IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
  Vista la  legge del  19 dicembre  1992, n.  488, di  conversione in
legge, con modificazioni,  del decreto-legge del 22  ottobre 1992, n.
415,  con cui  e' stata,  fra l'altro,  disposta la  soppressione del
Dipartimento  per il  Mezzogiorno  e dell'Agenzia  per la  promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 12,  comma 1,  del decreto  legislativo del  3 aprile
1993,  n.   96,  che   trasferisce,  in  particolare,   al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative
alla ricostruzione  dei territori  della Campania e  della Basilicata
colpiti dagli  eventi sismici  del 1980-1981,  per la  parte relativa
agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990
(gia' articoli  21 e 32 legge  n. 219/1981) gia' di  competenza della
suddetta agenzia;
  Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica, di  concerto  con  il Ministro  dei
lavori pubblici  e con  il Ministro  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il decreto  del  Ministero dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato in data 22 giugno  1993, con il quale fu individuata
la Direzione generale della  produzione industriale quale ufficio del
Ministero  competente per  l'esercizio delle  funzioni trasferite  ai
sensi  del  citato art.  12,  comma  1,  del decreto  legislativo  n.
96/1993;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997,
n.  220, recante:  "Regolamento di  riorganizzazione degli  uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato", che  all'art.  7  ha individuato  la
Direzione generale per il  coordinamento degli incentivi alle imprese
per le competenze relative alle  zone colpite dagli eventi sismici di
cui al  decreto legislativo n.  96 del  3 marzo 1993  (gia' Direzione
generale della produzione industriale);
  Visto l'art.  10, comma 5, della  legge del 7 agosto  1997, n. 266,
che  prevedeva  il  trasferimento,  tramite  consegna  attraverso  un
commissario  ad  acta, ai  consorzi  A.S.I.  di Salerno,  Avellino  e
Potenza (costituiti a  norma dell'art. 36, commi 4 e  5 della legge 5
ottobre  1991 n.  317), per  quanto di  rispettiva competenza,  degli
impianti  e  delle  opere   infrastrutturali  realizzate  nelle  aree
industriali di cui  all'art. 32 delle legge n. 219/1981,  e dei lotti
di cui all'art. 2, commi 4 e  5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge   n.  493/1993,
unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione
ai predetti lotti nei  limiti delle disponibilita' esistenti, nonche'
dell'esercizio delle funzioni amministrative;
  Considerata l'esistenza di richieste di  lotti liberi e revocati da
parte di vari imprenditori;
  Vista  la  necessita'  di  consentire,  nei  tempi  piu'  contenuti
possibili,  l'effettiva  utilizzazione  da parte  degli  imprenditori
interessati dei lotti industriali disponibili;
  Considerato  che  il  commissario  ad acta  suddetto  nominato  con
decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla
ricognizione   documentale  tecnica,   amministrativa,  economica   e
contabile nei tempi di legge previsti;
  Considerato  altresi' che  il commissario  ad acta  ha concluso  la
attivita'  ricognitiva in  data 11  febbraio  1998 e  che i  consorzi
A.S.I. di cui sopra non hanno  accettato la consegna in questione per
i motivi espressi nel fax 9/2/98 a firma congiunta;
  Visto  verbale d'intesa  redatto ai  sensi dell'art.  15, comma  1,
legge  n.  241/90,  sottoscritto  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato, dai  rappresentanti aventi  titolo dei
consorzi A.S.I. interessati  e dai delegati delle  regioni Campania e
Basilicata, volto tra l'altro ad  articolare nel tempo le consegne in
argomento;
  Considerato che  tale verbale stabilisce la  consegna immediata dei
lotti liberi e revocati senza  preesistenze e dotazioni economiche ai
consorzi A.S.I.  nell'ambito delle rispettive competenze,  nonche' la
consegna, anche frazionata  nel tempo, dei restanti  lotti revocati e
delle opere pubbliche previste, entro i successivi dodici mesi;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  ha proseguito  e prosegue  nell'attivita' ordinaria
relativa ai  lotti industriali da consegnare  al consorzio, rimanendo
tuttavia   esclusa   la   possibilita'   da   parte   del   Ministero
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato   medesimo  di
riassegnazione degli stessi;
  Preso  atto nelle  more della  sottoscrizione del  suddetto verbale
d'intesa dell'avvenuta consegna con  decreto ministeriale n. 101, del
30 aprile  1998, del lotto gia'  individuato come lotto n.  10 libero
nell'Area  industriale  di  Valle   di  Vitalba,  giusta  decreto  di
assegnazione provvisoria del 30 giugno 1986;
  Considerato che il consorzio A.S.I.  di Avellino ha sottoscritto la
suddetta  intesa  con  riserve  esplicitate  in  allegato  all'intesa
medesima;
  Considerato che rispetto  alle ditte revocate di  cui all'elenco B3
allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori
revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo, e vista
in  proposito la  nota  n.  1.035.059 del  6  luglio  1998 di  questo
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la  nota del Ministro n.  5459 del 30 ottobre  1997, relativa
alla  competenza della  sottoscrizione del  presente decreto,  giusta
decreto legislativo n. 29/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermi  restando i  contenuti  e  le condizioni  di  cui al  verbale
d'intesa richiamato  in premessa, sono trasferiti  a consorzio A.S.I.
di Avellino  i lotti di  terreno industriale  di cui all'art.  39 del
testo unico approvato  con decreto legislativo 30 marzo  1990, n. 76,
di seguito indicati con i relativi riferimenti catastali:
  a) lotti non assegnati di cui all'art. 2, comma 4, decreto-legge n.
398 del 5 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n.
493/1993 (c.d. "lotti liberi"):
    ù- area industriale di Nerico;
  ù-  lotto n.  5  rif.  cat.: lotto  della  superficie di  01,13,20,
ubicato nel comune di Pescopagano, distinto in catasto al foglio n. 6
e con le particelle numeri 151/B e 142/B;
  b) lotti revocati  ante realizzazione di opere ed  impianti, di cui
all'art.  2,  comma 5,  decreto-legge  n.  398  del 5  ottobre  1993,
convertito, con  modificazioni, nella legge n.  493/1993 (c.d. "lotti
revocati senza trasformazione del suolo"):
    ù- area industriale di S. Mango;
  ù- lotto  n. 12 rif. cat.:  lotto della superficie di  ha 00,73,53,
ubicato nei  comuni di Luogosano e  S. Mango sul Calore,  distinto in
catasto al  foglio n. 5  con le particelle numeri  198/(elevato a)1/2
(Luogosano),  e  al  foglio  n.  2  con  le  particelle  numeri  935,
935/(elevato a)1/2 , 942, 937, 939, 910, 944 e 944/(elevato a)1/2 (S.
Mango sul Calore);
    ù- area industriale di Morra;
  ù- lotto  n. 6 rif.  cat.: lotto  della superficie di  ha 08,59,22,
ubicato nel comune di Morra De Sanctis, distinto in catasto al foglio
n. 34, con le particelle numeri 1158, 1167, 1165, 1163, 1168 e 1147;
    ù- area industriale di Nerico;
  ù- lotto  n. 4  rif cat.:  lotto della  superficie di  ha 01,85,60,
ubicato nei comuni  di Pescopagano e Calitri, distinto  in catasto al
foglio n. 6  (Pescopagano) con le particelle numeri 153/B  e 146/F, e
al foglio n. 59 (Calitri) con la particella n. 1194;
    ù- area industriale di Conza;
  ù- lotto  n. 2 rif.  cat.: lotto  della superficie di  ha 02,50,51,
ubicato nel  comune di Conza  della Campania, distinto in  catasto al
foglio n. 6,  con le particelle numeri 614, 672,  673, 630, 675, 634,
636, 638, 640, 642, 644, 647, 698 e 699.
  Tutti i  lotti di cui  sopra sono  privi di dotazioni  economiche e
comunque di disponibilita' finanziarie residue.