Dal 1 gennaio 1999, l'Unione economica e monetaria entra nella terza fase; a partire dalla medesima data undici Paesi adotteranno la moneta unica europea, l'euro. La responsabilita' della politica monetaria dell'area e' affidata al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione europea. La riserva obbligatoria e' uno degli strumenti di politica monetaria. In particolare, la previsione di un obbligo di riserva consente al SEBC di stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e di accrescere la capacita' di regolare in modo efficiente la liquidita' del sistema. La BCE, attraverso il proprio regolamento emanato il 1 dicembre 1998, ha disciplinato la materia della riserva obbligatoria per le banche dell'area dell'euro. Coerentemente con il suddetto regolamento, vengono definite le allegate istruzioni che specificano le modalita' di assolvimento degli obblighi di riserva. In particolare, le banche insediate in Italia sono tenute a detenere presso la Banca d'Italia un deposito obbligatorio in contanti. A partire dal primo periodo di mantenimento, che va dal 1 gennaio al 23 febbraio 1999, la riserva obbligatoria viene determinata applicando un'aliquota pari al 2% alle consistenze dell'aggregato soggetto a riserva alla fine del mese di dicembre 1998. Dall'importo cosi' determinato viene detratta una franchigia pari a 100.000 euro. Dal mese di riferimento di gennaio 1999, il periodo di mantenimento andra' dal giorno 24 del mese successivo a quello di riferimento al giorno 23 del mese seguente. Le banche comunicano alla Banca d'Italia i dati utili al calcolo della riserva attraverso le segnalazioni statistiche entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Transitoriamente, in attesa che si realizzino le condizioni per l'utilizzo automatico delle segnalazioni statistiche, le banche sono tenute a presentare presso le filiali della Banca d'Italia il mod. 109 Vig. contenente le informazioni utili per il calcolo della riserva obbligatoria. La riserva obbligatoria sara' remunerata al tasso medio delle "operazioni di rifinanziamento principali" effettuate dal SEBC nel periodo di mantenimento. L'adempimento degli obblighi di riserva e' verificato sulla base delle riserve medie giornaliere detenute da una banca durante il periodo mensile di mantenimento. Le banche possono movimentare l'intero ammontare del deposito obbligatorio nel corso del suddetto periodo. La BCE ha stabilito la possibilita' per le banche di adempiere gli obblighi di riserva in via indiretta, per il tramite di un'altra banca assoggettata agli obblighi, definita banca intermediaria. In questo caso, la banca intermediata assolvera' i propri obblighi direttamente presso la banca intermediaria e non presso la Banca d'Italia. Resta ferma la responsabilita' in ordine alla correttezza delle informazioni utili al calcolo della riserva obbligatoria. In caso di mancato adempimento degli obblighi di riserva la BCE puo' irrogare sanzioni direttamente alle banche assoggettate a ROB. * * * Il recepimento della nuova disciplina ha dato luogo ad una nuova versione del capitolo XV delle Istruzioni di Vigilanza - Parte riservata agli enti creditizi. Per completezza di informazione, verra' trasmessa non appena disponibile la versione ufficiale in lingua italiana del regolamento della BCE, che costituisce la principale fonte normativa della disciplina in materia di riserva obbligatoria. Data la rilevanza della materia, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Governatore: Fazio