IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                             di Perugia
  Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;
  Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;
  Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
  Visto il decreto direttoriale 6 marzo  1996 e la circolare n. 33/96
del 7 marzo 1996;
  Visti i  verbali delle ispezioni ordinarie  eseguite sull'attivita'
delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che
le  medesime  si  trovano  nelle condizioni  previste  dal  combinato
disposto degli  articoli 2544 del codice  civile e 18 della  legge n.
59/1992;
                               Decreta
  lo scioglimento di diritto della sottoelencata societa' cooperativa
edilizia ai  sensi degli articoli 2544  del codice civile e  18 della
legge  n.  59/1992  senza  far   luogo  alla  nomina  di  commissario
liquidatore, in virtu'  dell'art. 2 della legge n. 400  del 17 luglio
1975:
  societa' cooperativa  "Rihabitat", con sede in  Perugia, costituita
con rogito notaio Antonioni Giancarlo in data 19 aprile 1991, rep. n.
229885, registro societa' 22502 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n.
23272/253192/4-1.
   Perugia, 23 novembre 1998
                                              Il direttore: De Vecchi