IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che: al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto dalle predette disposizioni legislative, non superiore a lire 8.689 miliardi; il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996; Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare: l'art. 1, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 (di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire 100 milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; l'art. 5, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza indicazione di ammontare minimo) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli rappresentativi di prestiti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 786812 del 29 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1 gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito riferentesi all'anno di imposta 1987, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994; Visto il proprio decreto n. 787634 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1996, con il quale e' stata disposta, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una prima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, per l'importo di nominali L. 2.205.064.000.000 a rimborso di crediti d'imposta per complessive L. 2.205.041.715.000; Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante due contribuenti, titolari di crediti per imposte dirette relativi alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, e, pertanto, concernenti il periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 15.796.623.000; Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una seconda tranche dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 15.798.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 15.796.623.000), nonche' l'importo di L. 1.377.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all' art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 15.798.000.000, alle seguenti condizioni: durata: dieci anni; godimento: 10 gennaio 1996; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006; tasso d'interesse: 5,40 per cento lordo, relativamente alla prima cedola, di scadenza 1 luglio 1996; per le cedole successive, verra' determinato con le modalita' di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1996, citato nelle premesse. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1 gennaio 1999 i suddetti certificati verranno ridenominati in euro, con le modalita' di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.