La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Principi ed obiettivi 
  1. La presente  legge,  le  cui  disposizioni  costituiscono  norme
fondamentali di riforma  economicosociale  della  Repubblica,  ha  lo
scopo, nel quadro delle normative comunitarie,  di  promuovere  e  di
valorizzare  l'imprenditoria  giovanile  nel  settore  agricolo,  con
particolare  riferimento  all'insediamento  ed  alla  permanenza   di
giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. 
  2. Il primo insediamento di  giovani  agricoltori,  che  non  hanno
ancora  compiuto  i  quaranta  anni,  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE)  n.  950/97  del  Consiglio,  del  20  maggio  1997,
costituisce obiettivo primario della politica agricola  del  Paese  e
conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo,  agroindustriale
e  forestale  adottati  a  livello  nazionale  e  dalle   istituzioni
regionali. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle note  qui  pubbicato  e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il regolamento (CE) n.  950/97  del  Consiglio  del  20
          maggio  1997  e' relativo al "Miglioramento dell'efficienza
          delle strutture agricole".