IL  MINISTRO  DELL'INTERNO  delegato  per  il   coordinamento   della
                          protezione civile 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 febbraio 1990, n. 112, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  108  dell'11  maggio  1990,  relativo  alla
istituzione e all'organizzazione del  Dipartimento  della  protezione
civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 545 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 64 del 17 marzo  1992,  che  istituisce  tra  gli  organi
centrali  del  servizio  nazionale   della   protezione   civile   la
Commissione nazionale per la  previsione  e  prevenzione  dei  grandi
rischi; 
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile 21 ottobre 1992, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 261 del 5 novembre 1992; 
  Visto il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  37  del  15  febbraio   1993,   concernente
l'individuazione e la disciplina dell'attivita' dei gruppi  nazionali
di ricerca scientifica al fine di consentire  al  Servizio  nazionale
della protezione civile il perseguimento delle proprie  finalita'  in
materia  di  previsione  delle  varie  ipotesi  di   rischio   e   di
prevenzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 24  gennaio
1991, n. 85; 
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente il trattamento economico di missione; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al dispositivo dell'art. 9  della
citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che  prevede  l'istituzione
della Commissione nazionale  per  la  previsione  e  prevenzione  dei
grandi rischi e la definizione delle relative modalita' organizzative
e di funzionamento; 
  Considerata l'opportunita', secondo le indicazioni di cui  all'art.
9, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  di  articolare  la
Commissione in sezioni a base  interdisciplinare  per  l'analisi  dei
problemi  relativi  ai  singoli  rischi  che  comportano  misure   di
protezione civile; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997; 
  Considerata la necessita',  in  adesione  a  quanto  formulato  dal
Consiglio  di  Stato,  di  prevedere  un  abbassamento   del   quorum
strutturale della Commissione, per specifiche esigenze connesse  alle
situazioni di emergenza; 
  Considerato altresi' che la formulazione del presente provvedimento
garantisce lo svolgimento delle funzioni di natura tecnicoscientifica
indispensabili ad affrontare la  gestione  dell'emergenza  e  che  il
numero dei componenti delle singole sezioni e' da  ritenere  congruo,
data la complessita' delle singole materie trattate; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile  opera   la
"Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei  grandi
rischi" nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo
consultivo e propositivo  del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile per  tutte  le  attivita'  di  protezione  civile  volte  alla
previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                              Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". 
            - La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca:  "Norme  per  il
          riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
          suolo". Si riporta il testo dell'art. 9: 
            "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali).  -  1.  Presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono  istituiti  i
          servizi tecnici nazionali,  in  un  sistema  coordinato  ed
          unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato  dei  Ministri
          di  cui  all'art.  4.  Ai  servizi  tecnici  nazionali   e'
          assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed
          operativa. 
            2. I servizi tecnici gia esistenti presso i Ministeri dei
          lavori  pubblici  e  dell'ambiente  sono   costituiti   nei
          seguenti   servizi   tecnici   nazionali:   idrografico   e
          mareografico; sismico; dighe; geologico. Con  la  procedura
          ed i criteri di cui  al  comma  9  vengono  costituiti  gli
          ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di
          perseguire l'obiettivo della conoscenza  del  territorio  e
          dell'ambiente, nonche' delle  loro  trasformazioni.  A  tal
          fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della
          pubblica amministrazione  che  gia'  operano  nel  settore,
          nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle 
          preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 
            3.  Dell'attivita'  dei  servizi  tecnici  nazionali   si
          avvalgono direttamente  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,
          dell'ambiente,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  della
          marina mercantile e per il coordinamento  della  protezione
          civile, le autorita' dei bacini di rilievo  nazionale,  gli
          organismi preposti a quelli  di  rilievo  interregionale  e
          regionale, il Comitato nazionale per la difesa  del  suolo,
          il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  la  Direzione
          generale della difesa del suolo del  Ministero  dei  lavori
          pubblici, il  servizio  prevenzione  degli  inquinamenti  e
          risanamento   ambientale   e   il   servizio    valutazione
          dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la
          relazione   sullo   stato   dell'ambiente   del   Ministero
          dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 
            4.  I  servizi  tecnici  nazionali  hanno   le   seguenti
          funzioni: 
            a) svolgere l'attivita'  conoscitiva,  qual  e'  definita
          all'art. 2; 
            b) realizzare il sistema  informativo  unico  e  la  rete
          nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza,  secondo
          quanto previsto al comma 5; 
            c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati,  pareri
          e consulenze, secondo un tariffario  fissato  ogni  biennio
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sentito il Comitato dei Ministri  di  cui  all'art.  4.  Le
          tariffe  sono  stabilite  in  base   al   principio   della
          partecipazione al costo delle prestazioni da parte  di  chi
          ne usufruisca. 
            5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono  e
          coordinano  un  sistema  informativo  unico  ed  una   rete
          nazionale  integrati   di   rilevamento   e   sorveglianza,
          definendo con le amministrazioni statali, le regioni e  gli
          altri  soggetti  pubblici   e   privati   interessati,   le
          integrazioni     ed     i     coordinamenti      necessari.
          All'organizzazione ed  alla  gestione  della  rete  sismica
          integrata concorre, sulla  base  di  apposite  convenzioni,
          l'Istituto  nazionale  di  geofisica.  (Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre
          1991, le iniziative adottate in  attuazione  e  nell'ambito
          delle risorse assegnate ai sensi  dell'art.  18,  comma  1,
          lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,  relative  al
          sistema informativo e  di  monitoraggio,  confluiscono  nei
          servizi tecnici nazionali). 
            6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui  all'art.
          4, ciascuno dei Ministri che  lo  compongono  propone,  nel
          settore di sua competenza, le  misure  di  indirizzo  e  di
          coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema
          informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in
          particolare  le   priorita'   nel   rilevamento   e   nella
          predisposizione della base di dati. 
            7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un  Consiglio
          dei  direttori,  composto  dal  presidente  del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo  presiede,   dai
          direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di  cui  al
          comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto  geografico
          militare, del Centro  interregionale  per  la  cartografia,
          dell'Istituto  idrografico  della  Marina,   del   Servizio
          meteorologico   dell'Aeronautica   militare,   del    Corpo
          forestale  dello  Stato  e   dell'Istituto   nazionale   di
          geofisica. 
             8. Il consiglio dei direttori: 
            a) provvede, in conformita'  alle  deliberazioni  di  cui
          all'art. 4,  al  coordinamento  dell'attivita'  svolta  dai
          singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici  dei
          soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4,  nonche'
          dagli altri organismi indicati al precedente comma 7; 
            b)  esercita  ogni  altra  funzione  demandatagli  con  i
          regolamenti di cui al comma 9. 
            9. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  con  appositi  regolamenti,  emanati  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   sentite   le
          competenti  commissioni  parlamentari,  si  provvede   alla
          riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di
          cui al comma 2, in particolare disciplinando: 
            a) l'ordinamento  dei  servizi  tecnici  nazionali  ed  i
          criteri generali di organizzazione, anche sotto il  profilo
          della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio; 
            b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita'
          dei servizi tecnici  nazionali,  dei  servizi  tecnici  dei
          soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4,  tenendo
          conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi
          tecnici regionali; 
            c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici  omogenei
          per  ciascun  servizio,  con  l'attribuzione  di  posizioni
          giuridiche basate sul  possesso  del  titolo  professionale
          necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo
          servizio e sul  livello  professionale  delle  mansioni  da
          svolgere; 
            d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza
          dei servizi e dei singoli settori in cui  gli  stessi  sono
          articolati nel rispetto del principio della preposizione ai
          servizi  ed  ai  singoli  settori  tecnici  di   funzionari
          appartenenti ai relativi ruoli; 
            e) le modalita'  di  organizzazione  e  di  gestione  del
          sistema informativo unico e della rete nazionale 
          integrati di rilevamento e sorveglianza; 
            f)  le  modalita'  che  consentono  ai  servizi   tecnici
          nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti  e  organismi
          specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza
          nonche' di impiegare in compiti di istituto  ricercatori  e
          docenti  universitari,  sulla  base   di   convenzionitipo,
          adottate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni
          in materia di comandi finalizzate 
          all'interscambio culturale e scientifico. 
            10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti  dirigenti
          generali tecnici. 
            11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico
          e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno  parte  di
          diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
            12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9  si
          provvede, tenendo conto della riorganizzazione del  sistema
          dei servizi tecnici  nazionali,  a  quella  funzionale  del
          servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici. 
            13. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e  fino   alla   definizione   del   nuovo
          ordinamento dei  servizi  tecnici  nazionali,  nonche'  dei
          ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9,  lettera  c),  il
          personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i
          servizi  idrografico  e   mareografico,   sismico,   dighe,
          geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in
          appositi ruoli  transitori  presso  le  amministrazioni  di
          appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei
          ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico
          ed  il  trattamento  economico  comunque  posseduti.   Alla
          identificazione del personale da  ricomprendere  nei  ruoli
          predetti si provvede con decreto  del  Ministro  competente
          che determina altresi' le dotazioni organiche  dei  profili
          professionali occorrenti in  misura  pari  alle  unita'  da
          trasferire. I provvedimenti relativi allo  stato  giuridico
          ed al trattamento economico del  personale  inquadrato  nei
          ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto
          con il  Ministro  presso  il  cui  dicastero  e'  istituito
          ciascun ruolo transitorio". 
            - Il D.P.R. 24 gennaio 1991, n.  85,  reca:  "Regolamento
          concernente la riorganizzazione  ed  il  potenziamento  dei
          Servizi  tecnici   nazionali   geologico,   idrografico   e
          mareografico, sismico e dighe nell'ambito della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  ai  sensi  dell'art.  9  della
          legge 18 maggio 1989, n. 183".