Dal  1 gennaio  1999, l'Unione  economica e  monetaria entra  nella
terza fase; a partire dalla medesima data undici Paesi adotteranno la
moneta  unica  europea,  l'euro. La  responsabilita'  della  politica
monetaria dell'area e' affidata al Sistema europeo di banche centrali
(SEBC), composto  dalla Banca centrale  europea (BCE) e  dalle banche
centrali nazionali dei paesi dell'Unione europea.
  La  riserva  obbligatoria  e'   uno  degli  strumenti  di  politica
monetaria. In  particolare, la  previsione di  un obbligo  di riserva
consente al  SEBC di  stabilizzare i tassi  di interesse  del mercato
monetario e di accrescere la capacita' di regolare in modo efficiente
la liquidita' del sistema. La  BCE, attraverso il proprio regolamento
emanato il 1 dicembre 1998,  ha disciplinato la materia della riserva
obbligatoria per le banche dell'area dell'euro.
  Coerentemente  con il  suddetto  regolamento,  vengono definite  le
allegate  istruzioni che  specificano  le  modalita' di  assolvimento
degli obblighi di riserva.
  In  particolare,  le  banche  insediate in  Italia  sono  tenute  a
detenere  presso  la  Banca  d'Italia  un  deposito  obbligatorio  in
contanti. A partire  dal primo periodo di mantenimento, che  va dal 1
gennaio  al   23  febbraio   1999,  la  riserva   obbligatoria  viene
determinata  applicando  un'aliquota  pari  al  2%  alle  consistenze
dell'aggregato  soggetto a  riserva alla  fine del  mese di  dicembre
1998. Dall'importo  cosi' determinato  viene detratta  una franchigia
pari a  100.000 euro.  Dal mese  di riferimento  di gennaio  1999, il
periodo di  mantenimento andra' dal  giorno 24 del mese  successivo a
quello di riferimento al giorno 23 del mese seguente.
  Le banche  comunicano alla Banca  d'Italia i dati utili  al calcolo
della  riserva  attraverso  le   segnalazioni  statistiche  entro  il
dodicesimo  giorno  lavorativo  del   mese  successivo  a  quello  di
riferimento.  Transitoriamente,  in  attesa   che  si  realizzino  le
condizioni per l'utilizzo  automatico delle segnalazioni statistiche,
le  banche sono  tenute a  presentare presso  le filiali  della Banca
d'Italia il  mod. 109  Vig. contenente le  informazioni utili  per il
calcolo della riserva obbligatoria.
  La  riserva  obbligatoria sara'  remunerata  al  tasso medio  delle
"operazioni di  rifinanziamento principali"  effettuate dal  SEBC nel
periodo di mantenimento.
  L'adempimento degli  obblighi di  riserva e' verificato  sulla base
delle  riserve medie  giornaliere detenute  da una  banca durante  il
periodo  mensile  di  mantenimento.  Le  banche  possono  movimentare
l'intero ammontare  del deposito obbligatorio nel  corso del suddetto
periodo.
  La BCE ha stabilito la possibilita'  per le banche di adempiere gli
obblighi  di riserva  in via  indiretta, per  il tramite  di un'altra
banca assoggettata  agli obblighi,  definita banca  intermediaria. In
questo  caso,  la banca  intermediata  assolvera'  i propri  obblighi
direttamente  presso la  banca intermediaria  e non  presso la  Banca
d'Italia. Resta  ferma la responsabilita' in  ordine alla correttezza
delle informazioni utili al calcolo della riserva obbligatoria.
  In caso  di mancato  adempimento degli obblighi  di riserva  la BCE
puo' irrogare sanzioni direttamente alle banche assoggettate a ROB.
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  Il recepimento  della nuova disciplina  ha dato luogo ad  una nuova
versione  del  capitolo XV  delle  Istruzioni  di Vigilanza  -  Parte
riservata  agli  enti  creditizi. Per  completezza  di  informazione,
verra'  trasmessa non  appena  disponibile la  versione ufficiale  in
lingua  italiana  del  regolamento  della  BCE,  che  costituisce  la
principale  fonte normativa  della disciplina  in materia  di riserva
obbligatoria.
  Data  la rilevanza  della  materia, le  nuove disposizioni  saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                Il Governatore: Fazio