IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti  gli articoli  28  e 30  del testo  unico  delle leggi  sugli
istituti di  emissione e sulla  circolazione dei biglietti  di banca,
approvato  con regio  decreto 28  aprile 1910,  n. 204,  e successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto l'art. 25  dello statuto della Banca  d'Italia, approvato con
regio decreto 11  giugno 1936, n. 1067, e  successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  3  dicembre  1998  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere  dal 28 dicembre  1998 la ragione normale  dello sconto
presso  la Banca  d'Italia e'  variata dal  3,50 per  cento al  3 per
cento.
  Per le  operazioni relative alle  cambiali agrarie emesse  ai sensi
dell'art. 43  del decreto  legislativo 1 settembre  1993, n.  385, la
ragione dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 3,50 per
cento al 3 per cento.