IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il decreto-legge  23 gennaio  1993, n.  16, convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
varie in materia  tributaria, ed, in particolare, l'art.  10, con cui
si   prevede  che   all'estinzione  dei   crediti  risultanti   dalla
liquidazione delle  dichiarazioni dei  redditi e  delle dichiarazioni
annuali  dell'imposta sul  valore  aggiunto, relative  ai periodi  di
imposta  chiusi  entro il  31  dicembre  1985, si  provvede  mediante
assegnazione ai  creditori di  titoli di Stato,  che il  Ministro del
tesoro e'  autorizzato ad emettere  fino all'importo massimo  di lire
4.500 miliardi;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge 24  settembre  1993,  n.  376,
reiterato,  da ultimo,  con  decreto-legge 23  maggio  1994, n.  307,
convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art.
10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e' stato aggiunto, dopo il
comma 2, un ulteriore comma (2-bis)  in forza del quale e' stato, fra
l'altro, stabilito che:
  la differenza  fra l'importo  di lire 4.500  miliardi e  quello dei
crediti di  cui e' stato  chiesto il rimborso,  ai sensi del  comma 1
dell'art. 10  del citato decreto-legge  n. 16 del 1993,  e' destinata
all'estinzione, secondo le disposizioni dei  commi 1 e 2, dei crediti
relativi al  periodo d'imposta  chiuso entro il  31 dicembre  1987 di
ammontare,  al netto  degli  interessi, non  inferiore  a lire  cento
milioni,  risultanti  dalla   liquidazione  delle  dichiarazioni  dei
redditi, con le modalita' indicate nel medesimo comma 2-bis;
  il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
  con  decreto del  Ministro  del  tesoro, da  emanarsi  entro il  10
ottobre 1993, sono determinate le  caratteristiche, le modalita' e le
procedure di assegnazione dei titoli;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato per l'anno  finanziario 1998, ed,
in particolare, l'art. 3, comma 5,  con cui si e' stabilito il limite
massimo  di emissione  dei prestiti  pubblici per  l'anno stesso,  al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo per  l'introduzione dell'euro,  ed in particolare  l'art. 10,
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare l'art. 40,  secondo comma, ove si prevede  che, a partire
dalla data  di entrata in vigore  del decreto ministeriale di  cui al
comma 1  del medesimo  articolo, il Tesoro  non rilascia  piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  7 agosto  1998, con  cui sono  state
stabilite  ulteriori modalita'  per  l'attuazione delle  disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto il decreto ministeriale del  27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio  1992, con cui  il Ministro
delle finanze ha provveduto, a  norma dell'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 26  marzo 1992, n.  244, a determinare le  modalita' di
presentazione delle richieste  e le procedure per  la rilevazione dei
crediti  che possono  essere oggetto  di estinzione,  stabilendo, fra
l'altro, che  venga trasmesso  al Ministero  del tesoro  un esemplare
degli  elenchi riepilogativi  -  recanti l'ammontare  dei crediti  da
estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
  n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1993;
  n.  101038  del  23   settembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993;
  n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
78 del 5 aprile 1994;
  n. 398859 del 14 gennaio  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 1995;
  n. 594837 del 6 dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 dell'11 dicembre 1995;
  n. 787291 del  7 giugno 1996, pubblicato  nel supplemento ordinario
n.  107 alla  Gazzetta  Ufficiale n.  150 del  28  giugno 1996,  come
modificato dal  decreto ministeriale n.  788312 del 6  novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1996;
  n. 180723 del 29 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 1998, con cui sono state disposte, in attuazione
dell'art. 10 del citato decreto-legge  n. 16 del 1993, come integrato
dall'art. 1  del citato decreto-legge  n. 307 del 1994,  emissioni di
certificati  di  credito  del  tesoro,  destinati  all'estinzione  di
crediti d'imposta per complessive L. 4.487.908.991.000;
  Visto il proprio  decreto n. 101212 del 6  ottobre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 268 del 15 novembre 1993,  con il quale,
in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 376 del 1993,
si e' provveduto a fissare le  caratteristiche dei titoli di cui alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati  certificati  di  credito   del  tesoro  quinquennali,  con
godimento 1 gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%; la
prima tranche  di tali  titoli e'  stata emessa  ed assegnata  con il
suddetto decreto del 7 giugno 1996;
  Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero
delle  finanze  ha  trasmesso   un  apposito  elenco,  facente  parte
integrante  del  presente  decreto, riguardante  n.  15  contribuenti
creditori  d'imposta ai  sensi del  citato decreto-legge  n. 307  del
1994,  per  un totale  di  crediti  ammessi  al  rimborso pari  a  L.
8.014.808.000;
  Ritenuto pertanto che occorre  procedere all'emissione di una terza
tranche  dei  certificati di  cui  sopra  per l'importo,  debitamente
arrotondato,  di  complessive  L.  8.023.000.000,  e  che  contro  il
rilascio dei suddetti titoli di  Stato verra' versato all'entrata del
bilancio  statale  l'importo   corrispondente  ai  crediti  d'imposta
ammessi  a  rimborso  (L.  8.014.808.000), nonche'  l'importo  di  L.
8.192.000 pari  alla differenza fra  la suddetta somma  e l'ammontare
dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni, e  per le finalita' di  cui all'
art. 1  del decreto-legge  23 maggio 1994,  n. 307,  convertito nella
legge 22  luglio 1994, n. 457,  e' disposta l'emissione di  una terza
tranche  di  certificati di  credito  del  Tesoro al  portatore,  per
l'importo di nominali L. 8.023.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
  tasso d'interesse:  9% annuo lordo, pagabile  posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.