IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare  complessivo delle rate semestrali,  con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si e'
dato corso  all'impegno delle  prime rate  semestrali -  30 giugno/31
dicembre  - delle  venti previste,  a favore  della Cassa  depositi e
prestiti  per  il  successivo  trasferimento  agli  istituti  bancari
interessati;
  Vista la  nota della  Cassa depositi  e prestiti  n. 003000  del 21
ottobre  1998, con  la quale  si chiede,  fra l'altro,  il versamento
delle  somme corrispondenti  alle otto  rate semestrali,  scadenza 31
dicembre 1998, da trasferire  rispettivamente agli istituti mutuanti:
1) Banco di Sicilia - Palermo; 2)  Monte dei Paschi di Siena - Siena;
3)  Cariplo  -  Milano; 4)  Banco  di  Napoli  -  Napoli e  5)  Banco
Ambrosiano  Veneto -  Trieste, per  mutui concessi  alle regioni:  1)
Sicilia,  2) Toscana,  3) alla  "Fondazione Centro  San Raffaele  del
Monte Tabor", 4) Puglia e  5) Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione
dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 per un
importo complessivo di L. 24.168.001.224;
  Vista  la  legge  di  bilancio   27  dicembre  1997,  n.  453,  per
l'esercizio 1998;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7416 dello stato di previsione  della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione  economica, per il 1998, la somma
complessivadi  L.  24.168.001.224 a  favore  della  Cassa depositi  e
prestiti  per  il  successivo trasferimento  agli  istituti  mutuanti
interessati  per  rate di  oneri  di  ammortamento mutui,  valuta  31
dicembre 1998 secondo lo schema di seguito indicato:
 Istituti mutuanti                             Importi
                                              (in lire)
        __                                       __
Banco di Sicilia                            12.452.503.109
Monte dei Paschi di Siena                    6.937.172.981
Cariplo                                        871.592.133
Banco di Napoli                                999.418.807
Banco Ambrosiano                             2.907.314.194
                                           _______________
                   Totale . . .             24.168.001.224
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma complessiva  di L.  24.168.001.224 e'  impegnata, per  il
1998,  a favore  della Cassa  depositi  e prestiti  per le  finalita'
esposte in premessa.