IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il proprio  decreto 21  novembre  1987, n.  528, recante  la
"Riformulazione del  regolamento interno  per l'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'";
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il
"Riordinamento   dell'Istituto   superiore   di  sanita',   a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754,  riguardante il "Regolamento concernente  l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'";
  Visto, in particolare, l'articolo 9,  comma 6, del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, in base al
quale l'articolazione  e l'organizzazione interna  dell'Istituto sono
disciplinate dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;
  Visto, inoltre,  l'articolo 26 dello stesso  decreto del Presidente
della Repubblica n.  754 del 1994, che include il  citato articolo 62
della  legge  7  agosto  1973,   n.  519,  tra  le  disposizioni  che
disciplinano attualmente l'Istituto superiore di sanita';
   Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le  proposte approvate dal comitato  scientifico del predetto
Istituto,  nella  seduta  del   3  aprile  1997,  relativamente  alla
costituzione di due  nuovi reparti nei laboratori  di epidemiologia e
biostatistica e di virologia;
  Sentito il consiglio  dei direttori di laboratorio  che ha espresso
il proprio favorevole avviso nella seduta del 12 dicembre 1996;
  Viste le deliberazioni n.  1 e n. 2 allegate al  verbale n. 193 del
17 aprile 1997 del comitato amministrativo del citato Istituto, circa
le proposte in argomento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso il 6 ottobre 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'art.  17, comma  3, della  citata legge  n. 400  del 1988,
effettuate con nota prot. n. 40462/SP 1.3 in data 12 novembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 21 novembre
1987, n. 528, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il laboratorio e' articolato nei seguenti reparti:
   analisi dei dati epidemiologici;
   epidemiologia clinica;
   indagini campionarie di popolazione;
   indicatori per la sorveglianza sanitaria;
   malattie infettive;
   malattie non infettive;
   metodologie e modelli biostatici;
   sistemi informativi epidemiologici;
   valutazione dei servizi e pianificazione;
   AIDS e malattie sessualmente trasmesse".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  della  lettera h) del   comma 1 dell'art. 1
          della legge n.    421/1992  (Delega  al    Governo  per  la
          razionalizzazione    e  la  revisione delle   discipline in
          materia  di sanita',  di  pubblico impiego,  di  previdenza
          e di finanza territoriale), e' il seguente:
            "Art.   1  (Sanita').  -  1.  Ai fini  della  ottimale  e
          razionale utilizzazione   delle  risorse    destinate    al
          Servizio      sanitario  nazionale, del perseguimento della
          migliore efficienza del medesimo a garanzia del  cittadino,
          di  equita' distributiva e  del contenimento della    spesa
          sanitaria,     con   riferimento    all'art.    32    della
          Costituzione, assicurando a tutti i   cittadini  il  libero
          accesso  alle  cure    e  la   gratuita' del   servizio nei
          limiti e  secondo i   criteri previsti   dalla    normativa
          vigente    in   materia,   il   Governo   della Repubblica,
          sentita  la conferenza permanente  per i rapporti   fra  lo
          Stato,  le regioni   e le province autonome di Trento  e di
          Bolzano, e' delegato ad   emanare, entro  novanta    giorni
          dalla  data  di   entrata in vigore  della presente  legge,
          uno o   piu'   decreti legislativi   con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a) g) (Omissis);
            h)  emanare,  per rendere piene  ed effettive le funzioni
          che vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle    province
          autonome,  entro  il  30  giugno 1993, norme per la riforma
          del Ministero  della  sanita'  cui  rimangono  funzioni  di
          indirizzo    e di coordinamento, nonche'  tutte le funzioni
          attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le stesse norme debbono prevedere  altresi'    il  riordino
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la sicurezza del   lavoro (ISPESL)
          nonche' degli  istituti  di ricovero  e cura   a  carattere
          scientifico  e degli istituti zooprofilattici.  Dette norme
          non devono comportare oneri a carico dello Stato".
            -  Il    testo  del comma   6 dell'art. 9 del   D.P.R. n.
          754/1994  e' il seguente:
            "6.   L'articolazione      e   l'organizzazione   interna
          dell'Istituto  sono  disciplinte dall'art. 62 della legge 7
          agosto 1973, n. 519".
            -  Il  testo  dell'art.  26  del D.P.R. n. 754/1994 e' il
          seguente:
            "Art.   26     (Disposizioni   normative    dell'Istituto
          superiore    di  sanita'). - 1.  A norma di quanto previsto
          dall'art.  2, comma 3, del decreto legislativo 30    giugno
          1993,  n.  267,    l'Istituto  superiore  di  sanita' resta
          disciplinato dalle seguenti disposizioni:
            articoli 2, 3,   10 (ad eccezione del comma  3,    n.  4,
          abrogato),  11,  15,  17,  18,  24, 25, 35, 36, 50,  51, 62
          della  legge  7  agosto  1973,  n.    519,     concernente:
          "Modifiche    ai    compiti,    all'ordinamento  ed    alle
          strutture dell'Istituto superiore di sanita'";
            art.  8  della   legge  6  dicembre  1964,    n.    1332,
          concernente  l'ospitalita'  presso  l'Istituto superiore di
          sanita';
            art.  9  della   legge  23  dicembre  1978,    n.    833,
          concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
            decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30
          dicembre 1993, n. 593, concernente la determinazione  e  la
          composizione dei comparti di contrattazione collettiva;
            decreto  del  Ministro della  sanita'  21  novembre 1987,
          n.    528,  concernente      la      riformulazione     del
          regolamento    interno     per l'organizzazione    ed    il
          funzionamento  dell'Istituto  superiore  di sanita';
            decreto  del  Ministro  della  sanita'   2  maggio  1990,
          n.    157, concernente la   modifica al regolamento interno
          per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Istituto
          superiore di sanita';
            decreto  del  Ministro della  sanita'  27  novembre 1990,
          n.    454,  concernente    modifiche   al   regolamento per
          l'organizzazione   ed    il  funzionamento    dell'Istituto
          superiore    di    sanita',    approvato    con decreto del
          Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528;
            decreto  del  Ministro  della  sanita' 31  gennaio  1992,
          n.  286, concernente modifiche al regolamento  interno  per
          l'organizzazione   ed   il  funzionamento     dell'Istituto
          superiore  di sanita',  approvato con decreto del  Ministro
          della sanita' 21 novembre 1987, n. 528;
            decreto  del  Ministro  della  sanita' 11  gennaio  1993,
          n.  134, concernente  modifiche,   per  quanto  attiene  al
          numero   ed  alla denominazione dei reparti del laboratorio
          di fisiopatologia di organo e  di sistema,  al  regolamento
          interno    per    l'organizzazione  ed    il  funzionamento
          dell'Istituto   superiore   di   sanita',   approvato   con
          decreto del Ministro della sanita'  21  novembre  1987,  n.
          528.
            2.  Dalla  data    di  entrata  in  vigore del   presente
          regolamento tutte le    altre    disposizioni      relative
          all'organizzazione    dell'Istituto superiore di   sanita',
          non richiamate  nel comma 1, cessano  di avere efficacia".
            -  Il testo   dell'art. 62   della   legge n.    519/1973
          (Modifiche    ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture
          dell'Istituto superiore di sanita') e' il seguente:
            "Art.  62  (Regolamento    interno).  -  Con  decreto del
          Ministro  per  la  sanita'   su   proposta   del   comitato
          amministrativo  e, per le materie di cui  al  punto  4  del
          quarto  comma  dell'art.  13,  del   comitato  scientifico,
          sentito  il  consiglio  dei direttori di laboratorio, viene
          emanato, entro un   anno  dall'entrata  in  vigore    della
          presente   legge,   il      regolamento     interno     per
          l'organizzazione  ed  il  funzionamento dell'Istituto;  con
          le    stesse    modalita'  si    provvede  ai    successivi
          aggiornamenti.
             Il regolamento interno comprende fra l'altro:
            1) la  suddivisione dell'lstituto in laboratori,  reparti
          e servizi generali e le loro attribuzioni;
            2)  le  attribuzioni  del personale secondo le rispettive
          qualifiche;
            3) la   ripartizione, ai soli   fini  delle  esigenze  di
          servizio, dei posti stabiliti in  organico, per le carriere
          tecniche  tra i singoli laboratori e servizi generali.
            Fino   all'emanazione  del  regolamento  interno  permane
          l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (Abrogata):
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la   denominazione   di "regolamento", sono adottati previo
          parere  del  Consiglio  di  Stato, sottoposti al   visto ed
          alla registrazione della   Corte dei   conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con   il Ministro  del  tesoro,  nel  rispettodei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".