IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto il  decreto-legge 13 dicembre  1995, n. 526,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  10  febbraio  1996,  53,  recante,  fra
l'altro,  disposizioni urgenti  in materia  di estinzione  di crediti
d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che:
  al fine di consentire la  completa estinzione dei crediti d'imposta
relativi alle richieste presentate ai sensi  degli articoli 1 e 5 del
decreto-legge 23 maggio 1994,  n. 307, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 luglio 1994,  n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di
titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto
dalle predette  disposizioni legislative, non superiore  a lire 8.689
miliardi;
  il godimento  dei suddetti  titoli di Stato  decorre dal  1 gennaio
1996;
  Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare:
  l'art. 1,  ove si  prevede, tra  l'altro, l'estinzione  dei crediti
relativi al  periodo d'imposta chiuso  entro il 31 dicembre  1987 (di
ammontare,  al  netto  degli  interessi, non  inferiore  a  lire  100
milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
  l'art. 5,  ove si  prevede, tra  l'altro, l'estinzione  dei crediti
relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza
indicazione di  ammontare minimo) mediante assegnazione  ai creditori
di titoli di Stato;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato per l'anno  finanziario 1998, ed,
in particolare, l'art. 3, comma 5,  con cui si e' stabilito il limite
massimo  di emissione  dei prestiti  pubblici per  l'anno stesso,  al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo per  l'introduzione dell'euro,  ed in particolare  l'art. 10,
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare l'art. 40,  secondo comma, ove si prevede  che, a partire
dalla data  di entrata in vigore  del decreto ministeriale di  cui al
comma 1  del medesimo  articolo, il Tesoro  non rilascia  piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  7 agosto  1998, con  cui sono  state
stabilite  ulteriori modalita'  per  l'attuazione delle  disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto il  proprio decreto n.  786812 del 29 marzo  1996, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 83 del  9 aprile 1996, con  il quale, in
applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si
e' provveduto  a fissare  le caratteristiche dei  titoli di  cui alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati certificati di credito  del Tesoro decennali, con godimento
1 gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le
modalita di cui al decreto stesso,  ed, in particolare, l'art. 2, ove
si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi
per un  importo corrispondente all'ammontare complessivo  dei crediti
d'imposta  risultante dagli  elenchi dei  contribuenti trasmessi  dal
Ministero delle  finanze arrotondando, quando necessario,  al milione
superiore  l'importo  di  ciascun  credito  riferentesi  all'anno  di
imposta 1987, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art.
1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994;
  Visto il  proprio decreto n.  787634 del 6 agosto  1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 196 del 22 agosto 1996,  con il quale e'
stata disposta,  in attuazione dell'art. 10  del citato decreto-legge
n. 16 del  1993, come integrato dall'art. 1  del citato decreto-legge
n.  307 del  1994,  l'emissione  di una  prima  tranche dei  suddetti
certificati  di credito  del  Tesoro, per  l'importo  di nominali  L.
2.205.064.000.000 a rimborso di  crediti d'imposta per complessive L.
2.205.041.715.000;
  Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art.  1 del citato decreto-legge n.
526  del  1995,  ha  trasmesso  un  apposito  elenco,  facente  parte
integrante  del  presente   decreto,  riguardante  due  contribuenti,
titolari  di  crediti per  imposte  dirette  relativi alle  richieste
presentate ai sensi  dell'art. 1 del citato decreto-legge  n. 307 del
1994, e, pertanto,  concernenti il periodo d'imposta  chiuso entro il
31 dicembre 1987, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a
L. 15.796.623.000;
  Ritenuto  pertanto  che  occorre  procedere  all'emissione  di  una
seconda  tranche   dei  certificati  di  cui   sopra  per  l'importo,
debitamente  arrotondato, di  complessive  L.  15.798.000.000, e  che
contro  il  rilascio dei  suddetti  titoli  di Stato  verra'  versato
all'entrata del bilancio statale  l'importo corrispondente ai crediti
d'imposta ammessi  a rimborso (L. 15.796.623.000),  nonche' l'importo
di  L.  1.377.000  pari  alla  differenza fra  la  suddetta  somma  e
l'ammontare dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni, e  per le finalita' di  cui all'
art. 1 del  decreto-legge 13 dicembre 1995, n.  526, convertito nella
legge 10 febbraio 1996, n. 53, e' disposta l'emissione di una seconda
tranche  di  certificati di  credito  del  Tesoro al  portatore,  per
l'importo di nominali L. 15.798.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 10 gennaio 1996;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006;
  tasso d'interesse:  5,40 per cento lordo,  relativamente alla prima
cedola, di scadenza  1 luglio 1996; per le  cedole successive, verra'
determinato con  le modalita' di  cui al decreto ministeriale  del 29
marzo 1996, citato nelle premesse.
  Ai sensi  dell'art. 5  del decreto legislativo  24 giugno  1998, n.
213, citato nelle premesse, il  1 gennaio 1999 i suddetti certificati
verranno ridenominati in euro, con le modalita' di cui all'art. 7 del
medesimo provvedimento legislativo.