IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visti gli articoli 104, comma 2, e 144,  comma  3,  in  riferimento
all'articolo 119 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
recante  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria ai sensi degli  articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(Consob); 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 6485 del 5 novembre 1998); 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Termine di pubblicazione dell'avviso 
                   di convocazione dell'assemblea 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2  e  dall'articolo  2,  per  le
societa'  italiane  con  azioni  quotate  in  mercati   regolamentati
italiani o di altri Paesi dell'Unione europea  il  termine  stabilito
dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile e'  aumentato  a
trenta giorni. 
  2. Il medesimo termine e' di venti giorni nei casi di  convocazione
dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma,  del
codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 104    del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.     104     (Autorizzazione    dell'assemblea).   -
          1.    Salvo autorizzazione dell'assemblea  ordinaria  o  di
          quella  straordinaria  per  le  delibere  di competenza, le
          societa' italiane le cui azioni oggetto dell'offerta   sono
          quotate    in   mercati regolamentati  italiani o  di altri
          paesi   dell'Unione europea   si astengono    dal  compiere
          atti   od   operazioni   che      possono   contrastare  il
          conseguimento  degli obiettivi dell'offerta. Le   assemblee
          deliberano, anche  in seconda o  in terza convocazione, con
          il  voto favorevole  di tanti soci che rappresentano almeno
          il  trenta   per  cento    del  capitale.    Resta    ferma
          la  responsabilita'  degli  amministratori  e dei direttori
          generali per gli atti e le operazioni compiuti.
            2.  I termini  e le   modalita' di    convocazione  delle
          assemblee   da  tenersi  in    pendenza  dell'offerta  sono
          disciplinati,  anche in deroga alle  vigenti   disposizioni
          di    legge,    con   regolamento emanato   dal Ministro di
          grazia e giustizia, sentita la Consob".
            - Il   testo dell'art. 144    del  sopra  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.  144  (Svolgimento  della  sollecitazione  e  della
          raccolta). - 1.  La  Consob  stabilisce  con    regolamento
          regole   di   trasparenza  e correttezza per lo svolgimento
          della  sollecitazione  e  della  raccolta  di  deleghe.  Il
          regolamento, in particolare, disciplina:
            a)  il   contenuto del prospetto e  del modulo di delega,
          nonche' le relative modalita' di diffusione;
            b) le  procedure  di  sollecitazione  e  di  raccolta  di
          deleghe,  nonche'  le condizioni e  le modalita' da seguire
          per l'esercizio  e la revoca delle stesse;
            c) le forme di collaborazione tra  gli intermediari  e  i
          soggetti    in   possesso   delle   informazioni   relative
          all'identita'  dei  soci,  al   fine   di   consentire   lo
          svolgimento della sollecitazione.
             2. La Consob puo':
            a)  richiedere  che il  prospetto e il  modulo di  delega
          contengano  informazioni    integrative      e    stabilire
          particolari   modalita'  di diffusione degli stessi;
            b)    vietare    l'attivita'   di   sollecitazione e   di
          raccolta  delle deleghe  quando riscontri  una   violazione
          delle disposizioni  della presente sezione;
            c)  esercitare  nei  confronti  dei  committenti  e delle
          associazioni di azionisti i poteri previsti dall'art.  115,
          comma 1, lettere a) e b);
            d)      esercitare   nei     confronti    dei    soggetti
          abilitati   alla sollecitazione i poteri previsti dall'art.
          115, comma 1.
            3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la  Consob,
          disciplina  con  regolamento    i termini   di convocazione
          dell'assemblea,    anche  in  deroga       alle     vigenti
          disposizioni   di   legge,  assicurando   una sufficiente e
          tempestiva pubblicita' delle proposte di deliberazione.
            4.  Nei casi   in   cui la   legge preveda    forme    di
          controllo  sulle partecipazioni al capitale delle societa',
          copia  del  prospetto  e del modulo  di delega  deve essere
          inviata alle   autorita' di    vigilanza  competenti  prima
          della  sollecitazione    e  della raccolta delle deleghe di
          voto. Le    autorita'  vietano  la  sollecitazione  e    la
          raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento
          delle  finalita' inerenti ai controlli sulle partecipazioni
          al capitale".
            - Il   testo dell'art.   119 del  gia'    citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.    119    (Ambito  di    applicazione).   -   1. Le
          disposizioni  del presente capo   si applicano,  salvo  che
          sia  diversamente  specificato, alle societa'  italiane con
          azioni quotate in   mercati regolamentati italiani  o    di
          altri  paesi    dell'Unione  europea (societa'   con azioni
          quotate)".
            - Gli articoli 8  e 21 della legge 26 febbraio  1996,  n.
          52,  recano la  delega legislativa  sulla base  della quale
          e' stato  emanato il decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58.
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restanto     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           Note all'art. 1:
            - Il  testo  dell'art.  2366  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Art.    2366  (Formalita'    per  la    convocazione). -
          L'assemblea deve essere  convocata   dagli   amministratori
          mediante    avviso   contenente l'indicazione  del  giorno,
          dell'ora  e del   luogo   dell'adunanza   e l'elenco  delle
          materie da trattare.
            L'avviso    deve  essere    pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   della Repubblica   almeno    quindici    giorni
          prima  di  quello  fissato  per l'adunanza.
            In   mancanza   delle  formalita'  suddette,  l'assemblea
          si     reputa  regolarmente     costituita,  quando      e'
          rappresentato      l'intero   capitale  sociale  e     sono
          intervenuti tutti  gli amministratori e   i componenti  del
          collegio    sindacale. Tuttavia  in  tale  ipotesi ciascuno
          degli intervenuti puo'    opporsi  alla  discussione  degli
          argomenti   sui   quali  non  si  ritenga  sufficientemente
          informato".
            - Il  testo  dell'art.  2367  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Art.     2367    (Convocazione  su    richiesta    della
          minoranza). -  Gli amministratori devono   convocare  senza
          ritardo  l'assemblea    quando ne e' fatta domanda da tanti
          soci  che  rappresentino  almeno  il  quinto  del  capitale
          sociale e  nella  domanda sono  indicati  gli argomenti  da
          trattare.
            Se  gli  amministratori,  o  in  loro vece i sindaci, non
          provvedono, la convocazione  dell'assemblea    e'  ordinata
          con decreto  dal presidente del tribunale, il quale designa
          la persona che deve presiederla".
            -  Il  testo  dell'art.  2449  del  codice  civile  e' il
          seguente:
            "Art.   2449 (Effetti   dello    scioglimento).    -  Gli
          amministratori,  quando  si  e'  verificato  un   fatto che
          determina  lo  scioglimento  della  societa',  non  possono
          intraprendere  nuove  operazioni.  Contravvenendo  a questo
          divieto,  essi  assumono   responsabilita'   illimitata   e
          solidale per gli affari intrapresi.
            Essi  devono,   nel termine  di trenta giorni,  convocare
          l'assemblea   per   le    deliberazioni    relative    alla
          liquidazione.
            Gli amministratori  sono responsabili della conservazione
          dei  beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna
          ai liquidatori.
            Nel  caso  previsto  dal   n. 5   dell'art.   2448,    la
          deliberazione  dell'assemblea  che decide lo   scioglimento
          della societa' deve essere  depositata  ed  iscritta    nel
          registro  delle  imprese   a norma dell'art.  2411,  primo,
          secondo  e  terzo comma,   e   pubblicata nel    Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata.
            Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6  dell'art.  2448
          deve  essere  depositata  ed   iscritta nel registro  delle
          imprese e   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale    delle
          societa'    per  azioni e   a responsabilita' limitata   la
          deliberazione  del   consiglio   di   amministrazione   che
          accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.
            Nel  caso   previsto dal n. 3  dell'art. 2448 deve essere
          iscritto e pubblicato  a  norma  del  comma  precedente  il
          decreto del presidente del tribunale  che,  su istanza  dei
          soci,    degli  amministratori    o   dei sindaci   accerti
          l'impossibilita'   di  funzionamento    o    la    continua
          inattivita' dell'assemblea.
            Nel  caso    previsto dall'art. 2448, secondo   comma, il
          provvedimento dell'autorita' governativa    e  la  sentenza
          dichiarativa     di  fallimento  devono    a    cura  degli
          amministratori,     entro      quindici   giorni      dalla
          comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della
          sentenza,  essere   depositati    in  copia  autentica  per
          l'iscrizione    presso  l'ufficio    del  registro    delle
          imprese  e    pubblicato  nel    Bollettino ufficiale delle
          societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
            - Il testo dell'art. 125    del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.      125    (Convocazione     dell'assemblea     su
          richiesta   della minoranza).  -   1.   Gli  amministratori
          convocano  l'assemblea  entro trenta giorni dalla richiesta
          quando    ne  fanno  domanda  tanti  soci che rappresentino
          almeno  il dieci  per cento del   capitale sociale    o  la
          minore  percentuale    stabilita  nell'atto   costitutivo e
          nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
            2.  Entro    il  termine  indicato    nel  comma  1,  gli
          amministratori,  in  considerazione  degli    argomenti  da
          trattare,      possono,   nell'interesse   della  societa',
          deliberare di non procedere alla convocazione.
            3.  Il presidente  del tribunale,  su  ricorso dei   soci
          che   hanno richiesto  la convocazione,  puo' ordinare  con
          decreto,  sentiti gli amministratori   e  i   sindaci,   la
          convocazione    dell'assemblea, designando la  persona  che
          deve presiederla.
            4.   Se  la  richiesta  e'  fatta    da  tanti  soci  che
          rappresentino almeno il quinto  del capitale   sociale,  si
          applica  l'art. 2367  del codice civile".