IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto il  decreto ministeriale  11 luglio 1980  che ha  recepito la
direttiva  CEE del  Consiglio  n. 77/93/CEE,  del  21 dicembre  1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di organismi  nocivi ai  vegetali  o ai  prodotti vegetali  e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, concernente  le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione e  la  diffusione  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visto  il  decreto ministeriale  6  marzo  1996, che  recepisce  le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,  concernente   le  modificazioni  agli  allegati   del  decreto
ministeriale  31  gennaio 1996  relativo  alle  misure di  protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 19  febbraio 1997, che  recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.  96 /78/CE  del  6  dicembre  1996,
concernente le  modificazioni agli allegati del  decreto ministeriale
31   gennaio  1996   relativo  alle   misure  di   protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 27  novembre 1997, che  recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE del  12  marzo  1996,  n.
96/15/CE del  14 marzo 1996,  n. 96/76/CE del  29 novembre 1996  e n.
97/14/CE  del 21  marzo  1997 che  modificano  alcuni allegati  della
direttiva  n.  77/93/CEE  del   consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al riconoscimento  di  zone  protette esposte  a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Visto il  decreto ministeriale 13  febbraio 1998, che  recepisce la
direttiva  della  Commissione n.  97/46/CE  del  25 luglio  1997  che
modifica  la direttiva  95/44/CE  che stabilisce  le condizioni  alle
quali taluni  organismi nocivi,  vegetali, prodotti vegetali  e altri
prodotti elencati negli  allegati I, II, III, IV e  V della direttiva
n. 77/93/CEE del Consiglio possono  essere introdotti o trasferiti da
un luogo all'altro nella Comunita' o  in talune sue zone protette per
prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
  Visto  il decreto  ministeriale  9 luglio  1998,  che recepisce  le
direttive della  Commissione n. 98/1/CE  e n. 98/2/CE  dell'8 gennaio
1998 che modificano alcuni allegati  della direttiva n. 77/93/CEE del
Consiglio, concernente le misure  di protezione contro l'introduzione
e la  diffusione nella  comunita' di organismi  nocivi ai  vegetali e
prodotti vegetali;
  Vista la direttiva n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998
che  fissa  le  condizioni   minime  per  l'esecuzione  di  controlli
fitosanitari nella  Comunita', presso  posti di ispezione  diversi da
quelli del luogo di destinazione,  per vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci in provenienza da Paesi terzi;
  Considerata   la  necessita'   di  recepire   la  direttiva   della
Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 sopramenzionata;
  A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I controlli  fitosanitari sui vegetali, prodotti  vegetali ed altre
voci provenienti da paesi terzi, di  cui al titolo ottavo del decreto
ministeriale  31 gennaio  1996  e sue  modificazioni, eseguiti  dagli
"ispettori  fitosanitari"  di  cui  al titolo  settimo  del  medesimo
decreto presso  centri di  ispezione diversi da  quelli del  luogo di
destinazione, devono  soddisfare almeno le condizioni  minime fissate
nel presente decreto.