IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle norme nel citato decreto legislativo; Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il proprio decreto n. 902061 del 15 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997 cosi' come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1997, recante disposizioni sui lotti minimi di negoziazione nei mercati all'ingrosso di titoli; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare l'art. 7, comma 5; Visto il decreto 15 luglio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato introdotto il mercato del coupon stripping sui titoli di Stato italiani; Considerato che occorre procedere alla ridefinizione degli importi di cui al citato decreto ministeriale 15 gennaio 1997, e successive modificazioni, in relazione all'avvio dell'Unione monetaria europea; Decreta: Art. 1. 1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle in cui gli operatori negoziano esclusivamente in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni. 2. I lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di Euro per i titoli di Stato e di 250.000 Euro per il mercato delle obbligazioni, private e pubbliche, diverse dai titoli di Stato. 3. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di coupon stripping i lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di Euro per i mantelli e a 100.000 Euro per gli strips.