IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e' stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990 (gia' articoli 21 e 32 legge n. 219/1981) gia' di competenza della suddetta agenzia; Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante: "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", che all'art. 7 ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 marzo 1993 (gia' Direzione generale della produzione industriale); Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario ad acta, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991 n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 delle legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' dell'esercizio delle funzioni amministrative; Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori; Vista la necessita' di consentire, nei tempi piu' contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili; Considerato che il commissario ad acta suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti; Considerato altresi' che il commissario ad acta ha concluso la attivita' ricognitiva in data 11 febbraio 1998 e che i consorzi A.S.I. di cui sopra non hanno accettato la consegna in questione per i motivi espressi nel fax 9/2/98 a firma congiunta; Visto verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/90, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento; Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonche' la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste, entro i successivi dodici mesi; Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proseguito e prosegue nell'attivita' ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare al consorzio, rimanendo tuttavia esclusa la possibilita' da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato medesimo di riassegnazione degli stessi; Preso atto nelle more della sottoscrizione del suddetto verbale d'intesa dell'avvenuta consegna con decreto ministeriale n. 101, del 30 aprile 1998, del lotto gia' individuato come lotto n. 10 libero nell'Area industriale di Valle di Vitalba, giusta decreto di assegnazione provvisoria del 30 giugno 1986; Considerato che il consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima; Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo, e vista in proposito la nota n. 1.035.059 del 6 luglio 1998 di questo Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993; Decreta: Art. 1. Fermi restando i contenuti e le condizioni di cui al verbale d'intesa richiamato in premessa, sono trasferiti a consorzio A.S.I. di Avellino i lotti di terreno industriale di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di seguito indicati con i relativi riferimenti catastali: a) lotti non assegnati di cui all'art. 2, comma 4, decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493/1993 (c.d. "lotti liberi"): ù- area industriale di Nerico; ù- lotto n. 5 rif. cat.: lotto della superficie di 01,13,20, ubicato nel comune di Pescopagano, distinto in catasto al foglio n. 6 e con le particelle numeri 151/B e 142/B; b) lotti revocati ante realizzazione di opere ed impianti, di cui all'art. 2, comma 5, decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493/1993 (c.d. "lotti revocati senza trasformazione del suolo"): ù- area industriale di S. Mango; ù- lotto n. 12 rif. cat.: lotto della superficie di ha 00,73,53, ubicato nei comuni di Luogosano e S. Mango sul Calore, distinto in catasto al foglio n. 5 con le particelle numeri 198/(elevato a)1/2 (Luogosano), e al foglio n. 2 con le particelle numeri 935, 935/(elevato a)1/2 , 942, 937, 939, 910, 944 e 944/(elevato a)1/2 (S. Mango sul Calore); ù- area industriale di Morra; ù- lotto n. 6 rif. cat.: lotto della superficie di ha 08,59,22, ubicato nel comune di Morra De Sanctis, distinto in catasto al foglio n. 34, con le particelle numeri 1158, 1167, 1165, 1163, 1168 e 1147; ù- area industriale di Nerico; ù- lotto n. 4 rif cat.: lotto della superficie di ha 01,85,60, ubicato nei comuni di Pescopagano e Calitri, distinto in catasto al foglio n. 6 (Pescopagano) con le particelle numeri 153/B e 146/F, e al foglio n. 59 (Calitri) con la particella n. 1194; ù- area industriale di Conza; ù- lotto n. 2 rif. cat.: lotto della superficie di ha 02,50,51, ubicato nel comune di Conza della Campania, distinto in catasto al foglio n. 6, con le particelle numeri 614, 672, 673, 630, 675, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 647, 698 e 699. Tutti i lotti di cui sopra sono privi di dotazioni economiche e comunque di disponibilita' finanziarie residue.