IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
  Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
  Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'art. 1,
commi 111, 112, 113 e 114;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332;
  Visti i decreti ministeriali 28 marzo 1997 e 13 gennaio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In  relazione a  quanto disposto dall'art.  1, comma  113, della
legge 23  dicembre 1996, n.  662, che prevede la  definizione annuale
per ciascuna  Forza armata dell'entita'  di posti disponibili  per il
trattenimento  in servizio  dei  militari e  graduati  di leva,  sono
autorizzati per l'anno  1999 - trattenimenti in  servizio, a domanda,
per sei, nove o dodici mesi secondo le entita' di seguito riportate:
   Esercito: 200 unita';
  Marina: 230  unita', di cui  30 per  il Corpo delle  capitanerie di
porto;
   Aeronautica: 170 unita'.
  2. I  trattenimenti di sei  o nove mesi di  cui al comma  1 possono
essere  attuati per  particolari e  contingenti esigenze  di ciascuna
Forza armata  limitatamente alle  carenze riscontrate  in determinate
armi/corpi/categorie/specialita'/abilitazioni e incarichi.
  3.  La direzione  generale per  il personale  militare, sulla  base
delle  esigenze  di  Forza   armata,  provvede  ad  emanare  apposita
circolare volta a  fissare, per ciascuno dei trattenimenti  di cui ai
commi 1 e 2, modalita', criteri e requisiti.
  4. Il personale trattenuto in servizio puo' essere impiegato presso
qualsiasi sede  tanto sul territorio nazionale  quanto nell'ambito di
missioni fuori dal territorio nazionale.
  5.  Qualora le  carenze riscontrate  nel gettito  dei volontari  di
truppa in ferma breve siano superiori a quelle sulla base delle quali
sono state  computate le entita'  di cui  al comma 1,  ciascuna Forza
armata, nell'ambito dei limiti dei contingenti di volontari di truppa
fissati annualmente nella legge  di bilancio, in conformita' all'art.
7 del decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.  196, potra' effettuare
un numero di trattenimenti superiore alle predette entita'.
  6. Il  personale trattenuto in  servizio, al quale si  applicano le
norme di  stato ed avanzamento previste  per i militari di  truppa in
servizio di leva, cessa dal  trattenimento ed e' collocato in congedo
illimitato su proposta motivata del proprio Comandante di Corpo, per:
    a) scarso rendimento;
    b) grave inadempienza disciplinare;
  c) grave inadempienza ai doveri  del militare stabiliti dalla legge
n. 382/78;
    d) condanna per delitti non colposi.
  Il predetto  personale puo', altresi', cessare  anticipatamente dal
trattenimento in servizio,  a domanda, per gravi  e comprovati motivi
insorti dopo il trattenimento.
   Roma, 1 dicembre 1998
                                            Il Ministro: Scognamiglio