IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2  del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n. 1100, e
l'art.  10   della  legge  23   agosto  1988,  n.   400,  concernenti
l'attribuzione ai  Sottosegretari di Stato di  funzioni loro delegate
dal Ministro;
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n 29,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visti i decreti  del Presidente della Repubblica 21  ottobre 1998 e
22 ottobre 1998 con i quali - rispettivamente, il dott. Luigi Bersani
e'   stato  nominato   Ministro  dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato e il senatore Umberto Carpi e l'onorevole Gianfranco
Morgando sono stati nominati Sottosegretari di Stato;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei ministri  22
ottobre 1998  con cui al dott.  Pier Luigi Bersani e  stato conferito
inoltre l'incarico per il turismo;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
novembre 1998, in  corso di registrazione presso la  Corte dei conti,
con cui  e' stata conferita  la delega  delle funzioni in  materia di
turismo al Ministro Pier Luigi Bersani;
  Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993 rientrano  nella competenza del  Ministro gli atti  attraverso i
quali  si esplica  la funzione  di indirizzo  politicoamministrativo,
nonche' la  verifica della  rispondenza dei  risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 166 del  18 luglio 1997,
recante il  regolamento di  riorganizzazione degli uffici  di livello
dirigenziale generale  del Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono riservati alla firma del  Ministro gli atti normativi e gli
altri atti indicati all'art. 3, comma  1, lettere a), b), c), d), e),
f) e  g), ad  eccezione delle decisioni  relative alle  variazioni di
bilancio, del  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29,  gli atti
che  devono  essere sottoposti  per  le  decisioni al  Consiglio  dei
Ministri  ed  al  Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), gli atti di  nomina degli organi di amministrazione
ordinaria,  straordinaria  e  di  controllo degli  enti  ed  istituti
sottoposti alla  vigilanza del  Ministero (ivi  compresi gli  atti di
assoggettamento   a   liquidazione   coatta   amministrativa   o   ad
amministrazione straordinaria, di nomina dei commissari liquidatori e
dei comitati  di sorveglianza per  le procedure  di cui alla  legge 1
agosto 1986, n. 430,  ed alla legge 3 aprile 1979, n.  95) e gli atti
di nomina degli arbitri.
  2.  Restano  altresi  riservati  alla  competenza  del  Ministro  i
rapporti internazionali,  i rapporti con gli  organi costituzionali o
ausiliari al  Governo e  gli atti inerenti  la funzione  di direzione
politica.
  3.  Vengono inoltre  riservate  al Ministro  le  competenze di  cui
all'art. 15 del decreto-legge 11  luglio 1992, n. 333, convertito con
modificazioni  nella  legge  8  agosto  1992,  n.  359  e  successive
modificazioni e del decreto-legge 31  maggio 1994, n. 332, convertito
con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.