo Monaci sui
risultati  dell'istruttoria, ai  sensi dell'art.  32 del  regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le
garanzie   nelle  comunicazioni   (Autorita')   nella  seduta   della
Commissione del 20 ottobre 1998;
  Vista  la decisione  assunta nella  riunione del  28 ottobre  1998,
nella quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento;
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato pervenuto all'Autorita' in data 20 novembre 1998;
  Visto  il  parere della  Commissione  europea  (DG  IV e  DG  XIII)
pervenuto all'Autorita' in data 23 novembre 1998;
  Udita  la  relazione  finale alla  Commissione  dell'ing.  Vincenzo
Monaci;
  Considerando quanto segue:
 1. Diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione.
  Ai sensi  dell'art. 4,  comma 2, del  decreto del  Presidente della
Repubblica n. 318/1998 hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di
negoziare  l'interconnessione  e  l'accesso alle  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni i  seguenti operatori: a) operatori  che forniscono
reti  di  telecomunicazioni pubbliche  fisse  o  mobili che  prestano
servizi di  telecomunicazioni accessibili  al pubblico;  b) operatori
che forniscono  linee affittate;  c) operatori autorizzati  in ambito
nazionale a fornire circuiti  internazionali di telecomunicazioni; d)
operatori di  telecomunicazioni autorizzati ad  interconnettersi. Con
riferimento agli operatori di cui  al punto d), l'Autorita' valutera'
caso  per  caso, sulla  base  degli  investimenti  e del  livello  di
sviluppo  della  concorrenza  e   del  mercato,  la  possibilita'  di
rilasciare o meno l'autorizzazione all'interconnessione.
  In base all'art. 4, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 25
novembre 1997 gli  operatori titolari di una  licenza individuale (di
cui all'art.  2, commi 2  e 3,  dello stesso decreto  ministeriale 25
novembre  1997)   sono  obbligati   a  negoziare,   ove  applicabile,
l'interconnessione con  gli operatori a),  d) di cui sopra,  ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997.
  Il diritto dei  nuovi operatori di reti e dei  fornitori di servizi
di  telefonia vocale  di collegare  le  proprie reti  e i  rispettivi
servizi alla  rete pubblica  esistente nei punti  di interconnessione
richiesti risulta cruciale nella fase di transizione verso un mercato
effettivamente   e   pienamente  concorrenziale.   L'interconnessione
dovrebbe  in linea  di massima  essere oggetto  di trattativa  tra le
parti,  fatta  salva  l'applicazione  delle  regole  di  concorrenza.
Tuttavia, dato  lo squilibrio esistente nel  potere di contrattazione
dei  nuovi  operatori  rispetto  all'operatore  ex  monopolista,  che
conserva una posizione di dominanza  in virtu' dei diritti speciali e
di  esclusiva  del  passato,   la  regolamentazione  impone  obblighi
specifici all'operatore avente notevole forza  di mercato, al fine di
assicurare  le necessarie  condizioni per  la creazione  di una  rete
aperta di telecomunicazioni.
  2. Obbligo per Telecom  Italia  di pubblicazione  di un'offerta  di
interconnessione di riferimento.
  La   direttiva    97/33/CE   del    30   giugno    1997,   relativa
all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce,
all'art.  18,  comma  2,   l'obbligo  delle  autorita'  nazionali  di
regolamentazione  di  notificare  alla Commissione  europea  l'elenco
degli organismi  di telecomunicazioni che possiedono,  all'interno di
ciascun paese membro, una "notevole forza di mercato".
  In  base  ai  criteri  individuati per  l'identificazione  di  tali
organismi, cosi' come  espressi nell'art. 4, comma  3, della suddetta
direttiva, la normativa  nazionale, all'art. 1, comma  1, lettera am)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, stabilisce i
criteri per  l'individuazione degli operatori aventi  "notevole forza
di mercato". Ai  sensi di tale normativa, la  societa' Telecom Italia
e' stata  notificata alla  Commissione europea come  avente "notevole
forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse,
dei  servizi  di  telefonia  vocale, delle  linee  affittate  ed,  in
particolare, nel mercato dell'interconnessione, con la determinazione
del Ministero delle comunicazioni, in  funzione di Autorita', in data
3 aprile 1998.
  Ai sensi di tale determinazione, in  base all'art. 4, commi 9 e 10,
del decreto del  Presidente della Repubblica n.  318/1997 e dell'art.
14, comma  1, del  decreto ministeriale 23  aprile 1998,  la societa'
Telecom  Italia  e'  obbligata  a provvedere  alla  pubblicazione  di
un'offerta di interconnessione di riferimento.
  Telecom  Italia   aveva  gia'  presentato  una   prima  offerta  di
riferimento, nel luglio  1997, ai sensi dell'art. 4-bis,  n. 2, della
direttiva 90/388/CEE,  come modificato dalla direttiva  96/19/CE, che
obbligava gli organismi di  telecomunicazioni a pubblicare condizioni
uniformi  di interconnessione  con  i componenti  funzionali di  base
delle  loro reti  di  telefonia vocale  entro il  1  luglio 1997,  in
conformita' con le esigenze del mercato.
  L'art. 15  del decreto  ministeriale 23  aprile 1998  imponeva agli
organismi notificati come aventi  notevole forza di mercato l'obbligo
di adeguare  la propria offerta  di riferimento, se  gia' presentata,
sulla  base  delle  disposizioni  contenute in  tale  decreto,  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data di  pubblicazione  dello  stesso,
pubblicazione avvenuta  nella Gazzetta Ufficiale del  10 giugno 1998.
La  societa'  Telecom  Italia,  nel  rispetto  di  tale  termine,  ha
presentato  una  nuova offerta  di  riferimento  all'Autorita' il  24
luglio 1998.
  3. Obblighi di Telecom  Italia  nella  definizione dell'offerta  di
riferimento.
  Un quadro di riferimento  generale per l'interconnessione alle reti
pubbliche ed  ai servizi di  telecomunicazioni aperti al  pubblico e'
necessario  al fine  di  garantire  l'interoperabilita' tra  servizi.
Condizioni   di    interconnessione   ed    interoperabilita'   eque,
proporzionali  e  non  discriminatorie  sono essenziali  al  fine  di
incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali. Alla luce
di tali  principi, la societa'  Telecom Italia e' tenuta,  cosi' come
tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato,
ai sensi dell'art. 4, commi 7 (lettere  a), b), d), 9 e 12, dell'art.
8, comma 2, del decreto  del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
ai  sensi dell'art.  4,  comma  5, lettere  a),  b),  h) del  decreto
ministeriale 25  novembre 1997;  ai sensi  degli articoli  8 e  9 del
decreto  ministeriale 23  aprile  1998, e  relativamente  al tipo  di
servizio offerto, ad osservare i seguenti obblighi:
  a)  non discriminazione  rispetto  all'interconnessione offerta  ad
altri. Telecom Italia e' tenuta  ad applicare condizione analoghe, in
circostanze  similari,  agli  operatori   che  si  interconnettono  e
forniscono  servizi  simili  e  deve fornire  ad  essi,  alle  stesse
condizioni, le  strutture per l'interconnessione nonche'  le relative
necessarie   informazioni,   garantendo   la  stessa   qualita'   che
caratterizza  i  loro stessi  servizi  o  quelli offerti  dalle  loro
affiliate o dai loro interlocutori commerciali;
  b) disponibilita' agli operatori che prevedono di interconnettersi,
su  richiesta, di  tutte  le informazioni  e  le specifiche  tecniche
necessarie  all'interconnessione.  Le  suddette  informazioni  devono
comprendere anche  eventuali programmi  di modifica  delle condizioni
tecniche o economiche di offerta  la cui attuazione e' prevista entro
i sei mesi successivi;
  c)  osservanza   dei  principi   di  trasparenza,   obiettivita'  e
orientamento  ai   costi  per   le  condizioni   economiche  relative
all'accesso ed  all'uso della propria  rete telefonica fissa e  per i
servizi di telecomunicazioni su detta rete;
  d) disaggregazione delle  condizioni economiche di interconnessione
per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed
idonee  ad  evitare che  il  richiedente  debba sostenere  oneri  non
strettamente attinenti al servizio richiesto.
  Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola
componente di  interconnessione devono fondarsi  su di un  sistema di
contabilita'  dei costi  adeguatamente dettagliati  e di  separazione
contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
  In base  a quanto stabilito dall'art.  7, comma 9, del  decreto del
Presidente della Repubblica n.  318/1997, le condizioni economiche di
accesso  e  di   uso  di  una  rete  telefonica   pubblica  fissa  di
telecomunicazioni devono essere  stabilite indipendentemente dal tipo
di applicazione  da parte degli  utenti. In via  generale l'operatore
dalla  cui  infrastruttura  la  chiamata e'  originata  definisce  le
condizioni economiche  di offerta. Nel caso  delle chiamate originate
da una rete telefonica pubblica  fissa e terminate sulle reti mobili,
la  situazione  italiana  risulta   non  conforme  a  tale  principio
generale.  A  tale proposito  l'art.  7,  comma  9, del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  n. 318/1997  stabilisce un  termine per
l'Autorita' - quello del 1 gennaio 1999 - per definire le modalita' e
le  scadenze  per  la  definizione della  titolarita'  della  tariffa
relativa  a chiamate  originate da  reti  fisse e  terminate su  reti
mobili.  Tale  problematica  non pregiudica,  tuttavia,  l'ambito  di
applicazione dei  servizi di  interconnessione (raccolta,  transito e
terminazione)  presenti nell'offerta  di riferimento  ed utilizzabili
dall'operatore  interconnesso per  il  traffico verso  reti mobili  e
satellitari, ai sensi dell'art. 3,  comma 3, del decreto ministeriale
27 febbraio 1998.
  4. Criteri di  valutazione   dell'offerta  di  interconnessione  di
riferimento alla luce delle direttive ONP.
  Il  riconoscimento  giuridico  dell'interconnessione trova  il  suo
fondamento  nelle direttive  di  armonizzazione,  che individuano  le
condizioni   per   la   realizzazione   di   una   rete   aperta   di
telecomunicazioni:    la   direttiva    del   Consiglio    90/387/CE,
sull'istituzione   del   mercato   interno  per   i   servizi   delle
telecomunicazioni  mediante la  realizzazione di  una rete  aperta di
telecomunicazioni     (ONP)     e      la     direttiva     97/33/CE,
sull'interconnessione   nel   settore   delle   telecomunicazioni   e
finalizzata a garantire il  servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione del  principio  di fornitura  di una  rete
aperta  (ONP).  La  definizione  di  condizioni  armonizzate  per  la
fornitura di  una rete aperta si  basa su un processo  progressivo di
sviluppo dei  mercati e  di predisposizione  delle condizioni  sia di
natura  tecnica (standard  aperti), sia  economica (efficienza),  sia
giuridica (eliminazione  di diritti  esclusivi). La  realizzazione di
servizi interoperabili  e transfrontalieri, ai sensi  della direttiva
ONP,  richiede  che  sia   garantita  l'interconnessione  delle  reti
pubbliche e,  nel futuro contesto  concorrenziale, l'interconnessione
tra  le  reti  dei  diversi operatori  nazionali  e  comunitari.  Per
consentire cio', e' necessario un  quadro generale di riferimento per
l'interconnessione  alle reti  pubbliche  di  telecomunicazioni e  ai
servizi di telecomunicazione aperti  al pubblico, a prescindere dalle
tecnologie impiegate.
  Il  quadro normativo  generale  di riferimento  deve consentire  lo
sviluppo,  all'interno dei  singoli  Stati membri,  di condizioni  di
interconnessione  intese  a  garantire  e  facilitare  un'adeguata  e
trasparente interconnessione,  che tenga conto delle  richieste degli
operatori che  desiderano interconnettersi, con  particolare riguardo
ai punti di interconnessione  piu' appropriati, con ciascun operatore
responsabile del  trasferimento delle  chiamate e  della tariffazione
reciproca  fino  al  punto  di interconnessione,  come  previsto  dal
considerando 12 della direttiva 97/33/CE.
  Per favorire la determinazione  di condizioni adeguate e funzionali
allo  sviluppo  di  reti   interconnesse,  l'Autorita'  fissa  alcune
condizioni preliminari,  in base alla normativa  comunitaria, tenendo
conto  delle raccomandazioni  definite dalla  Commissione al  fine di
agevolare lo sviluppo di un vero e proprio mercato domestico europeo.
  In base a tale principio,  inoltre, l'Autorita', ai sensi dell'art.
4-bis, numero  2, della  direttiva 96/19/CE e  dell'art. 7,  comma 3,
della direttiva  97/33/CE, provvede alla pubblicazione  di un'offerta
di  interconnessione di  riferimento  che  comprenda una  descrizione
delle  offerte di  interconnessione disaggregate  per componenti,  in
funzione  delle  esigenze  del  mercato,   nonche'  i  termini  e  le
condizioni relative,  ivi comprese  le tariffe.  Nella considerazione
dell'offerta  di  riferimento,  e   sulla  base  della  realizzazione
dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione
nell'interesse  di  tutti  gli utenti,  l'Autorita',  come  stabilito
all'art.  9, comma  1,  della direttiva  97/33/CE,  dovra' tenere  in
considerazione:
  a)   la   necessita'    di   garantire   comunicazioni   puntopunto
soddisfacenti per gli utenti;
  b)  la  necessita'   di  assicurare  lo  sviluppo   di  un  mercato
concorrenziale;
  c) la necessita' di assicurare uno  sviluppo equo ed adeguato di un
mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;
  d) la  necessita' di  cooperare con le  controparti di  altri Stati
membri;
  e) la necessita' di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e
di servizi transfrontalieri,  l'interconnessione delle reti nazionali
e l'interoperabilita' dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi;
  f) il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la
parita' di accesso) e di proporzionalita';
  g) la necessita' di mantenere e sviluppare il servizio universale.
  5. Criteri per la valutazione  dell'offerta di  interconnessione di
riferimento ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti.
  L'offerta di  interconnessione di riferimento deve  consentire agli
operatori di scegliere  le condizioni di offerta in  modo obiettivo e
trasparente.  Deve altresi'  garantire la  non discriminazione  fra i
diversi operatori  aventi diritti  e obblighi di  interconnessione. A
tale  proposito,  l'offerta  di  riferimento  non  puo'  rimandare  a
trattativa  commerciale  condizioni  tecniche o  economiche  in  essa
contenute,  fermo restando  il  diritto e  l'obbligo di  negoziazione
dell'interconnessione tra le parti, a norma dell'art. 4, comma 2, del
decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 318/1997.  L'offerta di
interconnessione  di  riferimento  costituisce,  in  tal  senso,  uno
standard minimo e  pubblico valido per tutti gli  operatori che hanno
diritto all'interconnessione.
  Al fine di garantire la  trasparenza e l'obiettivita', l'offerta di
riferimento deve  contenere la descrizione dei  componenti funzionali
di  base del  servizio di  telefonia vocale  e della  rete telefonica
pubblica  fissa,  ivi  compresi   i  punti  di  interconnessione,  le
interfacce  tecniche  e le  tariffe  offerte  in conformita'  con  le
esigenze  del mercato  e  le  condizioni di  accesso  anche in  punti
diversi  dai punti  terminali di  rete, a  norma di  quanto stabilito
dagli articoli 4, comma 10, e  5, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 318/1997  e  dell'art.  7, paragrafo  3,  della
direttiva 97/33/CE.
  Sempre nel rispetto di  condizioni obiettive e non discriminatorie,
i  servizi   di  interconnessione   sono  servizi  offerti   in  modo
disaggregato all'interfaccia  di interconnessione e  non discriminano
sull'origine  o   destinazione  delle  chiamate.  Ogni   servizio  di
interconnessione viene offerto  in maniera disaggregata all'operatore
richiedente  tale servizio  e le  relative condizioni  economiche non
possono essere  condizionate all'uso  combinato con altri  servizi di
interconnessione.  I  servizi  e le  componenti  di  interconnessione
oggetto  dell'offerta  di  interconnessione di  riferimento  dovranno
essere sufficientemente disaggregati, in  funzione delle esigenze del
mercato, cosi'  da evitare che  il richiedente debba  sostenere oneri
non strettamente attinenti al servizio  richiesto. A tal fine occorre
rilevare che  condizioni tecniche  ed economiche  di interconnessione
non  sufficientemente  disaggregate  costituiscono un  ostacolo  allo
sviluppo tecnico  ed economico  delle reti e  dei servizi.  Cosi', ad
esempio, qualora  l'offerta di  interconnessione non si  estenda alla
rete  di  distribuzione,  nei  casi  in  cui  cio'  sia  tecnicamente
possibile,  e  soprattutto nel  caso  in  cui tale  mercato  presenti
caratteristiche di sostanziale monopolio, potrebbe essere limitato lo
sviluppo  della  concorrenza  e ritardato  l'effetto  dei  meccanismi
competitivi  sul mercato  dei servizi  finali. Tale  limite, inoltre,
potrebbe  pregiudicare l'innovazione  nel mercato  di accesso  locale
resa possibile  anche dalla  diffusione di modalita'  trasmissive per
l'accesso  a  larga  banda  come, ad  esempio,  quelle  basate  sulle
tecnologie della famiglia x-DSL,  che consentono elevate velocita' di
trasmissione  su  doppino  e  che presuppongono  la  possibilita'  di
accesso disaggregato alle reti di distribuzione da parte di tutti gli
operatori.   L'inserimento   nell'offerta  di   interconnessione   di
riferimento delle  modalita' per l'accesso disaggregato  alla rete di
distribuzione  e a  livello periferico  di rete  si rende  necessario
anche  in ottemperanza  del  principio di  non  discriminazione e  di
parita' di trattamento internoesterno  qualora l'operatore offra tali
servizi "a larga banda" alla clientela finale.
  L'Autorita'  favorisce ed  assicura condizioni  di interconnessione
nell'interesse di  tutti gli  utenti anche ai  sensi dell'art.  2 del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 318/1997. Da questo punto
di vista  l'Autorita' tiene in particolare  considerazione il mercato
di riferimento, al  fine di analizzare le condizioni di  accesso e di
interconnessione funzionali  sia a stimolare un  mercato competitivo,
sia  a  garantire  comunicazioni  puntopunto  soddisfacenti  per  gli
utenti, sia ad assicurare uno sviluppo  equo e adeguato di un mercato
delle  telecomunicazioni  armonizzato  a  livello  europeo  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, della  direttiva 97/33/CE. La valutazione delle
condizioni di  accesso offerte dall'operatore dominante  attraverso i
servizi  di interconnessione  contenuti  nell'offerta di  riferimento
deve   avvenire  nel   rispetto  di   motivazioni  obiettive   e  non
discriminatorie per  evitare che i  comportamenti posti in  essere da
tale operatore  si rivelino delle barriere  strategiche all'entrata e
limitino di fatto la concorrenza.
  L'eventuale  rifiuto  di  concedere  l'interconnessione  alla  rete
periferica e alla rete di distribuzione potrebbe limitare lo sviluppo
dei mercati  sia sotto il  profilo dei  servizi sia sotto  il profilo
della fruibilita'  da parte  di tutti gli  utenti dei  benefici della
concorrenza  anche ai  sensi di  quanto disposto  dall'art. 16  della
direttiva 98/10/CE.
 6. Criteri di valutazione delle condizioni economiche.
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318/1997 gli operatori notificati come
aventi notevole forza di mercato  devono dimostrare in modo analitico
e   disaggregato  che   le  condizioni   economiche  applicate   sono
determinate  in base  ai principi  di trasparenza  e orientamento  al
costo. Ai  sensi dell'art.  4, comma 12,  del decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  318/1997 e  dell'art. 9,  comma 2,  del decreto
ministeriale  23  aprile  1998,  tali operatori  hanno  l'obbligo  di
disaggregare le  condizioni economiche  per servizi e  componenti. In
base  a  quanto stabilito  al  punto  1 della  raccomandazione  della
Commissione 98/322/CE dell'8 aprile  1998, l'attuazione di sistemi di
separazione  contabile e  di contabilita'  dei costi  da parte  degli
operatori dominanti  sono strumenti  essenziali ai fini  della tutela
dei principi di trasparenza, orientamento al costo e disaggregazione.
  L'Autorita', sulla  base di informazioni obiettive,  trasparenti, e
disaggregate,  tali da  consentire  l'identificazione  dei costi  dei
singoli  servizi di  interconnessione e  costruite su  un livello  di
analiticita'   idoneo   ad   escludere    che   vi   siano   indebite
discriminazioni tra la fornitura  di servizi all'interno della stessa
struttura  societaria  e  all'esterno,  valuta  l'orientamento  delle
tariffe  di  interconnessione  proposte   agli  effettivi  costi  dei
servizi.
  Ai sensi  della stessa  raccomandazione, l'approccio  piu' adeguato
per la fissazione dei prezzi di interconnessione e' quello basato sui
costi  incrementali  medi  di  lungo  periodo  in  quanto  e'  quello
maggiormente compatibile  con un mercato concorrenziale.  A tal fine,
l'art.  4, comma  7, lettera  d),  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 318/1997 e l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale
23 aprile 1998  stabiliscono entro il 1 gennaio 1999  la scadenza per
introdurre  una nuova  metodologia  volta  alla determinazione  delle
condizioni economiche  sulla base dei costi  prospettici incrementali
di lungo periodo.
  Valutando  le  condizioni  del mercato,  l'Autorita'  puo'  imporre
tariffe massime di interconnessione ed  accesso sulla base di livelli
efficienti di concorrenzialita'. L'Autorita' ha inoltre il compito di
garantire  l'efficienza  allocativa  e  di  incentivare  l'efficienza
produttiva degli  operatori nell'interesse  degli utenti. A  tal fine
l'Autorita', ed in particolare la commissione per le infrastrutture e
le  reti, ha  il potere  di definire,  nel rispetto  dei principi  di
obiettivita' e trasparenza, le tariffe massime per l'interconnessione
e l'accesso alle infrastrutture  di telecomunicazioni secondo criteri
non  discriminatori,   con  l'obiettivo  di  promuovere   un  mercato
competitivo delle  reti e dei servizi  (in base all'art. 1,  comma 6,
lettera a), n.  7) e all'art. 5,  comma 1, lettera a)  della legge n.
249/97 ed ai sensi dell'art. 4,  comma 16, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997).  Inoltre, l'Autorita' puo' fissare, ai
sensi  dell'art. 14,  comma 20,  del decreto  ministeriale 23  aprile
1998, metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni
economiche di offerta dei servizi di interconnessione.
  A norma dell'art.  14, comma 5, del decreto  ministeriale 23 aprile
1998,  le  condizioni economiche  di  accesso  e di  interconnessione
contenute nell'offerta devono  collocarsi all'interno dell'intervallo
di valori  stabilito nella raccomandazione della  Commissione europea
98/195/CE,  ovvero nei  suoi eventuali  successivi aggiornamenti.  Il
punto  4 della  raccomandazione  comunitaria 98/195/CE  rileva che  i
prezzi  di  interconnessione  basati sulla  "buona  prassi  corrente"
vengono utilizzati dalle autorita'  nazionali di regolamentazione per
esaminare  le  tariffe  di  interconnessione  della  terminazione  di
chiamata  proposte  dagli operatori  notificati,  fino  a quando  non
saranno  disponibili i  costi  di interconnessione  basati sui  costi
incrementali  prospettici   di  lungo  periodo.  Il   punto  5  della
raccomandazione  comunitaria  98/322/CE   afferma,  inoltre,  che  le
autorita'    nazionali   di    regolamentazione   possono    chiedere
l'applicazione  di coefficienti  di efficienza  a riconoscimento  del
fatto che il  ricorso a valori della "contabilita'  al costo attuale"
per la rete puo' non riflettere integralmente i costi di un operatore
efficiente.  A tal  fine  costituiscono un  riferimento adeguato  gli
oneri  di  interconnessione  tariffari  secondo  la  migliore  prassi
corrente di cui alla raccomandazione dell'8 gennaio 1998.
  Qualora  le  condizioni  economiche  proposte  siano  superiori  ai
livelli indicati  nella raccomandazione,  Telecom Italia e'  tenuta a
dimostrare e  giustificare quantitativamente,  ai sensi  dello stesso
decreto,  lo   scostamento  delle   proprie  condizioni   di  offerta
all'Autorita',  la  quale  sottopone   a  consultazione  pubblica  la
relativa documentazione.
  In base  all'art. 9,  comma 4, del  decreto ministeriale  23 aprile
1998 l'Autorita', nella valutazione delle condizioni economiche, puo'
considerare: il grado di utilizzazione delle piu' avanzate tecnologie
industrialmente disponibili anche sulla  base di valutazioni tecniche
ed   economiche;  i   riferimenti  alle   condizioni  economiche   di
interconnessione  applicate  in  ambito europeo  dagli  organismi  di
telecomunicazioni calcolate anche sulla  base della parita' di potere
d'acquisto; l'essenzialita' dell'interconnessione alla rete anche per
permettere la  concorrenza tra gli organismi  di telecomunicazioni in
tale mercato; la  creazione di ostacoli all'introduzione  di un nuovo
servizio  nel  mercato  ovvero  alla concorrenza  su  un  mercato  di
servizi,  gia' esistente  o potenziale;  l'imposizione di  condizioni
economiche  eccessive;   l'interesse  degli  utenti;   l'interesse  a
garantire la parita' di accesso; l'interesse pubblico.
  Ritenuto che:
  l'offerta   di  interconnessione   di  Telecom   Italia,  pervenuta
all'Autorita' in data 24 luglio  1998, non rispetta in modo esaustivo
i  principi  di  non  discriminazione,  trasparenza,  obiettivita'  e
orientamento al costo al fine di consentire una concorrenza effettiva
ai sensi delle direttive  comunitarie 90/387/CE, 97/33/CE e 96/19/CE;
dell'art. 4, comma 7, dell'art. 6, comma 16, e dell'art. 11, comma 6,
del decreto del  Presidente della Repubblica n.  318/1997 e dell'art.
3, comma 3,  del decreto ministeriale 27 febbraio  1998. L'Offerta di
interconnessione di riferimento costituisce un'offerta standard e non
puo'  discriminare  fra  operatori   nelle  condizioni  economiche  e
tecniche in essa contenute ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a),
n. 7, della legge n. 249/1997;  dell'art. 4, comma 7, lettera a), del
decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 318/1997,  dell'art. 8,
comma 1  e dell'art. 14, comma  2 del decreto ministeriale  23 aprile
1998;
  la  documentazione presentata  da Telecom  Italia all'Autorita'  in
data  24  luglio  1998  ("Caratteristiche  generali  del  sistema  di
contabilita' dei  costi e separazione contabile  di Telecom Italia"),
in data 31  luglio 1998 ("Contabilita' regolatoria  di Telecom Italia
per l'esercizio  1996"), in  data 7  agosto 1998  ("Il costing  per i
servizi di  interconnessione"), in data 7  agosto 1997 ("Contabilita'
regolatoria di  Telecom Italia  per l'esercizio 1997")  e in  data 21
ottobre 1998 ("Offerta di interconnessione di Telecom Italia. Servizi
di  terminazione"), non  giustifica allo  stato lo  scostamento delle
condizioni economiche  dell'offerta di  riferimento per i  servizi di
traffico commutato  (locale, transito singolo e  transito doppio) dai
parametri  indicati dalla  raccomandazione della  Commissione europea
(98/195/CE),  come  previsto  dall'art.  14,  comma  5,  del  decreto
ministeriale 23 aprile 1998;
  in  attesa  della  verifica  della corrispondenza  del  sistema  di
contabilita' dei costi  e di separazione contabile  di Telecom Italia
ai criteri enunciati dagli articoli 8  e 9, nel rispetto dei principi
di cui  all'art. 4, commi  7 e 12,  del decreto del  Presidente della
Repubblica  n. 318/1997  e considerando  il passaggio  in prospettiva
alla metodologia contabile basata  sui costi incrementali prospettici
di  lungo periodo,  possono  applicarsi, per  i  servizi di  traffico
commutato di  base, i  valori massimi indicati  nella raccomandazione
della  Commissione  98/195/CE  per   l'anno  1998  e  nei  successivi
aggiornamenti;
  la  precitata   offerta  di   interconnessione  non   comprende  la
descrizione  delle  offerte   di  interconnessione  disaggregate  per
componenti e servizi, in funzione  delle esigenze di mercato, nonche'
i termini  e le relative condizioni,  ai sensi dell'art. 4,  comma 9,
del decreto del  Presidente della Repubblica n.  318/1997 e dell'art.
14, comma  4, del  decreto ministeriale 23  aprile 1998.  L'ambito di
applicazione e la tipologia  dei servizi di interconnessione offerti,
in attuazione  del principio di  disaggregazione, di cui  all'art. 4,
comma 12,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 318/1997
devono  rispettare  i  contenuti  ed   i  criteri  dell'art.  14  con
particolare  riferimento ai  commi  2, 11,  12, 14,  15,  16, 19  del
decreto ministeriale 23 aprile 1998;
  debbono essere previste adeguate condizioni di accesso periferico e
a livello  di rete di distribuzione,  ai sensi dell'art. 4,  commi 9,
10, 12,  16, dell'art.  5 e  dell'art. 18, comma  4, del  decreto del
Presidente della Repubblica n.  318/1997, nonche' dell'art. 14, commi
11, lettera a),  numeri 1, 2 e 16 del  decreto ministeriale 23 aprile
1998;
  sia    nella   considerazione    delle    modalita'   fisiche    di
interconnessione,  sia  nelle  condizioni tecniche  di  offerta,  non
sussistono  le condizioni  giuridiche e  tecniche per  l'esclusione o
l'impedimento tecnico  dell'accesso ad alcuni servizi  o modalita' di
accesso ai sensi dell'art. 14,  comma 13, del decreto ministeriale 23
aprile 1998;
  i servizi di interconnessione  sono servizi offerti all'interfaccia
di interconnessione e  la loro offerta non puo'  discriminare in base
all'origine o destinazione  delle chiamate o in  base all'utilizzo in
combinazione  con altri  servizi.  Nel caso  delle  chiamate a  lunga
distanza   nazionali  ed   internazionali  ovvero   interdistrettuali
geografiche,  internazionali,  verso  servizi mobili  e  personali  e
servizi satellitari, la chiamata sara' trattata ai sensi dell'art. 3,
comma 3,  del decreto ministeriale  27 febbraio 1998 e  sue eventuali
modificazioni.  Tali tipologie  di chiamate  dovranno essere  offerte
alle  condizioni   di  interconnessione  contenute   nell'offerta  di
riferimento;
  non sono stati specificati nell'offerta di riferimento parametri ed
indicatori di qualita' coerenti con quanto stabilito dall'art. 10 del
decreto del Presidente  della Repubblica n. 318/1997  e dall'art. 14,
comma 19, lettera g), n. 3, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
  non esistono validi motivi tecnici per giustificare l'esclusione di
alcuni servizi dall'offerta  di riferimento (sia servizi  di base per
il traffico commutato  e non, sia servizi  supplementari, accessori e
avanzati offerti  all'interfaccia di  interconnessione) e  che quindi
tali servizi,  anche in base  a quanto stabilito dall'art.  14, comma
19, lettere  a), b)  e c)  del decreto  ministeriale 23  aprile 1998,
vanno inclusi nell'offerta di riferimento. Vanno, inoltre, rispettate
in  modo esaustivo  e trasparente,  le modalita'  di interconnessione
(punti  fisici),   compresa  la  colocazione  e   la  qualita'  delle
interfacce di  interconnessione in base a  quanto stabilito dall'art.
14, comma  19, lettere f)  e g),  del decreto ministeriale  23 aprile
1998. Analogamente  vanno inserite,  nell'offerta di  riferimento, in
modo  chiaro  e  completo  le   clausole  e  le  procedure  tecniche,
economiche e contabili di cui all'art.  14, comma 19, lettere h), i),
j), k), l), m) e n), del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
  Ritenuto altresi':
  che e'  compito primario dell'Autorita'  promuovere tempestivamente
un  mercato  competitivo delle  reti  e  dei servizi  e,  considerata
l'importanza di  un'offerta di interconnessione che  possa costituire
un riferimento  certo ed  obiettivo per il  mercato, non  puo' essere
ulteriormente ritardata la presenza di tale offerta sul mercato;
  che l'Autorita' ha il potere di imporre, ove cio' sia giustificato,
modifiche all'offerta  di interconnessione di riferimento,  anche con
efficacia  retroattiva, in  base a  quanto stabilito  dalla normativa
comunitaria,  all'art. 7,  paragrafo  3, della  direttiva 97/33/CE  e
dalla  normativa nazionale,  all'art.  4, comma  9,  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318/1997 e agli articoli 14, comma 8 e
15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
  che  in base  all'art. 15,  comma  2, del  decreto ministeriale  23
aprile   1998,   gli   operatori  concessionari   del   servizio   di
telecomunicazioni ad  uso pubblico di  cui ai decreti  del Presidente
della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994, accedono
all'offerta   di   riferimento   di  Telecom   Italia   a   decorrere
dall'adeguamento di tale offerta ai  sensi dell'art. 15, comma 1, del
decreto  ministeriale  23  aprile  1998. Tale  offerta  e'  pervenuta
all'Autorita'  il  24  luglio   1998;  pertanto  si  rende  opportuno
applicare le  condizioni economiche per l'accesso  e l'utilizzo della
rete pubblica  fissa contenute nell'offerta di  interconnessione, con
le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, in luogo
della disciplina  prevista nelle  convenzioni di  cui ai  decreti del
Presidente della Repubblica citati, a partire dal 25 luglio 1998;
                              Delibera:
  L'offerta di interconnessione di  riferimento di Telecom Italia del
24 luglio 1998 e' approvata con le seguenti modifiche:
              I. Struttura dell'offerta di riferimento
  L'Autorita'   dispone  la   modificazione   delle  seguenti   parti
dell'offerta di interconnessione di riferimento:
  a)  la soppressione  del secondo  capoverso del  par. 4  a pag.  19
relativo al servizio di terminazione;
  b) la sostituzione,  nel sesto capoverso del par.  5.1, della frase
"e destinate  ad abbonati non  appartenenti al distretto  di origine"
con  la frase  "nei  limiti delle  chiamate  ammesse tramite  carrier
selection  ai  sensi del  decreto  ministeriale  27 febbraio  1998  e
successive modificazioni";
  c) la soppressione  dell'ultimo capoverso del par. 5.1  di pag. 22,
relativo  al  servizio di  "carrier  selection"  da abbonati  Telecom
Italia,  in quanto  rimanda  a trattativa  commerciale  i servizi  di
"carrier  selection"  verso  reti  mobili, in  contrasto  con  quanto
previsto dall'art. 3,  comma 3, del decreto  ministeriale 27 febbraio
1998;
  d) la soppressione  del par. 5.5 a pag. 24,  relativo all'ambito di
applicazione  dell'offerta di  riferimento  per  traffico in  carrier
selection;
  e) l'eliminazione del secondo e terzo (ultimo) capoverso del par. 6
di pag.  24 relativi  all'utilizzazione del  servizio di  transito da
parte  dell'operatore  interconnesso,  in  quanto  tale  servizio  e'
fornito  indistintamente  a tutti  gli  operatori  e della  frase  "e
dall'operatore interconnesso" all'interno del primo capoverso;
  f) l'eliminazione, all'interno del  par. 8.3 (servizi da operatore)
e del par.  8.4 (servizi automatici in decade 1)  dei riferimenti che
rimandano a trattativa commerciale le modalita' tecniche di accesso a
tali servizi e aggiunta  di tali modalita' (esplicitate) nell'offerta
di riferimento;
  2.   L'Autorita',    con   riferimento   a   taluni    servizi   di
interconnessione nell'offerta di riferimento, dispone quanto segue:
  a) la  riconsiderazione del  servizio di  carrier selection  per le
"utenze  agevolate" sulla  base di  criteri socioeconomici  e/o della
specificazione di tali utenze  all'interno del servizio universale in
base a successivi provvedimenti dell'Autorita' in materia;
  b) l'offerta di  riferimento per l'accesso a  livello periferico di
rete e  a livello di  rete di  distribuzione deve essere  intesa come
accesso al permutatore (lato utente)  sito presso lo stadio di gruppo
urbano e/o accesso al permutatore  presso apparati periferici di rete
(es. stadio di linea, multiplatori). Tale considerazione richiede che
l'ambito  di   applicazione  dei   servizi  disaggregati   a  livello
periferico  di rete  e a  livello di  rete di  distribuzione non  sia
limitato al servizio DECT in  applicazione CTM e ai servizi Audiotex.
Fermo restando  quanto previsto dall'art.  14, comma 11,  lettera a),
numeri 1) e  2) del decreto ministeriale 23  aprile 1998, l'Autorita'
si impegna a costituire tempestivamente un tavolo tecnico composto da
Telecom  Italia, dagli  operatori titolari  di licenza  individuale e
presieduto  dalla  stessa Autorita'  al  fine  di emanare,  entro  un
termine massimo di nove mesi  dalla data di approvazione del presente
provvedimento, le specifiche tecniche,  procedurali ed economiche per
l'attuazione di misure relative all'accesso  a livello periferico e a
livello di rete di distribuzione;
  c) la modifica  dei livelli di interconnessione  offerti nelle aree
metropolitane suddivise  in piu' aree gateway:  Milano, Roma, Torino.
In  tali aree  deve  essere possibile  per l'operatore  interconnesso
l'attestazione ad un singolo SGT per  tutte le aree gateway in cui e'
suddivisa l'area metropolitana e  la raccolta/terminazione nella zona
di copertura delle diverse aree gateway deve essere offerta a tariffe
di  interconnessione  di  singolo  SGT.  Inoltre,  si  richiede  alla
societa' Telecom  Italia di presentare,  entro un termine  massimo di
tre mesi  dall'approvazione del presente provvedimento,  una proposta
di ridefinizione  e riduzione del  numero delle aree di  raccolta sul
territorio  nazionale, non  dipendente dall'architettura  di rete  di
Telecom  Italia,  ma da  criteri  obiettivi  ed efficienti  sotto  il
profilo della concorrenza e della tutela degli utenti;
  d)  l'inserimento  nell'offerta  di  riferimento  delle  condizioni
tecniche ed  economiche del servizio  di doppio transito  in raccolta
rivolto   agli   operatori    interconnessi   nell'ambito   dell'area
territoriale specificata nella licenza;
  e) l'inserimento nell'offerta di  riferimento dell'accesso a numeri
con addebito al chiamato, di customer care e di addebito ripartito di
altri  operatori  da parte  di  abbonati  Telecom Italia,  in  quanto
l'offerta dovrebbe contenere i servizi di interconnessione offerti da
Telecom Italia cioe'  dei servizi di raccolta di  chiamate di clienti
Telecom Italia verso numeri non geografici di altri operatori;
  f)  l'aggiunta,  nella  lista   dei  servizi  con  numerazione  non
geografica  accessibili  attraverso la  rete  di  Telecom Italia  dei
servizi  non contenuti  nell'offerta di  riferimento (es.  117, 1515,
186, 160);
  g) l'aggiunta, nella lista  dei servizi telefonici speciali offerti
al pubblico,  dei servizi  non contenuti nell'offerta  di riferimento
(es. numero unico, televoto, chiamate di massa);
  h)  l'aggiunta, nella  parte relativa  ai servizi  avanzati offerti
all'interfaccia di  interconnessione di  cui al par.  11 di  pag. 33,
della  frase  "e  PSTN  ove tecnicamente  possibile"  (e  conseguente
eliminazione della  restrizione ai  soli utenti ISDN)  e integrazione
dei servizi supplementari con i seguenti servizi: avviso di chiamata,
richiamata   su   occupato,   conversazione  a   tre,   conversazione
intermedia.
                      II. Condizioni economiche
                contenute nell'offerta di riferimento
  1. L'Autorita'  dispone l'eliminazione dall'offerta  di riferimento
dei seguenti punti:
  a) l'ultimo capoverso  della premessa a pag. 8,  laddove si enuncia
l'aggiunta  in  sede di  fatturazione  ai  valori economici  definiti
nell'offerta di  riferimento della  quota aggiuntiva  derivante dalle
disposizioni sul  canone di concessione,  in quanto non  e' possibile
fare rientrare tale elemento  all'interno delle condizioni economiche
di interconnessione;
  b) l'ultimo capoverso del par. 1.4 a pag. 12 relativo alla clausola
che  precede   il  pagamento  delle   spese  di  trasloco   da  parte
dell'operatore  interconnesso, in  quanto  dipendenti da  impedimenti
"temporali" di Telecom Italia i cui oneri non possono essere imputati
agli operatori interconnessi;
  c) del primo punto dell'ultimo capoverso del par. 6 di pag. 25, del
corrispettivo aggiuntivo a fronte dei collegamenti trasmissivi per il
transito  del  traffico  verso  la  rete  dell'operatore  terzo  gia'
interconnesso alla rete  di Telecom Italia, in  quanto tale capacita'
trasmissiva e' gia'  stata pagata da tale operatore. Nel  caso in cui
venissero richiesti  ampliamenti di tale capacita',  sulla base delle
previsioni di traffico tra l'operatore dalla cui rete viene originata
la chiamata e  l'operatore sulla cui rete termina  la chiamata, sara'
tale  operatore ad  adeguare la  capacita' trasmissiva  in base  alla
modalita' di realizzazione del kit di interconnessione prescelto.
  2. L'Autorita'  dispone l'integrazione dell'offerta  di riferimento
con le condizioni economiche dei servizi  aggiunti di cui al punto 2,
sezione I del presente provvedimento.
  3. L'Autorita'  dispone l'adeguamento delle tariffe  dei servizi di
terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo
e   transito   doppio)   alle    tariffe   massime   previste   dalla
raccomandazione della Commissione  Europea (98/195/CE) dell'8 gennaio
1998,  per l'anno  1998  e ai  livelli  dei successivi  aggiornamenti
(C(98) 2234 del 29 luglio 1998) per l'anno 1999.
  4. L'Autorita', inoltre dispone:
  a) di richiedere a Telecom Italia di presentare una proposta, entro
trenta  giorni dalla  pubblicazione  del  presente provvedimento,  di
criteri di  definizione e di  calcolo delle tariffe  di terminazione,
transito e di raccolta basate sulla distanza;
  b)  di richiedere  a Telecom  Italia  informazioni e  dati, per  la
successiva  verifica, da  parte  dell'Autorita' e  sentito il  parere
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, delle tariffe
internazionali uscenti,  finalizzata al controllo di  eventuali forme
di  sussidio  incrociato  e di  comportamenti  anticoncorrenziali  di
natura  predatoria  da  parte  di Telecom  Italia  all'interno  delle
diverse  direttrici internazionali  di  traffico.  A tale  proposito,
l'Autorita' si riserva la possibilita'  di intervenire, in un momento
successivo   alla   verifica    della   contabilita'   del   traffico
internazionale, per imporre eventuali aggiustamenti tariffari;
  c)  di  richiedere  a  Telecom   Italia  informazioni  e  dati  per
effettuare  approfondimenti  sui  costi   di  raccolta  da  telefonia
pubblica;  sui costi  di accesso  di abbonato  di altro  operatore ai
servizi  di  informazione  (12,  176);   sui  costi  del  kit  e  dei
collegamenti trasmissivi di interconnessione.
  III. Caratteristiche tecniche,  qualitative e procedurali contenute
nell'offerta di riferimento
  1. L'Autorita',  dispone le seguenti modificazioni  dell'offerta di
riferimento:
  a)  l'aggiunta,  nel  par.   2.3,  relativo  alla  colocazione,  di
parametri standard di riferimento per la determinazione di condizioni
tecnicoeconomiche  (quali ad  esempio: prezzo/m(elevato  a)2 ,  costo
orario  della   manodopera,  ecc.)  e  la   conseguente  soppressione
dell'ultimo  capoverso  che  rimanda  tali  condizioni  a  trattativa
commerciale;
  b) l'aggiunta  di ulteriori  indicatori relativi alla  qualita' del
traffico rispetto  ai parametri contenuti nel  par. 9.1. Considerando
l'importanza  della  qualita' dei  servizi  tra  tutti gli  operatori
interconnessi, l'Autorita' si riserva di costituire un tavolo tecnico
su tale tematica;
  c)  l'esplicitazione e  l'opportuna specificazione  nell'offerta di
riferimento  delle   procedure  di   fatturazione,  dei   termini  di
pagamento, delle  procedure tecniche  e dei  tempi di  modifica delle
condizioni di  interconnessione. Laddove  non sia possibile  in tempi
brevi  definire  le  procedure  tecniche da  adottare  (modalita'  di
modifica delle  condizioni di interconnessione, modifica  della rete,
riconfigurazione  delle  centrali),  e,  fatto salvo  il  termine  di
preavviso  fissato dal  decreto ministeriale  23 aprile  1998, queste
potranno essere  definite e  inserite nell'offerta di  riferimento su
richiesta dell'Autorita'.
                       IV. Condizioni generali
  1. L'Autorita' dispone:
  a) il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  b)   le    condizioni   economiche   contenute    nell'offerta   di
interconnessione di  riferimento pubblicata  da Telecom Italia  il 24
luglio  1998,  con le  modifiche  apportate  in seguito  al  presente
provvedimento, si applicano  a far data dal 1  gennaio 1998. Inoltre,
ai sensi  dell'art. 15,  comma 2 del  decreto ministeriale  23 aprile
1998, tali condizioni  si applicano in luogo della  disciplina per la
definizione delle  condizioni economiche  per l'accesso  e l'utilizzo
della rete  pubblica fissa, prevista nelle  convenzioni stipulate per
l'offerta di servizi  di telecomunicazioni ad uso pubblico  di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica del  2 dicembre 1994 e del 22
dicembre 1994 e successive determinazioni ministeriali, a partire dal
25 luglio 1998;
  c)  le integrazioni  richieste  dall'Autorita',  laddove non  siano
previsti termini diversi, devono essere  recepite da Telecom Italia e
ripubblicate  nell'offerta  di  riferimento modificata  entro  trenta
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  d)  il   mancato  rispetto  da   parte  di  Telecom   Italia  delle
disposizioni   contenute   nel   presente   provvedimento,   comporta
l'applicazione delle  sanzioni previste dall'art. 1,  comma 31, della
legge n. 249 del 31 luglio 1997;
  e) il  presente provvedimento  e' suscettibile di  aggiornamenti ai
sensi  dell'art. 14,  comma 20,  del decreto  ministeriale 23  aprile
1998,  anche  in  relazione  ai  dati forniti  da  Telecom  Italia  e
all'analisi e alla  verifica del sistema di contabilita'  dei costi e
di  separazione  contabile  da  parte  di  un  soggetto  indipendente
incaricato dall'Autorita', ed al passaggio alla metodologia dei costi
incrementali  e prospettici  di lungo  periodo per  la determinazione
delle condizioni economiche di interconnessione.
  Il  presente  provvedimento  e' notificato  alla  Societa'  Telecom
Italia  e  pubblicato  nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
TAR  del  Lazio ai  sensi  dell'art.  1,  comma  26, della  legge  n.
249/1997.
   Napoli, 25 novembre 1998
                                                 Il presidente: Cheli