IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista la legge n.  237 del 19 luglio 1993, art.  1, comma 1-bis, di
conversione, con  modificazioni del decreto-legge 20  maggio 1993, n.
149, recante  interventi urgenti  in favore dell'economia  che recita
"le  garanzie concesse,  prima della  data di  entrata in  vigore del
presente decreto,  da soci  di cooperative  agricole, a  favore delle
cooperative   stesse,  di   cui  sia   stata  previamente   accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 80161  del  2  febbraio  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati  i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista  la circolare  n. 17  del  14 luglio  1994, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori fallimentari,  commissari liquidatori  e presidenti  dei
collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11
ottobre  1995,  con  il  quale   sono  stati  approvati  i  risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze presentate  ai  sensi  della
citata  legge  n.   237/1993,  art.  1,  comma   1-bis,  e  riportati
nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 18  dicembre 1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995 in  sostituzione di  quello allegato  al decreto  ministeriale 2
ottobre 1995, n. 83667;
  Vista  l'istanza  presentata in  data  30  gennaio 1998,  dal  sig.
Alessandro Rosolino socio della cooperativa "Campireali" con la quale
viene  chiesto  un  riesame   della  garanzia  esclusa  dall'accollo,
prestata a favore della Sicilcassa;
  Esaminata la documentazione  allegata a detta istanza  e preso atto
che la stessa e' stata presentata regolarmente;
  Considerato che vengono meno i  motivi di esclusione della predetta
garanzia  e  che  la  stessa  deve essere  inclusa  tra  le  garanzie
ammissibili  di  cui all'elenco  n.  1  del decreto  ministeriale  18
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1996, nella posizione n. 361;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'elenco n.  1 allegato al  decreto ministeriale 18  dicembre 1995,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  1  del 2  gennaio 1996,  e'
modificato con  l'inserimento al n.  361 della garanzia  prestata dal
sig. Alessandro Rosolino a favore della Sicilcassa.