IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il decreto  del Ministro  delle  finanze, con  il quale  vengono
fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le
misure  unitarie del  diritto speciale  gravante sui  generi indicati
nell'art.  2   della  medesima   legge,  introdotti   nel  territorio
extradoganale di Livigno abbia validita' annuale;
  Visto l'art. 3, lettera a), della  citata legge n. 762/1973, con il
quale e' stabilita la misura  del diritto speciale da applicare sulla
benzina e da  ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12  gennaio 1991, n.
6, convertito, con  modificazioni, nella legge 15 marzo  1991, n. 80,
con il quale la  misura stessa e' stata elevata a  lire 450 al litro,
nel limite massimo;
  Considerato:
  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 378 del 29 settembre
1998, divenuta  esecutiva per intervenuta dichiarazione  di immediata
eseguibilita', ha espresso, fra l'altro,  il proprio parere in ordine
alla misura  del diritto  speciale previsto dal  citato art.  2 della
legge 1  novembre 1973, n.  762, ai sensi  del successivo art.  3 del
medesimo provvedimento legislativo;
  che  l'ufficio provinciale  industria, commercio  e artigianato  di
Sondrio che, ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei
prezzi,  ha espresso  in linea  di massima  parere di  congruita' sui
valori  medi   dei  prezzi  indicati  nella   suddetta  deliberazione
relativamente  agli  oli  combustibili e  lubrificanti,  ai  tabacchi
lavorati ed agli altri generi  indicati nel secondo comma dell'art. 2
della legge n. 762/1973 ai  quali deve essere riferita la percentuale
di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
  che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto
speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da
valere per l'anno 1999;
  Ritenuto:
  che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della
citata legge n.  221/1976 e nell'art. 10 della legge  n. 80 del 1991,
si ritiene opportuno fissare la  misura del diritto speciale gravante
sulla benzina normale e super in  lire 450 al litro e quella relativa
alla benzina senza piombo in lire  350 al litro; si ritiene opportuno
confermare in  lire 1 al  litro per il gasolio  e per il  petrolio le
misure del diritto speciale indicate  nel decreto ministeriale del 28
novembre 1997;
  che,  per  quanto riguarda  gli  oli  combustibili, possono  essere
stabiliti  i  sottoelencati  valori   medi  indicati  nella  predetta
deliberazione;
 1) Olio combustibile fluido:
   a) superiore a 3' E . . . . . . .   L. 3.650 al q.le;
   b) fino a 5' E  . . . . . . . . .   "  3.150 "  q.le;
 2) Olio semifluido e denso:
   a) da 5' fino a 7' E  . . . . . .   L. 3.900 al q.le;
   b) superiore a 7' E . . . . . . .   "  3.650 "  q.le;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La misura del  diritto speciale previsto dall'art. 2  della legge 1
novembre 1973, n. 762, con  le modifiche successive ad essa apportate
da  ultimo dall'art.  10 del  decreto-legge  12 gennaio  1991, n.  6,
convertito,  con modificazioni,  nella legge  15 marzo  1991, n.  80,
viene stabilita in lire 450 al  litro per la benzina normale e super,
in lire 350 al litro per la  benzina senza piombo, in lire 1 al litro
per il petrolio ed il gasolio.