IL DIRETTORE GENERALE
                     della motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni, con  il quale e'  stato emanato il nuovo  codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con  il quale e' stato emanato il
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo codice  della
strada;
  Vista la legge 12 agosto  1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con  la quale e' stato  ratificato l'accordo europeo
relativo al  trasporto internazionale di merci  pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data  4  settembre  1996,  relativo  all'attuazione  della  direttiva
94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994,
e relativi allegati A e B,  che ne costituiscono parte integrante, ed
in particolare:
  il  comma  8  dell'art.  5,   che  consente  di  concedere  deroghe
temporanee  agli allegati  A e  B, al  fine di  poter procedere,  sul
territorio  nazionale,  alle  verifiche  e  prove  necessarie,  nella
prospettiva  di  modificare le  disposizioni  di  detti allegati  per
adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria;
  il  comma  2  dell'art.  7,  che  stabilisce  che  le  disposizioni
applicative necessarie  per dare attuazione allo  stesso decreto sono
emanate   con   provvedimenti    della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE
della Commissione dell'Unione  europea in data 13  dicembre 1996, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE;
  Constatato che il Comitato europeo  di normalizzazione - C.E.N., e'
in ritardo con  i propri lavori, e che di  conseguenza, alla scadenza
del 31 dicembre 1998, non  saranno ancora disponibili norme unificate
comunitarie  in  materia  di  costruzione, impiego  e  condizioni  di
trasporto   di  nuovi   recipienti  ai   sensi  del   marginale  2212
dell'allegato  A, nonche'  di nuove  cisterne che  differiscano dalle
disposizioni fissate negli allegati A e B, e che quindi dal 1 gennaio
1999 verrebbe a verificarsi, su tali argomenti, un vuoto normativo;
  Constatato inoltre  che l'aggiornamento 1999 dell'ADR  ha disposto,
in materia  di "equipaggiamenti  vari" ed  "equipaggiamenti speciali"
dei veicoli  - previsti dai  marginali 10260 e 21260  -, prescrizioni
differenti da  quelle previste  dall'allegato B, come  modificato dal
decreto  ministeriale   15  maggio  1997,  che   dovrebbero  divenire
obbligatorie a partire dal 1 gennaio 1999, per poi riallinearsi dal 1
luglio  1999,  una  volta  recepita la  direttiva  contenente  il  II
aggiornamento   della    direttiva   94/55/CE,    alle   prescrizioni
dell'aggiornamento ADR del 1999;
  Ritenendo  che  il vuoto  normativo  sopra  accennato debba  essere
colmato  da disposizioni  nazionali, anche  se temporanee;  ritenendo
inoltre  che non  sia  opportuno introdurre  l'applicazione di  nuove
disposizioni,  che  dopo  soltanto   sei  mesi  verrebbero  di  nuovo
cambiate,  e  tanto  piu'  che  durante  tale  periodo  sussisterebbe
disparita' normativa tra veicoli  che effettuano trasporti nazionali,
che dovrebbero  adeguarsi alle prescrizioni del  decreto ministeriale
15 maggio 1997, ed i veicoli che effettuano trasporti internazionali,
che dovrebbero adeguarsi all'aggiornamento 1999 dell'ADR;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Continuano a restare in vigore anche dopo il 31 dicembre 1998 le
disposizioni della legislazione nazionale  valide fino al 31 dicembre
1996 in materia di costruzione,  impiego e condizioni di trasporto di
nuovi  recipienti, ai  sensi del  marginale 2212  dell'allegato A  al
decreto  ministeriale 4  settembre 1996  e successiva  modificazione,
nonche' di nuove cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate
negli allegati  A e  B del  medesimo decreto. Cio'  fino a  quando in
detti  allegati   non  saranno   inseriti  riferimenti  a   norme  di
costruzione e  di impiego di  cisterne e recipienti aventi  lo stesso
valore vincolante delle disposizioni dello stesso decreto, e comunque
non oltre  il 30 giugno  2001. I  recipienti e le  cisterne costruiti
anteriormente al 1  luglio 2001 e mantenuti in uno  stato conforme ai
requisiti  di  sicurezza  richiesti   possono  continuare  ad  essere
utilizzati anche dopo tale data nelle condizioni di origine.
  2.  A partire  dal  1  gennaio 1999,  in  deroga alle  disposizioni
previste  dal   decreto  ministeriale  15  maggio   1997,  anche  gli
autoveicoli che  effettuano trasporti  di merci pericolose  in ambito
nazionale,  dovranno essere  dotati  degli  "equipaggiamenti vari"  e
degli "equipaggiamenti speciali" previsti dai marginali 10260 e 21260
dell'ADR,  edizione  1999,  e  dei quali  nell'allegato  al  presente
decreto e' riportata una traduzione in lingua italiana.