Alle direzioni regionali delle entrate
                              Ai comuni
  Al Ministero di grazia e  giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e
decreti
  Il comma 3  dell'art. 1 del decreto legislativo  28 settembre 1998,
n. 360, stabilisce che i comuni possono deliberare, con provvedimento
da  pubblicare  entro  trenta  giorni nella  Gazzetta  Ufficiale,  la
variazione  dell'aliquota dell'addizionale  comunale all'imposta  sul
reddito  delle  persone fisiche,  in  misura  che non  puo'  eccedere
complessivamente 0,5  punti percentuali, con un  incremento annuo non
superiore a 0,2 punti percentuali.
  Al  riguardo appare  indispensabile fornire  talune indicazioni  in
merito  a tale  disposizione anche  al fine  di rendere  piu' agevole
l'adempimento.
  Innanzitutto,  va rilevato  che  il termine  di  trenta giorni  per
procedere  alla  pubblicazione,  in   assenza  di  diversa  esplicita
prescrizione  normativa, deve  considerarsi  meramente ordinatorio  e
che,  in  ogni caso,  l'obbligo  e'  osservato  con la  richiesta  di
pubblicazione effettuata entro detto termine, indipendentemente dalla
data di effettiva pubblicazione della relativa deliberazione. Va pure
rilevato  che la  pubblicazione  stessa non  puo' essere  considerata
condizione di esistenza o di  validita', ne' requisito di efficacia o
di legittimita' della deliberazione in oggetto.
  In secondo  luogo, e' da  ritenersi che le esigenze  di pubblicita'
sottese alla  disposizione in  commento siano  ampiamente soddisfatte
con la pubblicazione di un  avviso di adozione della deliberazione in
questione,  riportante  i  suoi   estremi,  la  misura  dell'adozione
deliberata e l'anno di competenza.
  Circa   le   concrete   modalita'  per   rendere   praticabile   la
pubblicazione - sentito in  proposito l'Ufficio pubblicazione leggi e
decreti del Ministero di grazia e giustizia - si dispone che i comuni
trasmettano copia autentica della  deliberazione divenuta esecutiva a
norma di legge corredata  dall'avviso di adozione, accompagnata dalla
formale  richiesta di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  alle
direzioni regionali delle entrate competenti per territorio.
  Queste  ultime,  previa  verifica  dell'osservanza,  da  parte  dei
comuni, del limite massimi  di variazione d'aliquota applicabile (0,5
per  cento   con  incremento   annuo  non   superiore  a   0,2  punti
percentuali),  trasmetteranno  le  richieste di  pubblicazione  degli
avvisi  in questione,  con congrua  periodicita', alla  scrivente che
disporra' il loro successivo  inoltro all'Ufficio pubblicazione leggi
e decreti.
  Infine,  si  precisa  che   la  pubblicazione  in  questione  viene
effettuata a titolo gratuito.
  Le  direzioni  regionali  delle entrate  provvederanno  all'urgente
diffusione della presente circolare  presso i comuni delle rispettive
circoscrizioni.
  La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 22 dicembre 1998
     Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano