IL DIRETTORE GENERALE della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, ed in particolare: il comma 8 dell'art. 5, che consente di concedere deroghe temporanee agli allegati A e B, al fine di poter procedere, sul territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria; il comma 2 dell'art. 7, che stabilisce che le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione allo stesso decreto sono emanate con provvedimenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE; Constatato che il Comitato europeo di normalizzazione - C.E.N., e' in ritardo con i propri lavori, e che di conseguenza, alla scadenza del 31 dicembre 1998, non saranno ancora disponibili norme unificate comunitarie in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti ai sensi del marginale 2212 dell'allegato A, nonche' di nuove cisterne che differiscano dalle disposizioni fissate negli allegati A e B, e che quindi dal 1 gennaio 1999 verrebbe a verificarsi, su tali argomenti, un vuoto normativo; Constatato inoltre che l'aggiornamento 1999 dell'ADR ha disposto, in materia di "equipaggiamenti vari" ed "equipaggiamenti speciali" dei veicoli - previsti dai marginali 10260 e 21260 -, prescrizioni differenti da quelle previste dall'allegato B, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1997, che dovrebbero divenire obbligatorie a partire dal 1 gennaio 1999, per poi riallinearsi dal 1 luglio 1999, una volta recepita la direttiva contenente il II aggiornamento della direttiva 94/55/CE, alle prescrizioni dell'aggiornamento ADR del 1999; Ritenendo che il vuoto normativo sopra accennato debba essere colmato da disposizioni nazionali, anche se temporanee; ritenendo inoltre che non sia opportuno introdurre l'applicazione di nuove disposizioni, che dopo soltanto sei mesi verrebbero di nuovo cambiate, e tanto piu' che durante tale periodo sussisterebbe disparita' normativa tra veicoli che effettuano trasporti nazionali, che dovrebbero adeguarsi alle prescrizioni del decreto ministeriale 15 maggio 1997, ed i veicoli che effettuano trasporti internazionali, che dovrebbero adeguarsi all'aggiornamento 1999 dell'ADR; Decreta: Art. 1. 1. Continuano a restare in vigore anche dopo il 31 dicembre 1998 le disposizioni della legislazione nazionale valide fino al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti, ai sensi del marginale 2212 dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successiva modificazione, nonche' di nuove cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B del medesimo decreto. Cio' fino a quando in detti allegati non saranno inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne e recipienti aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni dello stesso decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. I recipienti e le cisterne costruiti anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza richiesti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data nelle condizioni di origine. 2. A partire dal 1 gennaio 1999, in deroga alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 15 maggio 1997, anche gli autoveicoli che effettuano trasporti di merci pericolose in ambito nazionale, dovranno essere dotati degli "equipaggiamenti vari" e degli "equipaggiamenti speciali" previsti dai marginali 10260 e 21260 dell'ADR, edizione 1999, e dei quali nell'allegato al presente decreto e' riportata una traduzione in lingua italiana.